<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951]]></title>
		<link>http://www.studiorusso.eu</link>
		<description><![CDATA[Lo Studio Russo di Felice e Alfredo si occupa della materia fiscale, societaria e delle risorse umane. Il Dott. Felice Russo è anche tributarista.
]]></description>
		<image>
			<url>http://www.studiorusso.eu/images/Lo_Studio_di_MO.png</url>
			<title><![CDATA[STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu</link>
		</image>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 15:08:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<category>imfeed</category>
		<item>
			<title><![CDATA[TERITORIALITA' PER PRESTAZIONI DI SERVZI FIERISTICI]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6bj3pujy"><div style="text-align: center;"><b class="fs11"><span class="cf1"><i>PRESTAZIONI DI SERVZI FIERISTICI</i></span></b></div><div style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la territorialità, la regola generale è data dall’art. 7 ter. L’eccezione, per l’allestimento degli stand fieristici è data dall’art.7 quinquies lett. b) DEL DPR 633/72 cioè il luogo in cui si svolge l’evento.</div><div style="text-align: justify;"><b><i class="imUl cf2">ART. 7 TER:</i></b></div><div style="text-align: justify;">Per le prestazioni B2B rileva la sede del committente (articolo 7 ter, comma 1, lettera a), DPR n 633/1972);</div><div style="text-align: justify;">Per le prestazioni B2C rileva la sede del prestatore (articolo 7- ter, comma 1, lettera b), DPR n 633/1972).</div><div style="text-align: justify;">Ovvero</div><div style="text-align: justify;"><b><i><span class="cf2"> ART. 7 QUINQUIES: DA UTILIZZARE ANCHE PER ALLESTIMENTI FIERE (STAND)</span></i></b> (*)</div><div style="text-align: justify;">Si tratta di servizi per i quali la rilevanza ai fini IVA è determinata dal territorio dello Stato nel quale è avvenuta la materiale esecuzione dell’attività.</div><div style="text-align: justify;">Si tratta delle seguenti tipologie di servizi:</div><div style="text-align: justify;">Lett. a) Prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni e servizi accessori connessi con l’accesso, prestati ad un soggetto passivo. In questo caso il luogo impositivo è coincidente con quello in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente;</div><div style="text-align: justify;">Lett. B) Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni. Ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività. Nonché i servizi accessori, prestati ad una persona che non è soggetto passivo. In questo caso il luogo impositivo è coincidente con quello in cui tali attività si svolgono effettivamente. Perciò, a prescindere dalla nazionalità del committente se lo STAND è allestito da un esecutore italiano in una nazione diversa dall’Italia, l’operazione NON sarà soggetta ad IVA art. 7 quinquies</div><div style="text-align: justify;"><b><i>Riassumendo:</i></b></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><span class="fs11"><b> L’articolo 7-ter del DPR n 633/72</b> prevede che:</span><br></li></ul></div><div style="text-align: justify;">Le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi partita iva stabiliti in Italia (operazioni “b2b“). oppure, quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato (operazioni “b2c“)</div><div style="text-align: justify;">1° CASO</div><div style="text-align: justify;">Quindi un’impresa italiana che esegue prestazioni di servizi a un’altra impresa italiana “b2b“ in un paese UE si considera un’operazione fatta in Italia e quindi assoggettata ad iva. (art. 7-ter comma 1 lett. a).</div><div style="text-align: justify;">2° CASO</div><div style="text-align: justify;">Prestazioni di servizi rese a committenti UE titolari di Partita IVA in paese UE da impresa italiana. Fattura ai fini IVA risulterà “non soggetta“. Questo ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72.</div><div style="text-align: justify;">Allo stesso modo dicasi d’impresa Italiana che svolge prestazioni di servizio ad un QUALSIASI COMMITTENTE ( UE-EXTRA UE-IT) cittadino privato “b2c”. &nbsp;Quindi la prestazione si assoggetterà ad IVA.</div><div style="text-align: justify;">Non opera in materia di allestimento di STAND fieristici.</div><div><ul><li style="text-align: justify;"><span class="fs11"><b>L’articolo 7-quinquies lett. b) del DPR n 633/72 </b>prevede, che:</span><br></li></ul></div><div style="text-align: justify;">il luogo impositivo è coincidente con quello in cui, tali attività si svolgono effettivamente che si verifica quando l’operazione di allestimento stand è svolta a soggetti passivi a PRESCINDERE dalla nazionalità lett. b).</div><div><br></div><div><i><b>LA TERRITORIALITA’ IVA SUI SERVIZI RELATIVI ALL’ART. 7- TER E QUINQUIES DPR 633/1972</b></i></div><div>Tabella di sintesi per la territorialità relativa a manifestazioni, fiere (esclusi servizi di accesso), attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative:</div><div><img class="image-0" src="http://www.studiorusso.eu/images/xx_2morcdj4.png"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div> &nbsp;La differenza sostanziale ai fini della TERRITORIALITA’ tra l’art. 7 ter (regola generale) e l'art. 7 quinquies lett. b (eccezione) è che per il TER è RILEVANTE la sede del committente, mentre per il quinquies è RILEVANTE il territorio dello Stato nel quale è avvenuta la materiale esecuzione dell’attività.</div><div><br></div><div>(*) ART. 7 QUINQUIES: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:</div><div>a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, e le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, e alle relative prestazioni accessorie;</div><div>b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, e le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 14:08:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=6bj3pujy</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/6bj3pujy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanzioni amministrative relative a iscrizioni e depositi nel Registro Imprese]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4ipt8j4m"><div><div style="text-align: justify;"><span class="fs11">Breve excursus sulle principali sanzioni applicabili dalle camere di commercio.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs11">Un termine ricorrente in materia di deposito di atti/documenti sono di solito TRENTA giorni dalla data dell’atto/documento oltre i quali si incorre in sanzione. A chi è interessato conoscere il beneficiario delle somme incassate a titolo di sanzioni, la risposta è: L’ERARIO!</span></div></div><div><span class="cf1"><b>•	Quando scattano le sanzioni?</b></span></div><div style="text-align: justify;">Queste sono applicate alle domande d’iscrizione e a tutti i depositi nel Registro Imprese che si manifestano oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento. Tale lasso di tempo si riduce a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.</div><div><br></div><div><span class="cf1"><b>•	Quali importi sono previsti</b></span></div><div>Sono stabilite somme &nbsp;diverse:</div><div style="text-align: justify;">➢	<b>Per le imprese individuali, notai, intermediari</b></div><div style="text-align: justify;">Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;•	Euro 20,00</div><div style="text-align: justify;"><b>➢	Società, cooperative e consorzi</b></div><div style="text-align: justify;">Sono applicati i seguenti importi:</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;•	Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;•	Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto</div><div style="text-align: justify;">•	Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto</div><div style="text-align: justify;">•	Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;concernenti il deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio</div><div> </div><div style="text-align: justify;">L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div> </div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1"><b>•	Come si pagano le sanzioni che si riferiscono alle iscrizioni e depositi nel Registro Imprese.</b></span></div><div style="text-align: justify;">Il pagamento deve essere avvenire esclusivamente tramite modello F23 (codice tributo 741T) presso le banche, i concessionari o gli uffici postali ed entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.</div><div style="text-align: justify;">Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo riguardante le sanzioni, Euro 12,20 per rimborso spese di procedimento e Euro 8,25 per rimborso spese di notifica. Tali importi dovranno essere corrisposti tramite c/c postale n. 66125006 intestato a "Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative".</div><div style="text-align: justify;">•	Sanzioni amministrative relative a denunce al Repertorio Economico Amministrativo (REA) </div><div style="text-align: justify;">Il beneficiario delle somme incassate a titolo di sanzione è la Camera di Commercio) </div><div style="text-align: justify;">Sono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:</div><div style="text-align: justify;">•	l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali) </div><div style="text-align: justify;">•	l'apertura, modifica o cessazione &nbsp;di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)</div><div style="text-align: justify;">•	per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)</div><div style="text-align: justify;">•	iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><span class="cf1">•	Quali importi per le sanzioni</span></b></div><div style="text-align: justify;">La sanzione minima è di Euro 10,00 (per la presentazione della denuncia oltre il 30° giorno ed entro il 60° giorno dalla data dell'evento).</div><div style="text-align: justify;">Euro 51,00 sanzione massima (per la presentazione della denuncia oltre il 60° giorno dalla data dell’evento).</div><div style="text-align: justify;">Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1"><b>•	Come si pagano le sanzioni che si riferiscono alle denunce al REA</b></span></div><div style="text-align: justify;">Il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo la seguente regole:</div><div style="text-align: justify;">•	Versamento sul c/c postale 66125006 intestato a "Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative" </div><div style="text-align: justify;">Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 12,20 per rimborso spese di procedimento e Euro 7,20 per rimborso spese di notifica, sul c/c postale n. 66125006 intestato a "Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative".</div><div> </div><div style="text-align: justify;">Per le sanzioni relative al Repertorio Economico Amministrativo è ammesso il pagamento contestuale alla presentazione della denuncia, da effettuarsi esclusivamente tramite versamento sul c/c postale predetto. In questo caso all'importo relativo alle sanzioni si dovranno aggiungere una tantum Euro 12,20 per rimborso spese di procedimento. La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla pratica inviata.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1"><b>•	Cosa succede in caso di omesso pagamento</b></span></div><div style="text-align: justify;">Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica saranno trasmesse al Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.</div><div style="text-align: justify;">Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare al Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate e si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81) Tale procedimento avviene sia alla presenza di sanzioni riguardanti il Registro Imprese sia in riferimento a sanzioni afferenti il Repertorio Economico Amministrativo).</div><div style="text-align: justify;">26.04.17</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 08:27:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=4ipt8j4m</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/4ipt8j4m</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LO SPESOMENTRO 2017]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_krf0y3mo"><div><img class="image-1" src="http://www.studiorusso.eu/images/xz.png"  title="" alt=""/><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br><span class="fs11">Questo adempimento è stato ideato per “controllare” la fedeltà dei contribuenti da parte dell’agenzia delle entrate, e si prefigge di incrociare milioni di dati. Con quali risultati positivi è tutto da vedere e dimostrare! Resta sicuramente una mole di lavoro a carico delle imprese che a loro volta traslano sui professionisti del settore e non, i costi di una legislazione schizofrenica che a parole si dice di AVER semplificato!!!!</span></div><div><span class="fs11">Si immagini solo a quali e quanti adempimenti un esercente è costretto a dover porre in essere per soddisfare richieste che il più delle volte sono inutili e ripetitive. Si pensi solo alla certificazione dei corrispettivi (che può avvenire con: scontrino fiscale, ricevuta o fattura), &nbsp;se poi lo zelante cliente per un bene o servizio acquistato per 100 euro volesse la fattura, l’esercente non solo è obbligato ad emetterla con ulteriori aggravi di costi (amministrativi e di tempo!) ma deve anche riportare tale operazione con tutti i dati necessari, nello <b><i>SPESOMETRO</i></b> al di la dell’importo. La ratio? &nbsp;La paura sempre di essere "fregati" e nel caso dell'esempio dovrebbe servire per “verificare” se il reddito dichiarato dal cliente &nbsp;è congruo con le spese sostenute.</span></div><div><b><span class="fs11 cf1">La parte normativa di quest’obbligo:</span></b></div><div><br></div><div><span class="fs11">Quali sono i soggetti e le operazioni da includere nello Spesometro?</span></div><div><span class="fs11">I soggetti obbligati sono TUTTI quelli che hanno avuto operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti e fornitori) mentre le operazioni sono: &nbsp;quelle:</span></div><div><span class="fs11">•	Senza alcun limite di importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di ob-bligo perché collegata all’emissione di ricevuta fiscale o scontrino); in pratica TUTTE le fatture EMESSE a prescindere dall'ammontare (anche UN euro se fatturato va indicato!!!!);</span></div><div><span class="fs11">•	Di importo uguale o superiore a €. 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura. In pratica l’esercente che emette uno scontrino/ricevuta fiscale d’importo maggiore a 3.600 euro è obbligato a farsi rilasciare dal suo cliente i dati (anagrafici e codice fiscale) per poter poi indicarli nello spesometro. La ratio? è controllare il redditometro del cliente per vedere se è congruo...</span></div><div><b><i><span class="fs11 cf1">Quali sono le tipologie di operazioni da dichiarare?</span></i></b></div><div><span class="fs11">Nello Spesometro devono essere indicate le seguenti tipologie di operazioni:</span></div><div><ul><li><span class="fs11">Imponibili Iva, alle varie aliquote;</span><br></li><li><span class="fs11">Non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c) DPR n. 633/1972;</span><br></li><li><span class="fs11">Assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis DPR n. 633/72);</span><br></li><li><span class="fs11">Per servizi internazionali (articolo 9 DPR n. 633/72);</span><br></li></ul></div><div><ul><li><span class="fs11">Classificabili come triangolazioni comunitarie, ai sensi dell’articolo 58 D.L. n. 331/93;</span><br></li><li><span class="fs11">Esenti, ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72;</span><br></li><li><span class="fs11">Gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;</span><br></li><li><span class="fs11">Soggette al regime del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;</span><br></li><li><span class="fs11">Soggette al regime del reverse charge. In questo caso il soggetto committente la prestazione, nel quadro FR dovrà compilare la casella 6, relativa alle operazioni in regime di reverse charge. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale di oro e di argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’articolo 17, commi 5 e 6 del DPR 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72;</span><br></li><li><span class="fs11">Le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;</span><br></li><li><span class="fs11">Le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività di impresa;</span><br></li><li><span class="fs11">La destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo“); o fatture emesse a richiesta del cliente: per i sog-getti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comuni-care l’operazione, a prescindere dall’importo.</span><br></li></ul></div><div><br></div><div><i><b><span class="fs11 cf1">Chi è escluso da quest’adempimento?</span></b></i></div><div><span class="fs11">I soggetti esclusi dall’obbligo di compilazione e invio dello Spesometro appartengono alle seguenti categorie:</span></div><div><ol><li><span class="fs11">I contribuenti così detti minimi di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, che non addebitano Iva in fattura e i contribuenti in Regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/14, modificato dalla Legge n. 208/15;</span><br></li><li><span class="fs11">Gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;</span><br></li><li><span class="fs11">Le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e gli altri organismi di diritto pubblico (provvedimento n. 44922/2015), al fine di evitare ulteriori incombenze sugli enti pubblici già impegnati con i nuovi obblighi in materia di split payment e fatturazione elettronica.</span><br></li><li><span class="fs11">Per le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato le disposizioni di favore già previste per le annualità precedenti: tali soggetti, sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a €. 3.000, al netto dell’Iva, sempre se NON documentate da fatture.</span><br></li></ol></div><div><span class="cf1"><b><span class="fs11">Quali sono le operazioni</span><span class="fs11"> </span><i><span class="fs11">ESCULSE</span></i><span class="fs11"> </span><span class="fs11">dallo spesometro?