STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951


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Parte Prima il quadro RW

STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951
Pubblicato da in Fisco ·
Tags: RWcontantedichiarazione

 

PARTE UNO - IL QUADRO RW
(i soggetti obbligati ed esclusi, cosa e come dichiarare)

Il quadro RW – Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero


Il modulo contraddistinto dalla sigla RW deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all’estero nonché le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2012, e l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno di importo complessivo superiore a euro 10.000. Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque, conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.


Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato:

a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;

b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.


GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dall’effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta. A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.


Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari.


In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza).
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del modulo RW in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del quadro in oggetto in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:
attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti,  le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
metalli preziosi detenuti all’estero;
diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una Srl italiana.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA


Con riferimento alla consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (il cosiddetto “costo storico”) maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.
Qualora il “costo storico” non sia documentabile si deve riportare il valore del bene risultante da un’apposita perizia di stima.

SCUDO FISCALE
Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico l’esonero dal modulo RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

I TRASFERIMENTI
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.
I movimenti possono riguardare i trasferimenti:

  • dall’estero verso l’Italia;

  • dall’Italia verso l’estero;

  •  tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti “sull’estero”).


Quest’obbligo, da adempiere mediante la compilazione della Sezione III quadro RW, sussiste anche se al termine del 2012 i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all’estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.
Poiché sono esonerati dalla compilazione della Sezione III i movimenti che nel corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, occorre specificare che in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto,  con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un disinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e l’ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro.

Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero.  

In entrambi i casi l’acquirente dovrà indicare nella Sezione II -  RW la consistenza dell’investimento effettuato.
Con riferimento ai trasferimenti si ricorda che:

  • non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta;

  • devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti (es. il padre invia danaro al figlio che studia all’estero);

  • non deve essere dichiarato l’incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all’estero).


In alcuni casi anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per motivi di studio o di salute), devono essere indicati nella Sezione I del modulo RW sempreché l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a 10.000 euro.

Tale obbligo tuttavia sussiste soltanto per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o i intermediari italiani. Sono esclusi da tale ambito anche i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, sempre nel limite massimo dei 10.000 euro.

MODALITÀ DICHIARATIVE
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo deve essere presentato con riferimento all’intero anno solare. Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2013 Persone fisiche, il modulo RW deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2013, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2013 Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il modulo RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730)

Chi deve e come compilare la:

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso


La Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00.
Per ciascuna delle operazioni di trasferimento, indicare i seguenti dati:

  • nelle colonne 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l’operazione;

  • nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (la si trova nell’ APPENDICE delle istruzioni);  

  • nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:

             1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
             2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;

  • nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);

  • nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:

             1 se denaro;          

             2 se altro mezzo;

  • nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione (99), rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);

  • nella colonna 8, la data dell’operazione;

  • nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2012, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.


SEZIONE II - Investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012


Nella Sezione II indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);

  • nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria(in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);

  • nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2012, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione;

  •  nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere.


SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero
ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012


Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che le Sezioni II e III sono strettamente collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il caso del disinvestimento. In quest’ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento o l’attività estera in quanto ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.

In particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);  

  • nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:

             1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;
             2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;
             3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;

  • nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria(in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);

  • nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;

  • nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;

  • nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;

  • nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;

  • nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro.


Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso l’Italia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell’intermediario italiano.
Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.

Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Continua….
La seconda parte sarà pubblicata domani 2 luglio 2013 e comprende casi pratici con risposte alle domande più frequenti, esempi dichiarativi.



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