</span></b></span></div><div><span class="fs11">Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che hanno riguardato le seguenti operazioni:</span><br><ul><li><span class="fs11">Importazioni di beni;</span><br></li><li><span class="fs11">Esportazioni dirette di cui all’articolo 8, comma 1, DPR 633/72;</span><br></li><li><span class="fs11">Le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario già acquisite mediante i modelli Intrastat;</span><br></li><li><span class="fs11">Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti <b><i>black list;</i></b></span><br></li><li><span class="fs11">Operazioni fuori campo Iva;</span><br></li><li><span class="fs11">Operazioni d’importo pari o superiore a €. 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva quindi privati., non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, bancomat, di debito o prepagate;</span><br></li><li><span class="fs11">Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempi Acqua, gas, telefonia,, contratti di assicurazione, ....)</span><br></li></ul></div><div><b><i><span class="fs11 cf1">Come si compila lo spesometro? &nbsp;</span></i></b></div><div><span class="fs11">La compilazione di questa vera e propria dichiarazione (in virtù anche delle sanzioni, si veda appresso..) può avvenire in due modi:</span></div><div><ul><li><span class="fs11">in forma ANALITICA: dovrà essere inserita una riga per OGNI fattura/operazione ricevuta o prestata indicando numero e da-ta di emissione e di registrazione. In questo caso dovranno essere compilati due quadri</span><span class="fs11"> </span><span class="fs11 cf1"><b>FE</b></span><span class="fs11"> </span><span class="fs11">e</span><span class="fs11"> </span><span class="fs11 cf1"><b>FR</b></span><span class="fs11">. E’ evidente che questo tipo d’invio DUPLICA i registri IVA (ACQUISTI E VENDITE);</span><br></li><li><span class="fs11">in forma AGGREGATA: la compilazione avviene per valori complessivi delle operazioni attive e passive per ciascun clien-te/fornitore, indicando il totale dell’imponibile e dell’Iva, al netto delle note di credito. In questo caso (per le operazioni documentate da fattura) si dovrà compilare il quadro <b class="cf1">FA</b> Mentre per le altre operazioni (scontrino fiscale, ricevuta..) il cui importo unitario è superiore ai 3.600,00 euro dovrà compilarsi il quadro</span><span class="fs11"> </span><span class="fs11 cf1">SA</span><br></li></ul></div><div><span class="fs11">E’ da ricordare che vi sono alcune deroghe che impongono, di fatto,</span><b><span class="fs11"> </span><span class="fs11">esclusivamente l</span></b><span class="fs11">a forma</span><b><span class="fs11 cf1"> </span><span class="fs11 cf1">ANALITICA</span></b><span class="fs11">:</span></div><div><ol><li><span class="fs11">limitazione dell’uso del contante per operazioni legate al turismo L’art. 3, primo comma, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: “Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro. Queste operazioni sono comunicate con il quadro TU del modello di comunicazione polivalente spesometro 2017.</span><br></li><li><span class="fs11">Comunicazione dei dati degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino di cui all’art. 16 lett. c) del Decreto 24 dicembre 1993. Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.</span><br></li><li><span class="fs11">Comunicazione delle operazioni fatte e registrate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede nei paesi della così detta <b><i>BLACK LIST.</i></b></span><br></li></ol></div><div><br></div><div><b><i><span class="fs11 cf1">Quando inviare lo spesometro relativo al 2016?</span></i></b></div><div><span class="fs11">Per il periodo d’imposta 2016 &nbsp;lo spesometro annuale dovrà essere inviato secondo le scadenze già previste negli anni passati</span></div><div><ul><li><span class="fs11">10 aprile per i contribuenti mensili;</span><br></li><li><span class="fs11">20 aprile per i contribuenti trimestrali.</span><br></li></ul></div><div><br></div><div><b><i><span class="fs11 cf1">Quando inviare lo spesometro relativo al &nbsp;2017?</span></i></b></div><div><span class="fs11">Solo per quest’anno lo spesometro trimestrale è ridotto a due invii semestrali.</span></div><div><span class="fs11">Le comunicazioni IVA delle fatture emesse e ricevute dei primi due trimestri, infatti, saranno accorpate in un’unica soluzione con scadenza fissata al 25 luglio 2017 per il primo e secondo trimestre, mentre per il terzo e quarto trimestre scadranno a fine febbraio 2018.</span></div><div><br></div><div><span class="fs11">Un riepilogo degli adempimenti riguardanti lo spesometro e le dichiarazioni IVA di come sarà costellato il 2017 è forse necessario! &nbsp;Non si osa immaginare cosa riserverà il &nbsp;prossimo anno!!</span></div></div><div style="text-align: justify;"><img class="image-2" src="http://www.studiorusso.eu/images/zzz.png"  title="" alt=""/><br></div><div style="text-align: justify;"><div>Per finire questo iter...non si poteva tralasciare la parte punitiva.</div><div><b><span class="cf1"><i>Le sanzioni </i></span></b>che riguardano le comunicazioni iva trimestrali quale lo spesometro e liquidazioni sono:</div><div>•	per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;</div><div>•	per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro.</div><div><br></div><div>27 Marzo &nbsp;2017 </div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 14:34:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=krf0y3mo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/krf0y3mo</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[COME RIDURRE IL CANONE DI LOCAZIONE]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gc37yj55"><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs11">Sempre più spesso ci si sente porre questa domanda: l’inquilino ha chiesto</span><span class="fs11"> una diminuzione del canone locativo perché non più in grado di sostenere il costo attuale per il perdurare della crisi economica in cui l’Italia è avviluppata.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Per non perdere un reddito che seppur diminuito contribuisce a far fronte al pagamento delle spese che ci sono per il solo fatto di essere “proprietario” (CONDOMINIO, IRPEF - IMU) ci si accorda per rendere meno oneroso il costo della pigione</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Purtroppo il cittadino italiano, che solo apparentemente crede di vivere in un paese libero, DEVE comunicare al socio di maggioranza (fisco) questa nuova situazione per evitare futuri e SICURI accertamenti per aver dichiarato un reddito inferiore a quello indicato nel contratto originario. </div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ai sensi <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1986-26-04;131~art19!vig=" target="_blank" class="imCssLink">dell’art. 19 (rubricato “Denuncia di eventi successivi alla registrazione”)</a> del TUR (Testo Unico Imposta di Registro) il verificarsi di eventi che danno luogo a un’ulteriore liquidazione dell’imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. La riduzione del canone di locazione, a differenza di un eventuale aumento, non dà luogo alla necessità di riliquidare l’imposta di registro assolta, poiché l’imposta pagata è stata superiore a quella attuale (minor imponibile) &nbsp;per cui non andrebbe fatta alcuna comunicazione.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"> E’ tuttavia opportuno per le parti redigere una scrittura privata e registrarla presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ciò al fine di dare data certa all’accordo aggiunto tra conduttore e locatore e darne un’efficacia probatoria nei confronti di terzi (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2010/giugno+2010+risoluzioni/ris+60+del+28+06+10/risoluzione60Edel28giugno2010.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Circolare n. 60/E/2010</a>). D’altronde, la registrazione della scrittura privata è altresì esente da costi ai sensi <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art19!vig=" target="_blank" class="imCssLink">dell’art. 19 comma 1 D.L. 133/2014</a> (“La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+atti/Scheda+informativa+registrazione+atti/Come+si+registra/" target="_blank" class="imCssLink">La registrazione della scrittura privata</a> avviene mediante compilazione del modello 69 (Richiesta di registrazione).</div><div>Per la registrazione è necessario presentare all’ufficio delle Entrate: </div><div>la richiesta di registrazione, ossia il<a href="http://www.studiorusso.eu/files/modello_69-e-Istruzioni.pdf" target="_blank" class="imCssLink"> modello 69</a> compilato. Sulla seconda copia del modello 69, restituita al contribuente, sono riportate le informazioni relative alla registrazione. </div><div>due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia </div><div>i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe </div><div>L'Ufficio, dopo aver liquidato e riscosso l’imposta, annota, in calce o a margine degli originali o delle copie dell’atto, gli estremi di registrazione indicando la somma riscossa o che la registrazione è avvenuta a debito.</div><div>Dopo la registrazione del contratto, l’ufficio: </div><div>- restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è contestuale alla ricezione rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia del contratto registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita. </div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;">=======================================================</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Fac simile di scrittura privata</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>SCRITTURA PRIVATA PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Con la seguente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, le parti:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">1) Sig. (locatore) nato a … il … e residente a … in via … C.F. …, di seguito denominato locatore</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">2) Sig. (conduttore) nato a … il … e residente a … in via … C.F. …, di seguito denominato conduttore</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In riferimento al contratto di locazione stipulato in data … e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di … in data … alla Serie N° (estremi dell’archiviazione)</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">a decorrere dal mese di ………… il canone di locazione sarà ridotto da Euro … a Euro annui, che il conduttore si impegna a corrispondere in rate mensili (anticipate) di Euro … ,</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Restano ferme e valide tutte le restanti pattuizioni presenti nel contratto originario non costituendo la presente scrittura novazione contrattuale.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Luogo, il……………….</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il Locartore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Conduttore</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:12:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=gc37yj55</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/gc37yj55</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tassazione - Certificazione dividendi]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_77s2rb2s"><div style="text-align: justify;">Le società che hanno distribuito utili nel corso dell’esercizio precedente sono tenute a rilasciare ai percettori la certificazione degli utili e dei proventi equiparati.</div><div style="text-align: justify;">Come ogni anno, entro il <span class="cf1"><b><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/CUPE/Modello/aggiornamento+istruzioni+23+febbraio+2017/Aggiornamento+CUPE+2017.pdf" target="_blank" class="imCssLink">31 marzo</a></b></span> (<b>modifica apportata all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, operate dall’articolo 7-quater, comma 14, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193</b>.) &nbsp;deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nell’anno di imposta precedente.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><b><span class="cf1">Indice</span></b></div><div><ul><li><i><span class="fs11">Soggetti tenuti a rilasciare la certificazione degli utili</span><br></i></li><li><i><span class="fs11">Utili da certificare</span><br></i></li><li><i><span class="fs11">Proventi equiparati agli utili</span><br></i></li><li><i><span class="fs11">Utili non soggetti a certificazione</span><br></i></li><li><span class="fs11"><i>Dichiarazione dei redditi dei percettori di utili</i></span><br></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il modello per la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (modello CUPE), assieme alle relative istruzioni, è disponibile sul sito dell’<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostitutiimposta/cupe/modello/indcupemod2013" target="_blank" class="imCssLink">Agenzia delle Entrate</a>.</div><div style="text-align: justify;">Tale modello deve essere deve essere rilasciato dalle seguenti tipologie di soggetti:</div><div><br></div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Società ed enti emittenti, trust, società di capitali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a e b del DPR n. 633/72;</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imprese di investimento e agenti di cambio;</div><div style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.</div><div><br></div><div><b><span class="cf1">Utili da certificare</span></b></div><div><br></div><div style="text-align: justify;">I soggetti tenuti al rilascio della certificazione degli utili, sono tenuti a certificare tutte le seguenti tipologie di erogazioni effettuate nell’esercizio precedente alla compilazione del modello:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span class="fs11">Le somme corrisposte nell’anno precedente a titolo di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti in Italia, ovvero hanno distribuito:</span><br></li><li><span class="fs11">Riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest’ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);</span><br></li><li><span class="fs11">Riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1986-22-12;917~art47!vig=" target="_blank" class="imCssLink"> 47, comma 1, del DPR n. 917/86</a> (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);</span><br></li><li><span style="text-align: left;" class="fs11">Utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;</span><br></li><li><span style="text-align: left;" class="fs11">Interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1986-22-12;917~art98!vig=" target="_blank" class="imCssLink">98, DPR n. 917/86</a> (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;</span><br></li><li><span style="text-align: left;" class="fs11">I proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1986-22-12;917~art44!vig=" target="_blank" class="imCssLink">44, comma 2, lettera a) del DPR n. 917/86</a>;I proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1986-22-12;917~art44!vig=" target="_blank" class="imCssLink">44, comma 1, lettera f) del DPR n. 917/86</a>. In particolare, sono oggetto di certificazione i compensi corrisposti all’associato a fronte di un apporto dell’associato di solo capitale o misto (capitale e lavoro); mentre si intende per contratto di cointeressenza propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale.</span><br></li><li><span style="text-align: left;" class="fs11">Proventi equiparati agli utili</span></li></ul></div><div style="text-align: justify;">In virtù della presunzione ex articolo 47 comma 1 del DPR n. 917/86 si considerano utili o riserve di utili anche la distribuzione delle riserve di capitale, ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni; in tal caso la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile.</div><div><span class="cf1"><b><br></b></span></div><div><span class="cf1"><b>Utili non soggetti a certificazione</b></span></div><div><br></div><div>Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span class="fs11">Gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1973-29-09;600~art27!vig=" target="_blank" class="imCssLink">27</a> e <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1973-29-09;600~art27ter!vig=" target="_blank" class="imCssLink">27-ter, D.P.R. 600/1973</a> (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);</span><br></li><li><span class="fs11">Gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. n. 461/1997.</span><br></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>Non sono soggette all’obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.</b></div><div style="text-align: justify;">L’obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.</div><div><br></div><div>Inoltre, la certificazione degli utili corrisposti da parte dei sostituti d’imposta non deve essere rilasciata nel caso in cui la società abbia deliberato la distribuzione degli utili senza l’effettivo pagamento e, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1973-29-09;600~art27!vig=" target="_blank" class="imCssLink">27</a> e <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1973-29-09;600~art27ter!vig=" target="_blank" class="imCssLink">27-ter del DPR n. 600/1973.</a></div><div><br></div><div><b><span class="cf1">Dichiarazione dei redditi dei percettori di utili.</span></b></div><div><br></div><div>I dati contenuti nel modello di certificazione degli utili (modello Cupe) devono essere utilizzati sia dal percettore dei redditi certificati per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730), sia dal il soggetto emittente per la compilazione del modello 770 ordinario (quadro SK).</div><div style="text-align: justify;">In merito alle modalità di tassazione dei dividendi (leggere: “<a href="http://www.fiscomania.com/2013/03/la-tassazione-dei-dividendi-da-partecipazione-in-societa/" target="_blank" class="imCssLink">Dividendi: il regime fiscale di tassazione</a>“), si ricorda infatti che qualora una persona fisica detenga una partecipazione non qualificata (detenzione di meno del 20% dei diritti di voto, 2% se quotata, o partecipazione al capitale inferiore al 25%, 5% se quotata), deve essere operata sull’intero utile corrisposto una ritenuta a titolo d’imposta del 26% (nel qual caso non deve essere rilasciata alcuna certificazione da parte del sostituto d’imposta); nel caso in cui si detengano partecipazioni qualificate l’utile distribuito sarà tassato al 49,72% se derivante da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre sarà tassato al 40% se derivante da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.</div><div><br></div><div style="text-align: justify;">Nel caso di persone fisiche che agiscono nell’ambito dell’esercizio d’impresa o di società di persone i dividendi percepiti devono essere tassati quali componenti del reddito d’impresa nella misura del <b>49,72%</b> o del <b>40%</b> a seconda che gli utili si siano formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (49,72%) o utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%). Anche per le società di capitali gli utili percepiti devono essere tassati come componenti di reddito d’impresa nel limite del 5% del dividendo incassato.</div><div><br></div><div>28.02.2017</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Fonte fiscomania </div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 10:04:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=77s2rb2s</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/77s2rb2s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rottamazione ruoli esattoriali]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_s7jd122a"><div style="text-align: justify;"><b><i><span class="fs14 cf1">ROTTAMAZIONE CARTELLE</span></i></b></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">(in SO n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282).</span></i></div><div style="text-align: justify;"><b><i><br></i></b></div><div style="text-align: justify;"><b><i><span class="fs14 cf1 ff1">Quali ruoli possono essere oggetto di rottamazione:</span></i></b></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Si possono sanare le cartelle relative a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione), multe stradali.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Possono aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe</span><span class="fs14 ff1"> </span></i><i><span class="fs14 ff1">(se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non sono restituiti.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Definizione agevolata estesa anche agli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps – Il Modello chiarisce alla nota 3 che la locuzione cartelle/avvisi ricomprende sia le cartelle di pagamento, che gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell’Inps. Anche in questo caso è necessario che l'affidamento in carico all'agente della riscossione preposto stato effettuato entro il 31/12/2016.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">Cosa si paga:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Il Legislatore ha inteso poi chiarire che rimane fermo il pagamento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi, oltre che degli aggi maturati su tali somme e delle somme dovute quale rimborso delle spese esecutive.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">Calcolo interessi:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Nel testo del Decreto fiscale, come convertito, viene per la prima volta individuato nel 1 agosto 2017 il dies a quo per il calcolo degli interessi che saranno dovuti sulle rate nelle quali sarà dilazionato il pagamento.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Comunicazione dei carichi affidati nel 2016 e non “notificati”</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Ricollegandosi all’estensione della disciplina anche ai ruoli affidati nel 2016, è previsto che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avviserà i contribuenti dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulti non ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di presa in carico delle somme per la riscossione ovvero ex art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78/2010 ovvero l’avviso di addebito delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 ff1">E’ anche possibile rottamare solo una parte della cartella o dell’avviso?</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Altro chiarimento rinvenibile nel Modello di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento ex art. 6, D.L. 193/2016 riguarda la possibilità di rottamare solo in parte una cartella di pagamento (ad es. un ruolo che contenga IVA e IRPEF: si può definire la sola IVA e continuare il contenzioso per l’IRPEF).</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">È possibile definire anche i debiti derivanti da precedenti dilazioni, sia decadute sia pendenti. Solo per le rateazioni pendenti, inoltre, sussiste l’obbligo del pagamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">ATTENZIONE!!</span></b><span class="fs14 ff1"> </span><span class="fs14 ff1">nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 31 marzo. Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">Come fare:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">•	presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">•	alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">Le scadenze</span><span class="fs14 cf1 ff1"> </span></b><span class="fs14 ff1">– La prima questione che merita di essere analizzata riguarda i tempi post presentazione dell’istanza. Essa, come noto, va presentata entro il 31.03.2017 con il modello modulo DA1. Una volta presentata la domanda ad Equitalia Servizi di riscossione sarà comunicato direttamente al contribuente entro il 31 maggio 2017 &nbsp;l’ammontare complessivo delle somme dovute Equitalia, il numero di rate e le scadenze dovute.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Rimane il vincolo di versare almeno il 70% delle somme dovute entro il prossimo 31 dicembre 2017. E ciò, evidentemente, non aiuta i contribuenti che hanno debiti molto alti.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Il pagamento dovrà essere effettuato durante il 2017 ed il 2018 in rate di pari importo distribuite come segue:</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">•	70% entro la fine del 2017 (con scadenza rate fissata per luglio, settembre e novembre);</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">•	30% entro settembre del 2018 (con scadenza rate fissata per aprile e settembre).</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Nel Modello il contribuente deve indicare come procederà al versamento delle somme dovute, ossia unica rata o pagamento rateale. In caso di pagamento rateale, il contribuente può scegliere se pagare in due, o più rate fino ad un massimo di cinque.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Quindi chi opta per le cinque rate deve effettuare il pagamento dell’ultima rata entro il 30.09.2018</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unica soluzione:</span></b><span class="fs14 ff1">	scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><br></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 rate	scadenze rate:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- luglio 2017 (24% del dovuto),</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- settembre 2017 (23% del dovuto),</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- novembre 2017 (23% del dovuto),</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- aprile 2018 (15% del dovuto)</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- settembre 2018 (15% del dovuto)</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">E’ possibile pagare anche in rate minori di cinque. Possibili soluzioni:</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">DUE RATE:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">In particolare, se si opta per il pagamento in due rate, le possibilità sono alternativamente:</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 aprile 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 settembre 2018.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">TRE RATE:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e terza rata (15%) entro il 30 settembre 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><b><span class="fs14 cf1 ff1">QUATRO RATE:</span></b></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 aprile 2018;</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 settembre 2018.</span></i></div><div style="text-align: justify;"><i><span class="fs14 ff1">Equitalia ha chiarito che è &nbsp;</span></i><span class="fs14 ff1">possibile pagare entro il 31.03.2017 le</span><span class="fs14 ff1"> </span><span class="fs14 ff1">rate in scadenza 01.10.2016 – 31.12.2016.</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:02:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=s7jd122a</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/s7jd122a</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alcune Novità della legge di stabilità 2017]]></title>
			<author><![CDATA[PMI]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_t065z7mw"><p style="text-align: center;"><span class="fs10 cf1 ff1"><b>LEGGE DI STABILITA' 2017</b></span><br></p><p style="text-align: left;"><span class="fs10 cf2 ff1"><b>Bonus Mamma Domani</b></span><span class="fs10 ff1"><br>Entrando nel dettaglio delle misure previste, nella Legge di Bilancio, il comma 1 dell’articolo 48 attribuisce un premio alla nascita di 800 euro che può essere chiesto dalla futura madre all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza. Si tratta del cosiddetto “Bonus Mamma Domani” destinato a tutte le nascite che avverranno nel corso del 2017 ed erogato, in unica soluzione dall’INPS, anche prima della nascita per aiutare le famiglie a far fronte alle spese della gravidanza o dell’adozione.<br>Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Nel testo della Legge di Stabilità 2017 non viene previsto il vincolo di reddito ISEE.<br><br><b>Voucher Asili Nido</b></span><span class="fs10 ff1"><br>L’articolo 49 istituisce, a partire dal 2017, un “Voucher Asili Nido” di 1000 euro l’anno, corrisposti in 11 mensilità, per i primi tre anni destinato alle famiglie che abbiano la necessità o la volontà di portare il piccolo all’asilo nido, indipendentemente dal fatto che sia una struttura pubblica o privata. In questo caso non vi sono vincoli di reddito e l’agevolazione spetta a tutti i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, fino al compimento dei tre anni d’età.<br>Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l’anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale.<br>Va precisato che qualora si fruisca del Voucher Asili Nido, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro (detrazione massima pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio).<br>Viene peraltro esclusa la cumulabilitè del beneficio con il Voucher Baby Sitter.<br><br><b>Voucher Baby Sitter</b></span><span class="fs10 ff1"><br>L’articolo 49, commi 2 e 3, proroga per gli anni 2017 e 2018 il “Voucher Baby Sitter” destinato alle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro subito dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria: si tratta di 600 euro mensili per pagare nido o baby sitter per sei mesi, tre per le lavoratrici autonome. Lo stanziamento per il 2017 è stato raddoppiato, visto il successo dello scorso anno, a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le lavoratrici autonome il finanziamento passa da tre a dieci milioni di euro.<br><br><b>Fondo credito bebè</b></span><span class="fs10 ff1"><br>L’articolo 47 ha inoltre previsto la costituzione nel corso dei prossimi tre anni, di un “Fondo di sostegno alla natalità”, un fondo rotativo volto a garantire prestiti a tasso agevolato a favore delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Lo stanziamento è pari 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,<br><br><b>Bonus bebè 2017</b></span><span class="fs10 ff1"><br>Confermato il Bonus bebè destinato alle famiglie a basso reddito, pari ad 80 euro al mese per tre anni (960 euro all’anno) a partire dalla nascita del figlio, istituito dai commi da 125 a 129 della Legge di Stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Qui il vincolo di reddito è fissato ad un ISEE familiare inferiore ai 25mila euro. Nel caso in cui l’ISEE risulti inferiore a 7.000 euro l’anno il Bonus bebè spettante è raddoppiato a 160 euro al mese (1920 euro l’anno) sempre per tre anni.<br><b><br>Congedo paternità obbligatorio</b></span><span class="fs10 ff1"><br>L’articolo 48, comma 2, proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa.<br><br></span><span class="fs8 ff1">(Autore:Noemi Ricci PMI.it)</span><br></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 14:54:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=t065z7mw</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/t065z7mw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ma la crisi greca di chi è la colpa?]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i1u440xs"><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b>Cerchiamo di fare un po’ il punto sulla situazione greca.</b></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-2015-07-07-alle-14.27.43.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs20">Una delle accuse che si fa all’euro è quella che gli stati sovrani non possono stampare moneta e si tira fuori la storiella che l’Italia quando andava male svalutava la moneta e …..le esportazioni bla, bla,bla.<br />E’ evidente che a molti sfugge che in quegli anni l'inflazione arrivò al 17%, i mutui si pagavano a non meno del 22%, gli stipendi e le pensioni non aumentavano tutti i mesi in termini reali alla svalutazione, per cui si perdeva potere di acquisto ogni mese, il debito pubblico esplodeva, chi aveva i depositi se li vedeva erodere giorno per giorno.<br />In Europa, ma in Italia e Grecia in particolar modo si è fissati che la cattiva è la Germania perché chiede rigore.<br />Se tutti i 19 stati seguissero le linee guida dettate dalla CE e non ci fossero i soliti furbi (i paesi meridionali) che sono adusi a sperperare denaro pubblico il meccanismo, essendo uguale per tutti, funzionerebbe per tutti allo stesso modo. Invece c’è chi si uniforma e chi fa di testa sua! &nbsp;E' risaputo che chi si comporta come la formichina, osserva le leggi si “incazza” nel vedere chi fa la cicala, sperperando soldi pubblici, speculando sul fatto che altri paesi prima o poi si accollino i loro debiti. La realtà greca è rappresentabile con questa situazione: due amici vanno a cena. Uno ordina antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, caffè il tutto bagnato da ottimo vino. Il secondo amico ordina una pizza margherita e una bottiglietta di acqua minerale. Il conto è di 150 euro. Il crapulone chiede all'amico 75 euro che rappresenta la metà del conto nonostante abbia mangiato per oltre i due terzi del conto! &nbsp;E’ una metafora per far capire che la Grecia ha vissuto sopra le sue possibilità e alla fine vuol far pagare il conto dei suoi sperperi a chi è stato parco e osservante delle leggi!<br />⇒ Moltissimi italioti, non conoscendo i fondamentali d’economia si fanno ammaliare da quanti in TV si imbarcano a parlare di economia senza conoscere la materia ma ribadendo come un chiodo fisso che “ i soldi dati alla Grecia se li sono prese le banche tedesche, francesi e in parte le italiane!” e giù gli stupidi a prendersela con la Germania! Se la stessa stronzata è ripetuta più volte da persone diverse in TV, l’italiota di turno, senza approfondire, si convince e ripete pappagallescamente ciò che ha sentito. Se a questo sprovveduto telespettatore si chiedesse il perché addossa la colpa dello sfacelo greco alle banche tedesche, molte probabilmente (il meno idiota) cercherà di trovare una “sua” spiegazione che necessariamente sarà illogica. Gli altri diranno che l’hanno sentito per televisione!<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La verità è che ogni stato emette obbligazioni i BOT/CCT ecc. che sono titoli emessi da uno stato a fronte di una remunerazione del capitale ricevuto, &nbsp;chiamato interesse, e per una certa durata. Le somme richieste servono per pagare stipendi, pensioni e welfare. Alla scadenza il titolo dovrà sarà rimborsato a chi precedentemente lo ha comprato. Ebbene la Grecia ha emesso miliardi di BOT che sono stati acquistati da varie nazioni (chi più come la Germania, chi meno come l’Italia), oppure chiedendo in prestito somme di denaro. Alla data pattuita la Grecia non restituisce quanto concordato! In questi casi interviene la BCE e/o il fondo monetario che “presta” altri soldi alla Grecia che &nbsp;devono servire “ESCLUSIVAMENTE” per pagare i debiti contratti con le banche di mezza Europa! <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E’ da qui che nasce volontariamente (?) la disinformazione facendo credere che qualche anima pia (!) la BCE dia i soldi alla povera Grecia per risollevarla mentre la cattiva Germania se li prende! Solo gli imbecilli possono aver creduto a simili baggianate. Se quelle nazioni che hanno prestato i soldi mediante l’acquisto di titoli greci, non avessero sottoscritto neppur un euro, la Grecia non potendo contare su denaro “fresco” sarebbe fallita molto prima! ( agli ingenui difensori si ricorda che fine fecero &nbsp;titolari &nbsp;dei cosi detti Bond argentini! Le banche, soprattutto le italiane furono le più furbe: prima che scoppiasse la bolla vendettero come oro ciò che poi si rivelò carta straccia, spalmando i loro acquisti sui piccoli e medi risparmiatori rivendendo il trash agli italioti che speravano nella remunerazione con alti interessi. Non solo non presero gli interessi ma tantissimi ci rimisero tutto o quasi dato!<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Italia è esposta nei confronti della Grecia, tra prestiti diretti e partecipazione ai meccanismi di salvaguardia europei, per 35,9 miliardi! Tre finanziarie! Il buon Padoan ha già detto che i 36 mld. sono” Tutti già a bilancio”. Tradotto sta a significare che se la partita dell’Eurozona con la Grecia dovesse concludersi in modo negativo, non ci sarebbero effetti sul DEBITO italiano, in quanto già previsti in bilancio! Non dice che mancherà, in ogni caso, una liquidità che è talmente grande da richiedere agli italiani di mettere ulteriormente mano al portafogli!<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La differenza che passa tra la Merkel e il tosco (solo perché oggi c’è lui, ma vale per chiunque fosse stato al suo posto) è che la prima fa gli INTERESSI DEI TEDESCHI, il secondo gioca a fare il premier con il culo degli italiani!<br />⇒ Ultima favoletta per aggredire sempre la cattiva Germania: Non paga i debiti alla Grecia dovuti dalla seconda guerra mondiale. Come solito se una balla la si racconta cento volte soprattutto in TV diventa un DOGMA (sempre per gli stupidi). Prima di tutto si è in presenza di due eventi completamente diversi. La Germania doveva pagare per danni &nbsp;da lei prodotta nelle due guerre, mentre la Grecia i debiti contratti sono dovuti alla gestione allegra della finanza, facendo la cicala. In ogni caso stato c’è stato un trattato di parziale cancellazione del debito firmato a Londra il 27 febbraio 1953 tra la Repubblica Federale di Germania da una parte e Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e Jugoslavia dall'altra.<br />Quelli che dicono di “capire” citano un articolo comparso sul sole24ore del 2012 dove sembrerebbe che la Grecia non sia stata soddisfatta integralmente. Poiché il vizio degli italiani è di non riuscire a leggere più di cinque righe perché si stancano troppo, se avessero concluso l’articolo il famoso professore così conclude “Nel momento in cui è venuto meno l'impegno per le riparazioni anche il debito si è dissolto». Il destino di Atene sembra diverso e Ritschl ha pubblicamente denunciato la cortissima memoria collettiva del suo Paese, ma non lo condanna: «L'impegno è stato mantenuto. In modo indiretto, Berlino ha pagato». <br />Una domanda vien voglia di porla ai greci: ora che ha vinto il NO cosa credete che succeda? Che domani torni la dracma? Chi comprerà più i titoli greci siano essi in dracma che euro? Certamente non più la BCE &nbsp;poiché fuori dal circuito euro non potrà più essere “aiutata”, quindi ….continueranno a ballare il sirtaki!<br />Questi sono i fatti….ogni nazione si comporta in base al DNA del suo popolo: la Germania è la Germania, la Francia è la Francia e l’Italia è l’Italia….<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 12:53:37 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=i1u440xs</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/i1u440xs</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Equitalia: se la conosci ti puoi difendere]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_lnia70c3"><p style="text-align: justify;"><span class="fs10 cf1 ff1"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-2015-06-24-alle-12.35.29.png"  title="" alt=""/></span><span class="fs12 cf1 ff2"> A quanti di voi, sarà capitato che all’ora di pranzo suoni il citofono e dall’altro capo, con voce mesta e funerea avverte: Posta. Scendere per firmare c’è una raccomandata! Tutti i raziocinanti della famiglia si guardano atterriti. Chi sarà il mittente? Il figlio maggiorenne spera non siano i vigili che gli notifichino una qualche sanzione, la mamma spera che non sia una citazione dell’avvocato per la discussione accesa avuta con un’altra condomina in assemblea, il padre terreo in viso si accascia sul divano biascicando…equi, equi, sarà, sarà Equitalia? Nessuno vuole scendere e il postino suona la seconda volta! Decide il figlio che, tremante firma e porta la missiva al padre destinatario!<br>Questa scena credo avvenga tutti i giorni in decine di migliaia di famiglie italiane. Una volta non si vedeva l’ora che bussasse il portalettere: c’era chi aspettava la lettera del moroso, chi notizie del figlio lontano, i saluti dal famoso muretto Alassio. Erano quasi sempre buone notizie. Oggi il trillo del postino è divento un incubo dovuto ad una aggressività dello stato molto spesso ingiustificata e che ha portato a decine di suicidi di gente che non ha retto alla persecuzione.<br>Queste poche righe sono scritte per cercare di portare un po’ di serenità ai più deboli (pensionati e dipendenti) che da un momento all’altro possono vedersi cambiata la vita.<br>E’ necessario sapere, per prendere le giuste contromisure quali sono le condizioni e quali sono i limiti che devono essere rispettati da tutti i creditori.<br>Il pignoramento appartiene alla fase esecutiva divenendone il primo atto con la funzione di soddisfare diritti soggettivi incentrati su prestazioni aventi a oggetto denaro.<br>Esistono tre forme di pignoramento: dei beni mobili; dei beni immobili e presso terzi.<br><br>1. Il pignoramento dei beni mobili ha per oggetto: i beni come il denaro, i gioielli e i beni mobili in genere purché non siano indispensabili per il sostentamento del soggetto o che non rivestano un alto valore morale. (ad es la croce di guerra ricevuta per meriti militari).<br>2. Nel pignoramento dei beni immobili vi rientrano i beni cosiddetti fissi come la casa e le abitazioni in genere.<br>3. Nel pignoramento presso terzi sono ricompresi lo stipendio o la pensione che di solito, è accreditata sul conto corrente del debitore.<br>Una veloce disamina sul pignoramento di cui al punto 2).<br>Il caso più frequente è quello di avere uno o più immobili in comunione con il coniuge. L’avido creditore cercherà di espropriare tale bene (per la metà), non fosse altro per compiere un'azione psicologica nei suoi confronti! Le contro misure da mettere in atto sono, allora, &nbsp;quella di sottrarre la metà dell’immobile a una possibile aggressione esecutiva, avvalendosi dell’istituto della <b><i>DONAZIONE</i></b> a favore dell’altro coniuge. E’ da tener presente che la donazione, se fatta in un momento sospetto (ad es. arriva accertamento nel 2014 e nel 2015 dono), molto probabilmente la stessa sarà revocata dal giudice. Se invece l’atto di liberalità capita in una situazione di NORMALE svolgimento della vita unitamente al decorso del tempo (almeno cinque anni dalla data di donazione) si può essere sufficientemente tranquilli. La donazione deve avvenire per atto pubblico.<br><b><i><br>Pignoramento presso terzi</i></b><br>La norma di riferimento è l’art. 545 c.p.c. nella quale sono indicati quali sono i crediti impignorabili e quelli che possono essere soggetti.<br>Ai fini di questo lavoro interessa sapere che stipendio e/o pensione, per debiti erariali, possono essere pignorati nella misura massima del 20%. A tal proposito è da tener presente che la legge vieta il pignoramento in totodello stipendio o della pensione per il semplice motivo che la sottrazione totale dello stipendio o della pensione farebbe venir meno la sopravvivenza stessa del debitore e/o dei suoi familiari.<br>Il pignoramento presso terzi, nella prassi quotidiana, è la forma di pignoramento più diffusa. Prevede che il creditore, per vedere soddisfatti i propri diritti si rivalga su di un terzo soggetto nei confronti del quale lo stesso debitore vanta dei crediti. In breve: la legge riconosce al creditore la possibilità di richiedere una parte dello stipendio del debitore direttamente al datore di lavoro e se si tratta di pensione direttamente all’ente previdenziale. (INPS-ENASARCO-CASSE PRIVATE ecc.)<br>Circa la percentuale da applicare il legislatore ha previsto sostanzialmente due situazioni: debiti di natura ERARIALI e tutti gli altri casi.<br><br><b><i>PERCENTUALI PER DEBITI ERARIALI:</i></b><br>Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità riguardanti il rapporto di lavoro o d’impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a: <br>• 1/10 per importi fino a 2.500 euro<br>• 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro <br>• 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.<br><br>Queste misure sono state modificate nell’art. 72 ter del D.P.R. n. 602/73<br>Gli importi di cui sopra sono mensili.<br><br><b><i>PERCENTUALI PER TUTTI GLI ALTRI CASI:</i></b><br>La percentuale pignorabile è quella di un quinto.<br>Il legislatore ha anche previsto una soglia minima vitale entro la quale la pensione non si tocca. Il limite è di525,89 euro è stato indicato dalla Corte di Cassazione sent. n. 18755 del 07.08. 2013 decidendo che il limite minimo per poter effettuare il pignoramento presso terzi deve essere superiore a 525,89 euro. Da quest’assunto ne deriva che la pensione NON potrà mai essere inferiore a detto limite. &nbsp;In presenza di “sviste” da parte dell’ente nel pignorare somme inferiori al predetto target, il pensionato farà opposizione.<br><b><i>NO AL PIGNORAMENTO DELL’ULTIMO STIPENDIO</i></b><br>Il D.L. 69/2013 quello “del Fare” ha inteso disciplinare alcune situazioni. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.<br><br>Fin qui un breve excursus della parte normativa.<br>Di seguito si faranno delle valutazioni per cercare di evitare, per quanto possibile e nei limiti della legge, danni economici a se stessi e alla propria famiglia in caso di pignoramento degli emolumenti da parte dei creditori.<br><br>➢<b><i> Il Conto Corrente Bancario </i></b><br>L’utilizzo del conto corrente bancario è oggi la forma più diffusa per “incassare” la propria pensione o stipendio; ciò è dovuto anche al fatto che la legge sull’antiriciclaggio NON permette il pagamento in danaro per somme superiori a 999,99 euro.<br>Un primo rischio si verifica se, l’importo versato sul conto si somma ad altri importi già giacenti. In questo caso la pensione potrà essere pignorata fino al 100%, (INTERAMENTE) perché, in seguito al versamento dell'emolumento avviene ciò che in diritto è chiamata “confusione”. Un esempio chiarirà meglio la situazione: Il pensionato ha sul conto corrente 3.000,00 euro, ha un debito con Equitalia &nbsp;di 2.000,00, la stessa ha ottenuto il pignoramento del 10% &nbsp;su una pensione di 1.000,00 (100 euro). Se il pensionato accredita l'importo direttamente sul conto, dopo tale versamento il saldo a sua disposizione sarà di 3.000+1.000 (4.000,00. In questo caso la banca sarà tenuta a corrispondere l’intero debito di 2.000,00 a Equitalia perché il saldo del conto per effetto del versamento si è “confuso” con le altre somme giacenti e non è più divisibile (quanto di pensione? Quanto di risparmi?) Perciò ATTENZIONE a questa ipotesi moto ricorrente nella realtà quotidiana.<br><br>Come evitare il pignoramento del conto corrente?<br>Se si hanno pendenze con fisco, banche, finanziarie e creditori terzi, esistono degli accorgimenti per mettere al si-curo quanto più è possibile quel quid accumulato in anni di sacrifici.<br><b><i>• il conto corrente potenzialmente pignorabile dovrà avere un FIDO di conto</i></b> (bastano anche solo poche migliaia di euro). Esso potrà essere sempre utilizzato con un’avvertenza che sia sempre con saldo NEGATIVO soprat-tutto nel giorno di accredito della pensione. Bastano pochi euro in "rosso". Un conto che è “scoperto” non potrà mai essere pignorato. In questo caso la “confusione “ di cui si è parlato prima gioca a favore del debitore in senso negativo. (es. saldo del conto MENO 2.000,00 euro versamento della pensione 900,00 euro. Dopo l'accre-dito della pensione il conto sarà sempre in ROSSO di 1.100,00 euro)<br>• Cointestare il conto corrente con un familiare.<br>E’ evidente che un conto corrente cointestato con un familiare, non è pignorabile per l’intero importo depositato per-ché l’altra metà appartiene a soggetto estraneo al pignoramento, né l’ente creditore può evitare di scalzare l’ordine giudiziario evitando l’udienza di assegnazione delle somme pignorabili.<br>Il codice di procedura civile prevede che il creditore citi in udienza il debitore in presenza di conto bancario o postale cointestato la cui espropriazione può avvenire solo davanti a un giudice il quale è tenuto a verificare la legittimità del-le operazioni di divisione.<br>La presunzione che la somma sul conto corrente sia imputabile ai due soggetti è giurisprudenza acquisita da parte della Corte di Cassazione che ha avuto più volte modo di chiarire che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, le parti si presumono uguali, cioè al 50%, se non risulta diversamente.<br><b><i>• Aprire un conto di riserva ma con un’altra banca. &nbsp;&nbsp;</i></b><br>Avere una banca di scorta è sempre utile. Se il conto principale è pignorato, si utilizzerà questo secondo conto per le successive movimentazioni, con le accortezze di cui sopra. Attenzione! Il secondo conto dovrà NECESSARIAMEN-TE essere aperto presso una Banca diversa (esempio: UNICREDIT la prima, INTESA la seconda) perché l’azione ese-cutiva del conto è notificata alla banca come soggetto unitario con l'obbligo di bloccare le somme presenti su tutti i conti di qualsiasi filiale fino alla concorrenza del suo credito. <br>•<b><i> Dimostrare che sul conto transita solo lo stipendio o la pensione. &nbsp;&nbsp;</i></b><br>Come detto sopra per giurisprudenza consolidata dispone che “il divieto di pignorabilità della pensione viene meno quando, una volta corrisposta, essa si confonde col patrimonio del percettore” (Trib. Roma, 24 marzo 2000).<br>Una recente ordinanza del Tribunale di Savona (2 gennaio 2014) riprendendo una pronuncia di poco precedente (or-dinanza Trib. Sulmona del 20 marzo 2013), fa proprio un orientamento definito minoritario che afferma che non si verte nel caso di confusione &nbsp;anche se vi è la permanenza della natura privilegiata del rateo pensionistico sul conto a condizione che:<br>a) la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per natura ed importo;<br>b) non sussistano nell’attivo voci diverse dall’accredito della pensione ovvero non siano stati effettuati prelievi subito dopo il deposito della somma.<br>I giudici di Savona hanno voluto evidenziare che se si vuole evitare il pignoramento per confusione è necessario che sul conto corrente i versamenti facciano riferimento ESCLUSIVAMENTE alla pensione o allo stipendio, che non vi siano altre somme diverse da questi tipi di emolumenti sul conto e che non vi siano prelievi IMMEDIATAMENTE dopo l’accredito.<br>Tale possibilità sotto un profilo giuridico è “debole” poiché fa riferimento a sola sentenze di merito non ancora discus-se dalla Corte di Cassazione.<br><br>•<b><i> Carte ricaricabili con IBAN</i></b><br>Come può essere utilizzato questo "nuovo" modo di pagamento ai fini di questo lavoro? &nbsp;S’intesta una carta ricaricabi-le al famoso familiare che non deve avere alcun tipo di pendenze. La carta in possesso del debitore sarà utilizzata come fosse la sua ed essendo fornita di IBAN (potrà eseguire bonifici, utilizzarla come un bancomat avendo un pro-prio PIN, acquistare tramite internet). L’alimentazione del conto potrà avvenire con l’accredito dello stipendio o pen-sione.<br>Avvertenza: tutte le operazioni su questa carta, intestata al familiare, saranno note al fisco per cui sarà necessario conservare TUTTA la documentazione per dimostrare che quella carta, di fatto, è gestita da altro soggetto. (il debito-re)<br><br>Dopo aver valutato le varie situazioni, per completezza di trattazione s’indicano le altre fonti cui i singoli cittadini-contribuenti devono sottostare.<br><br>La mente fervida del legislatore, in un momento di sfrenato americanismo ha coniato i seguenti acronimi: Serpico (Servizio per i contribuenti), Apple (Applicazione per la lotta all’evasione), Pandora (Programma finalizzato a contra-stare l’evasione totale e l’impiego di lavoro nero da parte d‘imprese edili), Radar (Ricerca ed analisi per l’accertamento dei redditi), sono, le applicazioni messe a disposizione del Fisco &nbsp;(movimenti di capitale, immatricola-zioni di auto, versamenti e prelevamenti bancari, utilizzo delle carte di credito, quante volte si accede alle cassette di sicurezza, polizze assicurative, importi dei disinvestimenti…..insomma tutto ciò che rappresenta movimentazione di danaro, titoli che rappresentano danaro, incrementi e decrementi patrimoniali).<br>La privacy? Questa è un’altra storia essendo calpestata per i “SUPREMI INTERESSI DELL’ERARIO”. Un vecchio prover-bio, ma mai più attuale di oggi diceva: <b>"I potenti al mondo sono tre: il Papa, il re e chi NON HA NULLA!!"</b> Forse sareb-be stato sufficiente enunciare il solo proverbio per dipanare la intrigata matassa!<br></span><br></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 10:30:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=lnia70c3</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/lnia70c3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNA DOMENICA PER RIFLETTERE]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yqv753dn"><p style="text-align: justify;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/funghi.png"  title="" alt=""/></span><span class="cb4 fs24 cf3 ff4">In questo inizio di autunno, periodo di funghi e tartufi, molti connazionali sono alla ricerca di “trattorie” tipiche, dove poterli gustare. Domenica scorsa, ospite di amici, sono stato in Valmarecchia zona del famoso tubero. I ristoranti e le trattorie erano pieni di gente vociante. Il mio anfitrione, persona nota in paese, disse di aver trovato “il posto” solo perché amico del proprietario!<br />Quest’asserzione m’indusse a fare una considerazione di natura socio - economica: Come motivare l’apparente dicotomia tra crisi e locali pieni. <br />Con l’aiuto dell’amico e dei proprietari conoscitori della stragrande maggioranza della clientela, rilevai che su 47 conviviali 30 erano dipendenti e pensionati, 7 erano “partite iva”, 10 bimbi/studenti/mogli. &nbsp;Quindi nel locale il 64% dei presenti era dipendente il 15% era autonomo e il 21% i restanti.<br />Volendo allargare l’orizzonte e portarlo sul piano Italia, per verificare se il rapporto fosse realistico o falsato dalla esiguità dei numeri era necessario fare un’altra indagine:<br />- Popolazione italiana residente circa 62 ml;<br />- 18 ml circa di lavoratori dipendenti;<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cb4 cf3 ff4">- 2,2 ml lavoratori a qualsiasi tipo a tempo determinato <a href="http://tinyurl.com/Istat-lav)" target="_blank" class="imCssLink">(lav</a>); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cb4 cf3 ff4">- 3,3 ml dipendenti pubblici;<br />- 23,3 ml pensionati a vario titolo (<a href="http://tinyurl.com/Istat-dip" target="_blank" class="imCssLink">istat</a>)<br />Il totale di questa galassia è rappresentata da 46,6 ml di persone pari al 75% dell’intera popolazione ed è conosciuta anche come titolari di reddito fisso.<br />A questi 46,6 di persone si contrappongono gli Autonomi (le c.d. Partite Iva) che ammontano a 5,6 ml. di persone, pari al 9% della popolazione.<br />Le due percentuali (nazionale e locale) sono sostanzialmente uguali, identico è il rapporto rilevato nel ristorante. &nbsp;<br />Si può dire,ora, che la preponderanza dei lavoratori dipendenti è dovuta “esclusivamente” al fattore statistico?<br />La scienza statistica anche se da informazioni precise, se non è ponderata, produce storture, perciò da sola non basta a capire il “fenomeno”. Manca, per avere un quadro più completo un altro elemento: l’intuitu personae.<br />Se si analizza questo elemento, emerge che il dipendente può contare su importantissime certezze tali da motivare in modo positivo le sue scelte economiche.<br />Quali sono queste sicurezze?<br />==&gt; 46 ml. di soggetti &nbsp;hanno la certezza di poter contare, ogni fine mese, sul regolare e puntuale &nbsp;&nbsp;accredito dei loro stipendi/salari/pensioni (principio dell’affidamento);<br />==&gt; Lo stipendio/pensione negli anni di crisi sono cresciuti almeno dell’indice Istat, per cui il potere di acquisto è rimasto invariato ovvero aumentato per effetto del periodo di deflazione;<br />==&gt; Una cospicua percentuale dei lavoratori, soprattutto, i “pubblici” hanno un’altra certezza: La conservazione del posto ad libitum;<br />==&gt; Tutele assistenziali e previdenziali. Se un dipendete è colpito da influenza, sarà in malattia, a casa, pagato regolarmente fino a quando non starà perfettamente a posto. Se una dipendente è incinta ha 24/36 mesi di tutele. Se un dipendente perde il posto di lavoro, per un congruo periodo avrà diritto all’indennità di disoccupazione;<br />Tutte le certezze che sono in capo &nbsp;alla categoria reddito fisso e sono considerate, complessivamente positive, per gli autonomi è giusto l’opposto.<br />Quali sono queste incertezze?<br />==&gt; Nessuna certezza di avere un reddito o, un quind minimo garantito sul quale poter contare (mancanza totale del principio dell’affidamento);<br />==&gt; Nessuna certezza di poter incassare quanto venduto (casistica esplosa violentemente a partire dal 2007);<br />==&gt; Nessuna tutela assistenziale/previdenziale. Se il titolare di un’azienda ha l’influenza e non ha dipendenti avrà un doppio danno: l’attività chiusa (mancate vendite), e nessuna indennità, perciò ogni giorno di assenza è un giorno di mancate vendite. Se una titolare è incinta o lavora fino al giorno prima di partorire o se resta a casa nulla percepirà. Se un’azienda chiude per mancanza di lavoro, il titolare dal giorno dopo resta senza nessuna occupazione e men che meno percepirà indennità;<br />==&gt; Le aziende pur di vendere hanno diminuito i prezzi con la logica conseguenza di aver assottigliato ulteriormente i loro redditi. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Per 40 ml di persone (nel conto sono stati sottratti 6 ml. di soggetti quali, precari, cassa integrati, co.co. pensionati al minimo) in questi anni di crisi nulla è cambiato. <br />Il sig. Rossi, dipendente di un qualsiasi ente (privato o pubblico poco influisce) che nel 2007 poteva recarsi a pranzo in una domenica di autunno, per assaporare il tartufo, potrà continuare ad andare anche nel 2014 a gustare questo meraviglioso tubero, perché statisticamente ed economicamente nulla &nbsp;gli è cambiato. Il sig. Bianchi, imprenditore, che nel 2007 assaporò anch’egli il gustoso tubero, nel 2014 dovrà dare forfait perché dovrà far fronte ai cresciuti impegni.<br />Morale: quando non riuscite a capire il perché, nonostante la crisi, i locali siano pieni, le autostrade colme ricordatevi delle percentuali di composizione della galassia lavoro in Italia: su 100 persone che gironzolano, 75 sono dipendenti/pensionati, 9 sono autonomi, 16 tutti gli altri.<br /><br />21.10.2014</span><span class="cb2 fs24 cf3 ff4"><br /></span><span class="fs20 cf1 ff5 cb2"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 09:41:24 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=yqv753dn</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/yqv753dn</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canoni di locazione non percepiti.]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_88z1fn92"><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 cf1 fs20">17.10.2014<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs28 cf4 ff5"><b><br /></b></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs28 cf4 ff5"><b>Canoni di locazione non percepiti</b></span><span class="fs24 cf4 ff5">.<br />Il credito d’imposta per gli immobili ad uso abitativo.<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 fs20 cf1">L’art. 26, TUIR dispone che i canoni di locazione immobiliare ad uso abitativo concorrono alla &nbsp;determinazione del reddito imponibile del locatore <b><i>indipendentemente</i></b> dalla loro percezione.<br />Raramente accade che si verifichi il caso in cui i &nbsp;locatori, siano essi persone fisiche, enti ed imprese, anche in forma societaria, non percepiscano i canoni di locazione ed abbiano ottenuto una sentenza di sfratto per morosità: solo in tali ipotesi infatti, è prevista la possibilità di non dichiarare tali redditi o di <br />fruire di un credito d’imposta, qualora i canoni non percepiti abbiano concorso a determinare l’imposta liquidata (art. 8, comma 5, Legge n. 431/98). <br />L’agevolazione in esame si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, quindi, per immobili <br />appartenenti alla categoria catastale &quot;A&quot; (A/10 escluso).<br />Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che: <br /> <b>il relativo canone</b>, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; </span><span class="cf4 ff5 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff5 cf1 fs20"><b>le imposte assolte</b> sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 cf1 fs20">La disciplina in esame permette al locatore di immobili ad uso abitativo che: <br />• non ha incassato il canone di locazione; <br />•ha ottenuto una sentenza di sfratto per morosità; <br /> &nbsp;di non assoggettare a tassazione il relativo importo. <br /><i>E’ evidente, quindi, che se l’immobile locato è contraddistinto con una qualsiasi altra lettera diversa da A10 o da qualsiasi altra lettera diversa da A il relativo canone dovrà sempre essere dichiarato</i>.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 ff5 cf1"><b><i>LOCATORE NON HA INCASSATO IL CANONE<br /></i></b></span><span class="fs24 cf1 ff5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MA HA OTTENUTO SENTENZA DI SFRATTO PER MOROSITÀ <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NON SI ASSOGGETTA A TASSAZIONE IL RELATIVO IMPORTO.<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 fs20 cf1">Nella dichiarazione dei redditi, comunque, si è tenuti a riportare la rendita catastale dell’immobile &nbsp;nel quadro dedicato agli immobili (ad esempio, RB per le persone fisiche).<br />In pratica, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013, deve essere dichiarata la rendita catastale dell’unità immobiliare in luogo del canone di locazione .<br />Con la sentenza di sfratto si può non assoggettare a tassazione i canoni di locazione relativi al 2013, <span class="imUl"><i>a condizione che la stessa sia emessa anteriormente al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi .<br /></i></span></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff5 fs20 cf1">In caso contrario, non resterà che beneficiare del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi successiva, non appena si sarà in possesso della sentenza di sfratto per morosità.<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 fs20 cf1">Più difficile appare invece il caso di un contratto di locazione che comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze, quali ad esempio garage, cantina, ecc., provviste di autonoma rendita. In questo caso, bisognerebbe riportare nel quadro dei fabbricati del dichiarativo la quota del canone relativa alle singole unità immobiliari . La determinazione del canone verrà effettuata ripartendo l’affitto in misura proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità immobiliare.<br />Si potrebbe sostenere per quanto sopra che il canone non riscosso relativo alle pertinenze dovrebbe essere dichiarato , in quanto non è relativo ad unità immobiliari ad uso abitativo . Tuttavia, tale soluzione crea disparità di trattamento in relazione alle pertinenze senza un’autonoma rendita. Di conseguenza, sarebbe più logico estendere la non tassabilità dei canoni anche alle quote relative alle pertinenze.<br />La normativa in esame prende in considerazione anche le ipotesi di canoni di locazione non incassati, ma che comunque sono già stati assoggettati a tassazione negli anni precedenti.<br />In merito ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte, nonché del relativo credito d’imposta &nbsp;vale il termine di prescrizione ordinaria <span class="imUl"><i>di dieci anni</i></span>.<br />Pertanto, si potrà procedere al calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2004, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2013.<br />Nel frangente sopra descritto, è concesso al locatore un credito d’imposta pari alle maggiori imposte pagate in conseguenza dei canoni non riscossi ma comunque dichiarati.<br />Per la definizione del credito, il contribuente deve rideterminare le imposte sul reddito (IRPEF o IRES, a seconda della tipologia del contribuente) del periodo interessato e poi sottrarla dall’imposta a suo tempo versata.<br />Al fine del ricalcolo dell’imposta dovuta si dovrà sottrarre dal reddito complessivo il canone non percepito, aggiungere il valore della rendita catastale in modo da ottenere il &quot;nuovo&quot; reddito imponibile sul quale applicare le aliquote vigenti nel periodo interessato dal ricalcolo.<span class="imUl"><i><br /></i></span></span><span class="fs24 ff6 cf1"> &nbsp;&nbsp;</span><span class="fs20 ff5 cf1">Il credito d’imposta sarà riconosciuto solo se alla formazione del reddito complessivo della precedente dichiarazione ha concorso il canone e non la rendita catastale (perché superiore al canone ridotto della percentuale forfetaria).<br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs22 cf5 ff5"><b><i>RISCOSSIONE DI CANONI GIÀ OGGETTO DI CREDITO D’IMPOSTA<br /><br /></i></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff5 fs20">Per le imprese individuali ed esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche non titolari di partiva IVA, nel caso in cui i &nbsp;canoni di locazione che hanno permesso di usufruire del credito d’imposta siano &nbsp;successivamente riscossi, tali contribuenti sono obbligati a &nbsp;dichiarare il maggiore imponibile determinato tra<br />i redditi soggetti a tassazione separata nel relativo quadro del modello dichiarativo (salvo opzione per la tassazione ordinaria).<br />Tra le più importanti vi è a &quot;clausola risolutiva espressa&quot; (ex art. 1456 del C.c.) e la risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice civile.<br /><br /></span><span class="cf1 ff5 fs20"><b><span class="imUl"><i>ESEMPIO N. 1<br /></i></span></b>Un contribuente nel 2013 ha dichiarato, relativamente al periodo d’imposta 2012, un reddito complessivo pari a € 14.000,00 di cui € 3.000,00 (al netto della deduzione forfetaria del 5%) relativi al canone di locazione di un appartamento &nbsp;(rendita catastale rivalutata € 510,00) mai incassato (imposta netta € 1.926,00).<br />Su tale reddito complessivo il contribuente ha, inoltre, versato € 172,20 di addizionale regionale.<br />Poiché il contribuente è in possesso di una sentenza di sfratto per morosità, &nbsp;nella dichiarazione dei redditi relativa al 2013 potrà fruire di un credito d’imposta pari alle maggiori imposte pagate in relazione al canone mai<br />incassato. Pertanto, dovrà procedere al ricalcolo dell’imposta relativa al periodo in esame, calcolandola su una base imponibile diminuita del canone ed aumentata della rendita catastale.<br />Reddito imponibile: (€ 11.000,00 + € 510,00) € 11.510,00<br />Imposta IRPEF riliquidata: € 1.188,00<br />Credito d’imposta IRPEF: (€ 1.926,00 - € 1.188,00) € 738,00<br />Addizionale regionale riliquidata: € 141,57<br />Credito d’imposta di addizionale: (€ 172,20 - 141,57) € 30,63<br />Totale credito d’imposta spettante: € 768,63<br />Il credito d’imposta va riportato nel quadro CR e nel quadro RN.<br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff7 cf1 fs20"><b><span class="imUl"><i>ESEMPIO N. 2<br /></i></span></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff5 fs20">L’impresa &quot;Prato fiorito S.r.l.&quot; nel 2013 ha dichiarato, relativamente al periodo d’imposta 2012, un reddito complessivo pari a € 14.000,00 di cui € 3.000,00 relativi al canone di locazione di un appartamento (rendita catastale rivalutata € 510,00), mai incassato (IRES € 3.850,00).<br />Poiché l’impresa è in possesso di una sentenza di sfratto per morosità, il locatore nella dichiarazione dei redditi relativa al 2013 potrà fruire di un credito d’imposta pari alle maggiori imposte pagate in relazione al canone mai<br />incassato. Per questo motivo, dovrà procedere alla rideterminazione dell’imposta relativa al periodo in esame, calcolandola su una base imponibile diminuita del canone ed aumentata della rendita catastale.<br />Reddito imponibile: (€ 11.000,00 + € 510,00) € 11.510,00<br />Imposta IRES riliquidata: (IRES 27,5%) € 3.165,00<br />Credito d’imposta IRES: (€ 3.850,00 - € 3.165,00) € 685,00<br />Il credito d’imposta va riportato nel quadro RN.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf6 ff5"><b><i>Immobili non abitativi<br /></i></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 fs20 cf1">Sia la non tassabilità dei canoni non riscossi sia il credito d’imposta che si genera a seguito della conclusione della convalida di sfratto per morosità del conduttore si applicano solo sugli immobili &nbsp;che vengono concessi in locazione ad uso abitativo .<br />Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:<br /> il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, &nbsp;nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;<br /> le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff5 fs20">Si fa presente, infine, che la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate &nbsp;richiama la sentenza n. 362 del 2000 della Corte Costituzionale , con cui quest’ultima ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23 (ora articolo 26) del TUIR in quanto il sistema di tassazione che presiede alle &nbsp;locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del<br />Codice civile, alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del C.p.c….) &nbsp;e far “riespandere” la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.<br /><br /><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff5 cf1 fs20"><br /></span><span class="ff0 cf1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 09:53:44 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=88z1fn92</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/88z1fn92</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL REGIME DI VANTAGGIO]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ot9c1898"><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Scheda informativa</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al &nbsp;5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 - pdf).<br />Attenzione: per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa; non l’apertura della partita Iva. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Requisiti</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:<br />• nell’anno precedente: <br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20"> hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20"> non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto) <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">non hanno effettuato cessioni all’esportazione <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•</span><span class="cf3 ff2 fs20"> nel triennio precedente: </span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20"> non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:<br />• coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)<br />• i non residenti<br />• chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi<br />• chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Durata</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività. &nbsp;I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni. <br />Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Agevolazioni</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:<br />• Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e le spese inerenti sostenute nell’anno: per la deducibilità dei costi vale il “principio di cassa”.<br />• Alla base imponibile così determinata si applicherà un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.<br />• non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)<br />• esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)<br />• esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)<br />• esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 - pdf. <br />• esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili<br />• esonero dalla tenuta del registro &nbsp;dei beni ammortizzabili<br />• esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non è addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni<br />• esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta<br />• esonero dall'applicazione degli studi di settore. <br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Adempimenti</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Restano obbligatori i seguenti adempimenti:<br />• numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali<br />• certificazione dei corrispettivi<br />• conservazione dei documenti emessi e ricevuti<br />• integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge <br />• presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari<br />• Sulle fatture emesse ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 si deve annotare &quot;Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011”<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Applicazione dell'imposta di bollo</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />• Le fatture emesse dal contribuente minimo sono soggette all'imposta di bollo di euro 2,00, se d'importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B e 13 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d'imposta (ad esempio, acquisti soggetti al &quot;reverse charge &quot;).<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Per i professionisti:</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span><span class="cf3 ff2 fs20">Ritenuta d’acconto</span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />I compensi non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto e sulle fatture emesse si deve annotare: &quot;Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio, gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011&quot;.<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20">Contributo integrativo alle Casse di previdenza professionali private</span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />L'utilizzo del regime agevolato non incide sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi. Pertanto, in relazione all'obbligo di versamento all'ente di previdenza del c.d. &quot;contributo integrativo&quot;, previsto dall'art. 8 del DLgs. 10.2.96 n. 103 e dalle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e procedere al versamento nei modi ordinari (circolare Agenzia delle Entrate 13/2008, § 3.12)<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b>Attenzione</b></span><span class="cf1 ff2 fs20">: coloro che sono intenzionati a effettuare acquisti intracomunitari sono obbligati a indicarlo nella dichiarazione di inizio attività per essere inclusi nell’archivio &nbsp;Vies<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>INPS</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Si ricorda che, per effetto della Manovra Monti (art.24, comma 22, D.L. 201/2011), le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS saranno incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. In particolare le nuove aliquote contributive 2014 sono pari al:<br />• 22,20% per gli artigiani;<br />• 22,29% per i commercianti.<br />Sono confermate le riduzioni per le seguenti tipologie di lavoratori:<br />• i lavoratori di età inferiore a 21 anni impiegati prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciale, che usufruiscono della riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive;<br />• i pensionati di età superiore a 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’INPS, che usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.<br />Per quanto riguarda il minimale di reddito per il 2014 da prendere in considerazione per il calcolo del contributo dovuto, la Circolare n. 19 del 04.02.2014 rende noto che il suo valore è € 15.516,00. Pertanto i contributi fissi dovuti sul minimale rapportati ad anno sono i seguenti: <br />Per quanto riguarda la contribuzione eccedente il minimale, l’INPS ricorda che per i redditi che superano il minimale di &nbsp;15.516,00, sulla quota di reddito eccedente tale minimale e fino al limite di € 46.031,00, si applicano le aliquote contributive sopra descritte.<br />Sulla quota eccedente il limite di € 46.031,00 e fino al massimale annuo di € 76.718,00, le aliquote sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, secondo quanto previsto dall’art.3-ter della D.L. n. 384 del 19.09.1992.<br />Schematizzando: <br />Si ricorda che il massimale di reddito per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 76.718,00 ma a € 100.123,00.<br />I contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite i modelli F24 alle seguenti scadenze:<br />• Prima rata: 16.05.2014;<br />• Seconda rata: 20.08.2014;<br />• Terza rata: 17.11.2014;<br />• Quarta rata: 16.02.2015.<br />Mentre quelli dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.<br />Opzione regime (ordinario e contabile agevolato)<br />I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure optare , sempre se in possesso dei requisiti, per il &quot;Regime contabile agevolato&quot; (articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011 - pdf.<br />Il regime ordinario, in particolare, prevede che: <br />• le imprese possono optare per il “Regime contabile semplificato delle imprese minori” (articolo 18 del Dpr 600/73 - pdf) o per il regime contabile ordinario (articolo 14 del Dpr 600/73 - pdf) <br />• i professionisti, invece, possono optare per il regime di contabilità semplificato (articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 - pdf) o per quello ordinario (articolo 19 del Dpr 600/73 - pdf). <br />L’opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Prassi</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Risoluzione n. 47 del 05/07/13 - pdf - Ritenute d’acconto di cui all’art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. <br />Risoluzione n. 55 del 05/08/13 - pdf - Ritenute d’acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff2 fs20"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2012/Maggio+2012/Circolare+17+30052012/circolare+17e.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Circolare n. 17 del 30/05/2012 - pdf</a></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - primi chiarimenti <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:41:59 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=ot9c1898</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/ot9c1898</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RAVVEDIMENTO OPEROSO UNICO]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_adp29050"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>RAVVEDIMENTO OPEROSO - INVIO UNICO OLTRE TERMINE</i></b></span><span class="cf1 ff1 fs20">.<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs20">E’ possibile che per una serie di motivazioni, l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 con scadenza 30.09.2014 non sia avvenuta nei termini ovvero ci possono essere stati degli errori che si intendono sanare. A tal proposito è prevista una regolarizzazione spontanea mediante il così detto ravvedimento &nbsp;operoso. Tale istituto è disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.<br /><b><span class="imUl">CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DEL RAVVEDIMENTO</span></b><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b><span class="imUl"><i>Condizioni oggettive:</i></span></b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br />• le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate; <br />• non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. <br /><b><span class="imUl"><i>Condizioni temporali: </i></span></b><br />• Entro 90 giorni nell’ipotesi di dichiarazione tardiva (art.13, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97); <br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs20">• termine di presentazione della dichiarazione successiva: nell’ipotesi di dichiarazione irregolare o infedele (art.13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97). <br />E’ evidente che nel caso di dichiarazione omessa il termine per il ravvedimento sia inferiore al caso di dichiarazione presentata nei termini ma infedele o errata.<br />Unico anno di riferimento 2013 scadenza naturale di invio 30.09.2014:<br />• Omessa presentazione: Entro 90 giorni (non tre mesi!) per cui entro il 29 dicembre 2014 termine ultimo per ravvedimento;<br />• Rettifica dichiarazione: entro ii termine della presentazione della dichiarazione successiva.<br /><b><span class="imUl"><i>Come regolarizzare: </i></span></b><br />Si possono verificare situazioni a secondo che le imposte:<br />• siano state regolarmente versate;<br />• oppure non erano dovute.<br />In entrambe le ipotesi, poiché non vi sono imposte da versare, è sufficiente presentare la dichiarazione omessa, pagare con &nbsp;modello F24 una sanzione pari a 1/10 di 258 euro, ossia 25 euro (che è pari a 1/10 del minimo previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97).<br />La Circ. n. 11/E/2008 dell’A.E. ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel mod. UNICO. Sarà, pertanto, necessario versare € 25 per il numero di dichiarazioni (redditi, IVA) comprese nel mod. UNICO. Lo stesso discorso dicasi per la dichiarazione IRAP. Per cui se la D.U. comprendeva sia i redditi che l’iva, il trasgressore pagherà €. 50 a mezzo F24 Codice &nbsp;TRIBUTO 8911 e inserendo l’anno di riferimento (nel ns. caso 2014). Se era tenuto alla presentazione anche alla dichiarazione IRAP dovrà sommare altri 25 euro a titolo di sanzione per tale imposta, utilizzando lo stesso codice (8911) e l’anno di riferimento. Nessuna sanzione è dovuta per il modello relativo &nbsp;agli studi di settore.<br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>ATTENZIONE</b></span><span class="cf1 ff1 fs20">: Si è indicato quale anno di riferimento 2014 (e non 2013) perché la Risoluzione 338/E/2007, chiarisce le modalità di accesso al ravvedimento da parte dell'intermediario telematico in caso di presentazione di modello Unico tardivo per sua colpa, precisa che il modello F24 va compilato “con l'indicazione quale &quot;Anno di riferimento&quot; l'anno in cui si realizza la violazione o il ritardo, espresso nella forma AAAA”. Nello stesso senso la Guida delle Entrate 6/2005 (Errori fiscali: conseguenze e rimedi): a pagina 18 afferma che “il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento”. <br />• situazioni di omesso o insufficiente pagamento di imposte in presenza di regolare invio della dichiarazione (nei termini 30.09):<br />L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui è effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. <br />La sanzione è del 30% che è ridotta: <br />- dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; <br />- del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;<br />- del 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. <br />ESEMPIO: Se si dovevano 500 euro di imposte e si decide di pagare il 10 novembre 2014 volendosi avvalere del ravvedimento la compilazione del mod. F24 sarà così:<br />➢ Trib. 4001 scad. 01/01/2013 - &nbsp;imp. a deb. 500;<br />➢ Sanzione Trib, 8901- &nbsp;anno 2013 - imp. a deb. 18,75<br />➢ Int. Trib. 1989 - ano 2013 - imp. a deb. 0,85 (*)<br />(*) Per quanto riguarda l’elenco degli interessi vedere la ris.</span><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9eaa0180426e1c3aadc5bfc065cef0e8/Documento2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9eaa0180426e1c3aadc5bfc065cef0e8" target="_blank" class="imCssLink"> 22/05/2007 n. 109</a></i></b></span><span class="cf1 ff1 fs20">.<br />• Omessa presentazione di UNICO con imposte dovute.<br />• Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2014. <br />• Versamento della sanzione ridotta pari a 25 € (per ciascuna dichiarazione). <br />• Versamento delle imposte dovute. <br />• Versamento delle sanzioni ridotte (30%) tramite ravvedimento operoso calcolate sull’imposta dovuta (più interessi legali).<br />Scaduto il termine di 90 giorni la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti. In tal caso, non essendo più possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: <br />• dal 120% al 240% con un minimo di € 258 in presenza di un debito d’imposta; <br />• da € 258 a € 1.032 in assenza di un debito d’imposta.<br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs20"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;RIEPIOLOGO SANZIONI<br /></i></b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs18 cf4 ff1"><b>TARDIVA PRESENTAZIONE OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE A DEBITO</b></span><span class="fs20 cf1 ff1"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20 cf1">Entro 90 giorni dal termine <br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20 cf1">Da € 258 a € 1.032,00 + 30% imposta eventualmente dovuta<br />Omessa presentazione:<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20 cf1">• Imposta dovuta:dal 120% al 240% (min. 258 €); <br />• Imposta <b><i>non</i></b> dovuta da 258,00 € e 1.032,00 <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAVVEDIMENTO</b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20 cf1">Entro il <b><i>29 dicembre 2014</i></b>, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di € 25,00 (codice tributo 8911), pari ad 1/10 di 258,00, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non già regolarizzate. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20 cf1"><br /><br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 10:35:40 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=adp29050</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/adp29050</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zx960dlb"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b>VADEMECUM RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Per le spese per gli interventi &nbsp;di &nbsp;recupero &nbsp;del &nbsp;patrimonio &nbsp;edilizio &nbsp;sostenute sulle singole unità immobiliari dal 26.6.2012 al 31.12.2014 (termine prorogato fino al 31.12.2013 dal D.L. 63/2013 e fino al 31.12.2014 dalla L. 147/2013) è previsto un incremento della misura della detrazione dal 36% al 50% e, sempre con riferimento a questo stesso periodo, il limite massimo delle spese sui cui calcolare la detrazione passa da euro 48.000 ad euro 96.000 (art. 11, D.L. 83/2012). Lo stesso incremento e il medesimo tetto massimo di spesa è previsto per le spese effettuate sulle parti comuni di un edificio o su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio. La detrazione incrementata al 50% vale per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2015.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Per effetto della L. 147/2013 la detrazione del 50% per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio passerà dal 50% al 40% per gli interventi sulle singole unità immobiliari dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli interventi di natura condominiale dal 1.7.2015 al 30.6.2016.<br /><br />La detrazione del 36% (ora 50%) spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.<br /><br />Pertanto sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i seguenti soggetti: proprietario o nudo proprietario; familiare convivente, titolare di un diritto reale come usufrutto (R.M. 9.1.2007, n. 1/E), uso, abitazione, superficie; futuro acquirente; inquilino; comodatario; soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa o divisa; soci di società semplici, di persone e assimilate; imprenditori, purché l'immobile oggetto dell'intervento non sia strumentale all'attività né immobile merce.<br /><br />Il diritto ad usufruire dell'agevolazione è riconosciuto anche ai soci di cooperative edilizie (R.M. 11.5.2001, n. 63/E). Con la C.M. 9.5.2013, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate precisa che costituisce titolo idoneo per usufruire della detrazione anche la sentenza di separazione con cui è assegnato al coniuge l'immobile intestato all'altro. Di conseguenza al coniuge assegnatario spetta il beneficio in esame per le spese dallo stesso sostenute.<br /><br />Come sopraindicato la detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir 917/86 e dell’articolo 1, comma 139, Legge 147/2013, si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado e affine sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risoluzione n. 184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, desumibile da un certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al familiare e bonifici emessi da conto corrente del familiare intestatario delle fatture).<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA PER LE RISTRUTTURAZIONI</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">In via generale nel TUIR &nbsp;è stato inserito il nuovo art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 che prevede a regime (dal 1-1-2016) una detrazione del 36% delle spese documentate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><span class="cf0"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-2014-09-30-alle-18.29.39.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b><i>IL COSTO COMPLESSIVO DELLA RISTRUTTURAZIONE DOVRA' AVVENIRE IN 10 QUOTE COSTANTI ANNUE.<br /></i></b></span><span class="ff1 fs20"><br />L’agevolazione non necessita di particolari adempimenti, se non il più importante dato dalle particolari modalità di pagamento delle spese sostenute.<br />Di seguito si propone <span class="cf5"><b><i>l’analisi della documentazione</i></b></span></span><span class="ff1 fs20"> attestante le spese sostenute, differenziando a seconda della tipologia di intervento, ovvero:<br />• interventi di recupero del patrimonio edilizio;<br />• acquisto o realizzazione di box/posti auto pertinenziali;<br />• acquisto di immobili ristrutturati.<br />In merito all’intestazione dei documenti di spesa, la Circolare n. 57/1998, dispone quanto segue:<br />⇒ “ [...] i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, le fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al condominio ”.<br />Pertanto, in linea generale, il documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra idonea documentazione) deve essere intestato al soggetto che vuole beneficiare della detrazione. di spesa<br />➢ Se più contribuenti intendono richiedere la detrazione del 36%-50% (comproprietari, contitolari di diritti reali, &nbsp;etc.) i documenti di spesa e le relative ricevute di pagamento vanno intestate a tutti i soggetti interessati alla detrazione;<br />➢ Nel caso di interventi eseguiti su immobili della società di persone (S.N.C - S.a.S)<br />i documenti di spesa vanno intestati alla società stessa. La detrazione è ripartita tra i soci in sede di<br />dichiarazione dei redditi, tramite l’apposito prospetto di riparto;<br />➢ Condominio<br />Per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali, le fatture/ricevute di pagamento sono intestate al condominio. Successivamente l’amministratore provvederà a certificare ad ogni condomino la quota di spesa a esso imputabile.<br /><span class="cf5"><b><i>COME deve avvenire Il pagamento </i></b></span></span><span class="ff1 fs20">delle spese detraibili: mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.<br />Pertanto, per poter fruire della detrazione, le spese sostenute devono essere state pagate mediante bonifico bancario, dal quale devono risultare i seguenti dati:<br />• causale del versamento (con indicazione della Legge istitutiva dell’agevolazione, ovvero l’art. 16-bis, TUIR);<br />• codice fiscale del beneficiario della detrazione;<br />• numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.<br />Spese per le quali non è richiesto il pagamento con bonifico<br />Vi sono alcune spese spese per le quali non è richiesto il pagamento del bonifico bancario.<br />Trattasi in particolare:<br />==&gt; delle spese relative agli oneri di urbanizzazione;<br />==&gt; delle ritenute d’acconto operate sui compensi;<br />==&gt; dell’imposta di bollo;<br />==&gt; dei diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio lavori.<br />Il bonifico di pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare della detrazione.<br />È comunque utile ricordare che l’Amministrazione Finanziaria permette la correzione di alcuni errori concernenti l’intestazione dei documenti.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>IMMOBILI IN COMPROPRIETA’</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Nel caso in cui più soggetti intendano beneficiare dell’agevolazione (lavori su immobile in comproprietà) è richiesto che il bonifico bancario attestante le spese sostenute sia intestato a tutti i contribuenti interessati.<br />Così dispone la Circolare n. 57/1998:<br />“[. .] in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione”.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs22 cf4 ff2">Si ricorda che il limite per la detrazione è di Euro 96.000 (fino al 2015 almeno, quando però la percentuale di detrazione si ridurrà dal 50% al 40%, per tornare dal 2016 al 36% con l’ordinario limite di Euro 48.000), il quale è riferito all’immobile. Pertanto, se due comproprietari partecipassero alle spese potrebbero detrarsi esborsi <b><i>complessivamente pari a questa cifra</i></b>, e non fino a Euro 96.000 a testa.<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>IMMOBILI DI SOCIETA’ DI PERSONE</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Nel caso in cui i soggetti beneficiari della detrazione siano soci di una società di persone, ai sensi della C.M. n. 57/1998, è richiesta l’indicazione del codice fiscale della società stessa e del socio che materialmente esegue il versamento degli importi:<br />“Per gli interventi realizzati da soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir va indicato il codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al pagamento ”.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>PARTI COMUNI CONDOMINIALI</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20"> Nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali, il bonifico di pagamento va intestato al soggetto che provvede al pagamento (condomino o amministratore) e del condominio:<br />“Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio”.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>RITENUTA DI ACCONTO SUI BONIFIC</i></b></span><span class="ff1 fs20">I<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Il D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1° luglio 2010 ha disposto che, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale, la banca o Posta è tenuta a operare una ritenuta d’acconto del 10% a titolo di acconto , con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accreditamento al beneficiario; tale percentuale è stata ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 (art. 23, comma 8, D.L. n. 98/2011).<br />In linea generale, il contribuente non è “direttamente” interessato dalla ritenuta in esame; tale soggetto, infatti, è tenuto a effettuare il bonifico alla banca/Posta con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, nonché il codice fiscale/partita IVA del beneficiario del bonifico.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>INDICAZIONE DELLA CAUSALE</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Nello spazio riservato alla causale del bonifico &nbsp;devono essere riportati gli estremi della Legge di riferimento dell’agevolazione. il tradizionale riferimento alla Legge n. 449/1997 deve essere sostituito dall’indicazione dell’articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986, attualmente disciplinante l’agevolazione.<br />Con Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55 , l’Agenzia delle Entrate sostiene la non riconoscibilità della detrazione in caso di bonifico carente dei requisiti richiesti dalla norma tale da impedire a banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 4% <br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>SPESE SOSTENUTE PRIMA INIZIO LAVORI</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Alcuni pagamenti, infatti, non possono che essere precedenti alla data di inizio dei lavori (ad esempio, spese relative alle pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori).<br />Di conseguenza, possono beneficiare della detrazione del 36-50% anche le spese connesse all’intervento (ad esempio, di progettazione, per materiali, &nbsp;per acconti su futuri lavori, ecc.) effettuate prima della data di inizio dei lavori.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>ACQUISTO/COSTRUZIONE DI BOX</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">È possibile beneficiare della detrazione del 36%-50% sulle spese sostenute per la realizzazione del box o posto auto, a condizione che sia pertinenziale all’immobile abitativo.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Il Provvedimento 2 novembre 2011 prevede l’obbligo di conservazione della seguente documentazione:<br />1. abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, &nbsp;autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).<br />2. domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;<br />3. ricevute di pagamento dell’ICI (ora IMU) se dovuta;<br />4. per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;<br />5. in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;<br />6. comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, &nbsp;se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;<br />7. fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;<br />8. ricevute dei bonifici di pagamento.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>INTERVENTI SU PARTI COMUNI</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (aggiornata a ottobre 2013), l’Agenzia delle Entrate dispone a tal proposito:<br />⇒ “Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione ”.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i><br />DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Nel caso in cui l’intervento di recupero del patrimonio edilizio non necessiti di un titolo abilitativo il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; di seguito, se ne propone un fac simile.<br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a................................................. nato/a………………………….. il.............................., a................................., &nbsp;residente in................................. Via/Piazza.........................................codice fiscale......................,<br /> consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al<br />provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000,<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b><i>DICHIARA</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale...................., ubicata nel Comune di ......... ..........., in via ............................ n........, codice catastale................................ foglio............,......,particella .............. sub............,<br />• che sono state sostenute spese per interventi di........................................................ iniziati in data…………………………<br />• che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.<br /><br />Si allega fotocopia del documento d’identità valido.<br /><br />Data ........................................... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Firma ......................................................<br /></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 08:57:15 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=zx960dlb</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/zx960dlb</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA LETTERA DEL REDDITOMETRO]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_c676kvz5"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Premessa<br /> È partita la campagna accertamenti del “nuovo redditometro”. Dopo la selezione dei contribuenti da “verificare” un ulteriore attività istruttoria fatta dagli uffici periferici è stata l’invio delle lettere da spedire al contribuente. <br />La lista dei contribuenti è stata individuata considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche. <br />Il numero di lettere in arrivo sono pari 20.000. L’invio di 35.000 inviti ipotizzati l'anno scorso è stato infatti ridotto, precisa l'Agenzia delle Entrate , per ragioni di economicità.<br />In particolare saranno, selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato (vedi modello Unico quadro RN) e spese sostenute nell’anno con differenze eclatanti, avendo cura di evitare situazioni di difficoltà e disagio sociale e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti.<br />.....................................Periodo d’imposta....................................<br /> Il primo periodo d’imposta all’attenzione del fisco sarà il 2009 (Unico 2010). Pertanto il primo controllo che dovreste fare al fine di verificare la correttezza dei dati indicati nella lettera è prendere il modello Unico PF 2010 (periodo d’imposta 2009) e controllare il reddito dichiarato al rigo RN1 (reddito complessivo).<br />....................................Invito a presentarsi................................<br /> Nelle lettere è specificato l’invito a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Verosimilmente l'appuntamento sarà fissato circa una settimana dopo il ricevimento della lettera (le eventuali oscillazioni dipenderanno dalla disponibilità dei singoli uffici territoriali). L'invito a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, è emesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del D.P.R. 600/1973.<br /> Avete comunque la possibilità di chiedere una proroga al fine di preparare al meglio l’incontro soprattutto per quel che riguarda i documenti da esibire. <br /> La possibilità di fissare un'altra data deve essere comunicata ai recapiti indicati entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della lettera.<br /> Nel caso di recapito della lettera grava comunque l'obbligo di rispondere a questa prima “chiamata” del fisco: pena il rischio di dare avvio a ulteriori attività di controllo da parte dell'ufficio, oltre che la possibilità che vengano irrogate sanzioni specifiche per mancata comparizione o omessa e incompleta risposta a questionari di cui all'articolo 11 del D.Lgs 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).<br />.................................... Si evidenza come:<br />• non si tratta di un questionario vero e proprio perché al contribuente non è richiesta l'indicazione di dati e la semplice restituzione all'ufficio nel termine ordinatorio di 15 giorni dal ricevimento dell'invito;<br />• non è neppure un vero e proprio invito al contraddittorio perché in questa prima fase la pretesa impositiva non è enunciata e l'ufficio si limita a precisare, testualmente, che sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese sostenute dal contribuente nell'anno 2009 risultano “apparentemente” non compatibili con il reddito dichiarato.<br />....................................Le spese ...................................................<br /> Allegato alla lettera c’è un prospetto “personalizzato” che vi serve per fornire le giustificazioni dell'incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno. <br />In particolare:<br />• la prima colonna del prospetto contiene le spese certe (quelle presenti in Anagrafe tributaria);<br />• la seconda colonna quelle basate su dati certi (casa, mezzi di trasporto, eccetera);<br />• nella terza colonna dovete annotare le integrazioni o le eventuali modifiche sulla base dei dati che sono in vostro possesso. <br /> Un'altra sezione del prospetto vi consente di indicare i saldi iniziali e finali dei vostri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conti. Informazioni richieste al contribuente in quanto, per il 2009, questi dati non sono nella disponibilità diretta dell'Agenzia delle Entrate. <br />....................................Il confronto..................................................<br /> Dalla lettera si capisce come l'incontro sarà estremamente importante per entrambe le parti in gioco. In particolare:<br />➢ il contribuente<br />ha la possibilità di chiarire la sua posizione attraverso la prova documentale del possesso di redditi per i quali non vi era obbligo di dichiarazione o il finanziamento delle spese sostenute attraverso dismissioni, risparmi accumulati nel tempo ecc.;<br />➢ l'ufficio<br />ha la possibilità di verificare ed affinare la bontà dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successiva rettifica.<br />Si citano quali esempi di giustificazioni da portare all’Agenzia delle Entrate le seguenti circostanze:<br />• nel caso di spesa per l’acquisto di un immobile può accadere che il prezzo indicato nell'atto di acquisto non corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno di acquisto dell'immobile. Può accadere, infatti, che nel contratto preliminare di acquisto il contribuente abbia versato parte dell'importo contestato dall'ufficio;<br />• si potrebbero far valere eventuali disinvestimenti patrimoniali (immobiliari e/o finanziari) fatti nell'anno e nei quattro anni precedenti, attraverso l'esibizione delle distinte bancarie da cui si evince l'accredito delle somme disinvestite; <br />• si può dimostrare che il finanziamento di una spesa o la capacità contributiva desunta dal redditometro derivano da risparmi di annualità precedenti, redditi esenti (come borse di studio), redditi assoggetti a tassazione alla fonte con ritenuta, o ancora che le spese sono state sostenute in virtù di smobilizzi patrimoniali come la vendita di un immobile;<br />• si può dimostrare la spesa potrebbe anche essere stata sostenuta da terzi. In tale ipotesi è necessario aver conservato e quindi presentare copia degli assegni circolari emessi a favore dei venditori e gli estratti conto intestati a chi ha effettuato la spesa. <br />....................................L’esito...........................................................<br /> Se i chiarimenti forniti su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell'anno, risultano esaustivi la lettera dichiara testualmente che l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, quindi &nbsp;si chiude automaticamente l'attività di controllo. <br /> Se invece non si va al colloquio oppure non si forniscono tutti i chiarimenti richiesti, l'Agenzia approfondisce i controlli, ad esempio tramite indagini finanziarie, come espressamente indicato nella lettera. <br /> Esaurita questa fase l'Agenzia procede convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell'invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e verrà formulata la proposta di adesione.<br />....................................ATTENZIONE......................................................<br /> Nel caso in cui Vi venga recapitata la lettera in questione Vi preghiamo di metterVi in contatto con il ns. Studio al fine di concordare il comportamento più corretto da adottare.<br /><br />================IL FAC SIMILE DELLA LETTERA================<br />Ill fac simile dellalettere inviata delle Entrate ai 20mila contribuenti sottoposti ad accertamento. Pronte le liste dei controlli.<br />=======================================================<br />Roma,<br />Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi <br />e Strategie Ufficio Persone fisiche<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egr. Sig.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Via ………………..<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cap …………città<br />Gentile Contribuente,<br />la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del Dl 78/2010) si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012). &nbsp;&nbsp;Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato. &nbsp;&nbsp;Per questo motivo, come prevede l’art. 32 del DPR n. 600/1973, La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante. &nbsp;&nbsp;Il Suo intervento è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del Contribuente).<br />Durante l’incontro potrà documentare l’esistenza di redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti, altro). &nbsp;&nbsp;Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, ecc.); la terza è a Sua disposizione per integrare o modificare gli importi indicati. &nbsp;&nbsp;La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all’anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto. &nbsp;&nbsp;Se Lei fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, l’attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase. &nbsp;&nbsp;(frase inserita solo in caso di fitto figurativo) &nbsp;&nbsp;Nelle banche dati dell’Agenzia non risulta che nel Comune di residenza Lei abbia un immobile in proprietà o in locazione. Pertanto, qualora non fornisse chiarimenti in merito, Le sarà attribuito un “fitto figurativo”, sulla base dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. &nbsp;&nbsp;———<br />Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall’art.11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro). &nbsp;&nbsp;Per una migliore gestione degli appuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno ____dalle_____ alle _____rivolgendosi al funzionario_________.<br />Se non Le è possibile venire in ufficio nel giorno indicato, può chiedere di fissare un’altra data, entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, contattando il numero xxxx o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxx. &nbsp;&nbsp;La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito sono comunicati a integrazione di quelli di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare esclusivo.<br />Sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali. &nbsp;&nbsp;Il presente invito si compone di n. ___ pagine e di un allegato.<br />IL DIRETTORE<br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 14:53:21 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/c676kvz5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una vera storia raccontata da un onesto maresciallo della GdF]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/un-onesto-maresciallo-della-gdf.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_kz918574"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf3"><b><i>Ho inserito nel mio blog un articolo apparso sul quotidiano &quot;LIBERO&quot; del 26 aprile che riporta lo &quot;sfogo&quot;di un onesto maresciallo della Guardia di Finanza.<br />E' un articolo da leggere soprattutto da chi è soggetto alle attenzioni di codesta categoria.<br /></i></b></span></span><span class="fs24 cf0 ff2"> </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 09:24:03 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/kz918574</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le confessioni di un onesto maresciallo della GdF]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_pvix94g9"><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>&quot; LA RIVELAZIONE</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Confessioni di un finanziere. &quot;Incasso tangenti per lo Stato&quot;<br />Memorie di un finanziere della polizia tributaria. Si potrebbe intitolare così il sorprendente documento esclusivo che state per leggere. Si tratta della trascrizione, fedele alla lettera, del disarmante sfogo di un disincantato, onesto e preparato maresciallo della Guardia di Finanza, impegnato da diversi lustri nei temutissimi controlli alle imprese. L’uomo, di cui evitiamo di indicare dati anagrafici e curriculum per non renderlo riconoscibile, ha apparecchiato per Libero uno zibaldone di pensieri, suddiviso in capitoletti, sul suo lavoro di tutti i giorni. Che per lui è diventato un tran tran asfissiante, capace di condurlo quasi al rigetto. Il risultato è questa spietata radiografia che stupisce e, in un certo senso, preoccupa di un mestiere che tanto trambusto porta nelle vite degli italiani. Infatti in questo sfogo il militare dipinge le ispezioni delle Fiamme gialle come un ineluttabile meccanismo stritola-imprenditori il cui obiettivo non sarebbe una vera e sana lotta alle frodi fiscali, ma una fantasiosa e famelica caccia al tesoro indispensabile a lanciare le carriere di molti professionisti dell’Antievasione. «Nel nostro lavoro ci sono forzature evidenti, a volte imbarazzanti», ammette con Libero il maresciallo. Che qui di seguito svela retroscena e segreti dei controlli che intralciano ogni giorno il lavoro di centinaia di imprenditori. Una lettura che potrebbe agitare qualcuno e far alzare il sopracciglio ad altri. Ma a tutti deve essere chiaro che non di fiction si tratta e che domani il nostro maresciallo e la sua pattuglia potrebbero bussare alla vostra porta. Preparatevi a leggere il testo di questo finanziere raccolto in esclusiva da Libero.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>OSSESSIONI NUMERI</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - Dietro alle verifiche ci sono enormi interessi economici: il dato del recupero dell’imposta serve a molti. Sia ai politici che ai finanzieri. Nella Guardia di Finanza il raggiungimento degli obiettivi legittima l’ottenimento dei premi incentivanti e gli stipendi stellari dei generali, che sono decine: uno per provincia, più uno per regione. Nel nostro Corpo esistono vere e proprie task-force che si occupano di fare previsioni di recupero d’imposta e a fine anno queste devono essere raggiunte, come se l’evasione fiscale si basasse su dei budget. Gli operatori sul territorio sono meno di chi elabora questa realtà virtuale, su 64 mila finanzieri siamo circa 4 mila a fare i controlli.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>INDIETRO NON SI TORNA</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20">- A fine anno i generali chiedono il dato dell’imposta evasa constatata e lo confrontano con quello dell’anno prima. Il risultato non può essere inferiore a quello di 12 mesi prima. Se il dato scende bisogna dar conto al reparto centrale di Roma del perché si siano recuperati meno soldi e il comandante del reparto periferico rischia di vedersi bloccare la carriera. Per questo le nostre verifiche proseguono anche di fronte a evidenti illogicità. I nostri ufficiali parlano solo di numeri e quando hanno sentore di un risultato, magari per una previsione affrettata di un ispettore, &nbsp;corrono dai loro superiori anticipando che da quella verifica potrà venir fuori un certo risultato: a quel punto non si può più tornare indietro. Il verbale diventa subito una statistica, una voce acquisita e ufficiale di reddito non dichiarato.<br />Quando si prospetta un ventaglio di possibilità per risolvere una contestazione si concentrano le energie sempre su<br />quella che porta il risultato più alto. Che sarebbe poco grave se fosse la strada giusta. Ma spesso non lo è. Per la Finanza quello che conta è il dio numero.<br /> Il nostro unico problema è come tirarlo fuori. &nbsp;Per riuscirci c’è un nuovo strumento infernale, la cosiddetta “mediana”, che va di gran moda tra gli ufficiali. La si pronuncia con rispetto e deferenza, anche perché da essa dipende la carriera di chi la evoca. Si tratta di uno studio fatto a tavolino, che stabilisce il valore medio della verifica necessario a raggiungere gli obiettivi, il tetto al di sotto del quale non si può andare. Se capiamo che in un’azienda il verbale sarà di entità inferiore alla mediana, derubrichiamo la verifica a controllo in modo che non entri nelle statistiche ufficiali.<br />Alla Guardia di Finanza abbiamo uffici informatici che elaborano dati in continuazione. Ma si tratta di numeri “drogati”, &nbsp;come lo sono quelli dei sequestri. Nei magazzini dei cinesi ho visto colleghi registrare alla voce “giocattoli” ogni singolo pallino delle pistole per bambini. Spesso questi servizi si fanno in occasione delle feste natalizie, così passa l’informazione che sul territorio c’è sicurezza.<br />Con questi numeri i generali si riempiono la bocca il 21 giugno, giorno della festa del Corpo. Lo speaker spara cifre in presenza di tutte le autorità, dei presidenti dei tribunali,<br />dei politici, ecc. ecc. Quel giorno è un tripudio di dati pronunciato con voce stentorea: recuperata tot Iva, scovati tot milioni di redditi non dichiarati, arrestati x emittenti fatture false. Una festa!<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>NORMATIVA ASTRUSA</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - La normativa tributaria italiana è talmente ingarbugliata che si presta alla nostra logica del risultato a ogni costo. Per noi è piuttosto semplice fare un rilievo visto che siamo aiutati da questa legislazione astrusa e abnorme, spesso contradditoria e conflittuale. Nel nostro Paese è quasi impossibile essere in regola e per chi lo sembra ci &nbsp;prendiamo più tempo per spulciare ogni carta. Infatti se una norma può apparire favorevole all'imprenditore, c’è sicuramente un’altra interpretabile in maniera opposta. E in questo ci aiuta l’oceanica produzione di sentenze, frutto di un eccessivo contenzioso. Un contratto, un’operazione possono essere interpretati in mille modi e alla fine trovi sempre una sentenza della Cassazione che ti permette di poter fondare un rilievo su basi giuridiche certe. Questo è il Paese delle sentenze.<br />Analizzando un bilancio, un’imperfezione si trova sempre. Magari per colpa dello stesso controllore che prima dice all’imprenditore di comportarsi in un modo e poi in un altro, inducendolo in errore. Per esempio, su nostro suggerimento, un’azienda non contabilizza più certe spese come pubblicità (deducibili), ma come spese di rappresentanza (deducibili solo in parte). Quindi arriva l’Agenzia delle Entrate e spiega che quelle non sono né l'una né l’altra. A volte succede che qualcuno abbia già subito un controllo, abbia aderito a un condono e, zac, arriviamo noi e contestiamo lo stesso aspetto, ma in modo diverso. Dopo i primi anni nel Corpo non ho più sentito di controlli chiusi con un nulla di fatto e in cui si torna a casa senza aver contestato qualcosa. Alla fine chi lavora impazzisce.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Chi sbaglia non paga</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - Come è possibile tutto questo? Semplice: perché chi sbaglia non paga, ma anche perché chi sbaglia non saprà mai di averlo fatto. Il motivo è semplice: noi non comunichiamo con l’Agenzia delle Entrate e non sappiamo mai che fine facciano i nostri verbali. Per questo se ho commesso un errore non lo verrò mai a sapere: il nostro è solo un verbale di constatazione, a renderlo esecutivo è l’Agenzia delle Entrate che lo trasforma in verbale di accertamento. Però raramente i nostri colleghi civili bocciano il nostro lavoro, anzi questo non succede nel 99,9 per cento delle situazioni. Si fidano di noi e, anche se sono molto più preparati, nella maggior parte dei casi prendono il nostro verbale e lo notificano, tale e quale, al contribuente. Quello che sappiamo per certo è che i nostri verbali, giusti o sbagliati che siano, diventano numeri e quindi non ci interessa che vengano annullati, tanto non ne verremo mai a conoscenza né saremo chiamati a risponderne. Per noi resta un grosso risultato. E visto che nessuno paga per i propri errori, il povero imprenditore continuerà a trovarsi ignaro in un castello kafkiano fatto di norme e risultati da ottenere.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Imprese sacrificali</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - Gli imprenditori con noi sono sempre gentili, ci accolgono con il caffè, sopportano di averci tra i piedi per settimane, ma si capisce che vorrebbero dirci: scusateci, ma avremmo pure da lavorare. A noi però questo non interessa: dobbiamo contestargli un verbale a qualsiasi costo e quando bussiamo alla loro porta sappiamo che non hanno praticamente speranza di salvezza. Per contrastare e contestare questa trappola infernale l’imprenditore è costretto a pagare consulenti costosissimi, ma noi rimaniamo sempre sulle nostre posizioni. A volte capita che per provare a difendersi il presunto evasore chiami in soccorso come consulenti ex finanzieri, ma spesso questo non gli evita la sanzione. Anzi.<br />Negli ultimi anni ho notato una certa arrendevolezza da parte degli imprenditori: dopo un po’ si stancano. Capiscono, e ce lo dicono, che tanto dovranno fare ricorso perché noi non cambieremo idea. Per tutti questi motivi molti di loro costituiscono a inizio anno un fondo in previsione della visita della Finanza. Sono coscienti che qualcosa dovranno comunque pagare.<br />Chi fa veramente le grandi porcate, chi apre e chiude partite Iva, emette false fatture o costituisce società di comodo magari alle Cayman è molto più veloce di noi e per questo non lo incastriamo, mentre azzanniamo quelli che operano sul territorio e che sono regolarmente censiti nelle banche dati. Alla fine lo Stato colpisce sempre i soliti noti. Non è una nostra volontà, ma dipende dal fatto che non abbiamo risorse per fare la vera lotta all’evasione e in ogni caso dobbiamo fornire dei numeri al ministero per poter legittimare la nostra esistenza come istituzione. Anche in Europa.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Tangente di Stato</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - L’imprenditore, se accetta la proposta di adesione al verbale entro 60 giorni, paga solo un terzo di quanto gli viene contestato e spesso salda anche se non lo ritiene giusto, per togliersi il dente ed evitare ricorsi costosi (a volte più dei verbali) e sine die. In pratica accetta di pagare una tangente allo Stato. Agli imprenditori i ricorsi costano molto e se la commissione provinciale, il primo grado della giustizia tributaria, dà ragione allo Stato, l’imprenditore prima di ricorrere alla commissione regionale, il secondo grado, deve pagare metà del dovuto. Per questo chi lavora spesso preferisce chiudere la partita all’inizio, pagando un terzo.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Giustizia da farsa</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - Il contradditorio tra Guardia di Finanza e imprenditori durante le verifiche è una farsa, perché ognuno rimane sulla propria posizione, ma va fatto per legge. Nel contradditorio gli imprenditori non hanno scampo: quel numero, quell’ipotesi di evasione, ormai è stato venduto e non può più essere ridimensionato. È entrato nel sistema e nelle nostre statistiche. A noi non interessa se magari dopo anni quel verbale verrà annullato e non avrà prodotto alcun introito per lo Stato.<br />Le cose non vanno meglio con la giustizia tributaria, gestita da commissioni composte da avvocati, commercialisti, ufficiali della Finanza in pensione che fanno i giudici tributari gratuitamente giusto per fare qualcosa o per sentirsi importanti. È incredibile, ma in Italia il sistema economico-finanziario viene affidato a un servizio di “volontariato”.<br />La verità è che un tale esercito di volontari senza gratificazioni economiche non se la sente di cassare completamente il lavoro di finanzieri e Agenzia delle Entrate e l’imprenditore qualcosa deve sempre pagare. Difficilmente questi giudici per hobby danno torto allo Stato.<br />L’assurdità è che vengono pagati 30-40 euro per motivare sentenze complesse che hanno come oggetto verbali da milioni di euro, scritti da marescialli aizzati dal sistema.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Formazione assente</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - Il nostro vero problema è la mancanza di specializzazione di un Corpo che cerca di riscattarsi nel modo sbagliato, provando a portare a casa grandi risultati, sebbene “storti”. A volte l’ignoranza aiuta a far montare un rilievo che non sta né in cielo né in terra. Sulla nostra formazione non ho niente da dire, perché non esiste. Eppure dobbiamo confrontarci con specialisti agguerriti, leggere documenti in lingue straniere, e la gran parte di noi non sa una parola in inglese. Non ci forniscono nemmeno i codici tributari aggiornati, mentre spendono milioni per farci esercitare ai poligoni, visto che siamo inspiegabilmente ancora una polizia militare, come solo in Equador e Portogallo. Un commercialista lavora 12 ore al giorno e si forma continuamente. Dall’altra parte della barricata c’è gente come noi che non vede l’ora di scappare via dall’ufficio, dove spesso non ha neppure a disposizione una scrivania o la deve condividere con altri colleghi. In questo modo il lavoro diventa l’ultimo dei pensieri. I più bravi vanno in pensione appena possono, per riciclarsi come professionisti al soldo delle aziende. Ci vuole una fortissima motivazione per studiare una materia terribile come il diritto tributario. Avvocati e commercialisti trovano gli stimoli nelle parcelle, da noi un maresciallo con vent’anni di servizio guadagna 1.700 euro. Gli incentivi li dobbiamo trovare dentro di noi, magari pensando di sfruttare il sistema per trovare un altro lavoro. È illogico che un mestiere così delicato, dove si contestano milioni di euro d’evasione, sia affidato a gente sottopagata e impreparata. L’unico modo di tenersi aggiornati è quello di studiare a proprie spese, pagandosi master e corsi. Purtroppo la formazione è costosissima e spesso ci rinunciamo. È chiaro che un sistema del genere presti il fianco al rischio della corruzione.<br />n più bisogna considerare che per noi le verifiche sono particolarmente rischiose. In base alla mia esperienza non le facciamo con la giusta professionalità, possiamo commettere errori in buona fede, essere invischiati in fatti che neanche capiamo. Per esempio alcuni di noi sono stati accusati di aver ammorbidito un verbale per un tornaconto, in realtà lo avevano fatto per ignoranza e per questo ora quasi nessuno vuole più fare questo tipo di lavoro.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Risorse all'osso</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - I nostri capi hanno budget di spesa sempre più ristretti. Nonostante ciò ogni ufficiale deve portare a casa i risultati con i soldi e le pattuglie che ha. Risultati almeno uguali a quelli dell’anno precedente. A causa di questa mancanza di mezzi siamo costretti a portare via dalle aziende penne, risme di carta, spillatrici. E secondo me gli imprenditori se ne accorgono, ma non dicono nulla per compassione.<br />Onestamente gli ufficiali non sono responsabili di questa penuria di risorse, visto che i fondi destinati alla lotta all’evasione vengono decisi dai politici. Ma la frustrazione dei nostri superiori viene compensata da ottimi stipendi personali che lievitano grazie ai risultati conseguiti. Cosa che ovviamente non succede a noi.<br />Nel nostro lavoro, la mattina, ammesso che trovi una macchina libera, devi prima fare car-sharing e accompagnare diversi colleghi ai reparti, quindi ti restano due o tre ore per fare visita a un’azienda. Quando rientriamo da una verifica il nostro principale problema è segnare sul registro quanti chilometri abbiamo fatto e quanta benzina abbiamo consumato. Arriveremo al paradosso di fare le verifiche in ufficio a contribuenti trovati su Google.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Lontani dalla realtà</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> - I nostri vertici sono lontani dalla realtà, sono convinti che noi facciamo “lotta all'evasione”. C’è una distanza siderale tra chi sta in trincea, come me, e chi vive nei salotti. Un maresciallo può parlare solo con il tenente e non con i gradi superiori. Il nostro messaggio viene filtrato e arriva al vertice completamente distorto. Nel nostro sistema militare non conta quello che pensi del tuo lavoro, ma il grado che hai sulle spalle. L’ufficiale non va a riferire al superiore se l’ispettore gli ha detto che un controllo potrebbe non portare a niente. Al contrario insinua nei vertici la speranza che un risultato arriverà. E così chi va in giro per aziende deve ingegnarsi per trovare il cavillo che porti al risultato, solo per sentirsi dire bravo o per una pacca sulla spalla. L’animo umano si accontenta di poco. In questa catena di comando in cui tutti devono fare carriera non sono ammessi dubbi od obiezioni, l’informazione reale resta a valle, al generale arriva quella virtuale, il famoso “numero”. In nome del quale vengono immolati molti evasori virtuali.”<br /></span><span class="cf5 ff5 fs20">Un commento finale: mutatis mutandis lo stesso modo di operare avviene con l’Agenzia delle Entrate con l’unica differenza che ai vertici invece di esserci dei militari ci sono dei civili. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf5 ff5 fs20">Fintanto ci sarà questa situazione nulla di buono potrà scaturire, saremo considerati sempre una nazione incivile che è governata da gente dedita solo a celebrare la loro vanagloria</span><span class="ff6 cf5 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 09:13:09 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=pvix94g9</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/pvix94g9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rassgna stampa del 1 aprile 2014]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/rassegna-01_04.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_i73x045r"><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf3 fs24"><b><i>Spesometro: le Scadenze fiscali: 10 – 20 – 30 Aprile <br />Presupposto IRAP per i professionisti: l’ammontare delle spese e la segretaria non sono sufficienti<br />Scatta la messa in mora dell’Italia<br />Fisco-Comuni, Emilia leader<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:05:52 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/i73x045r</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rassegna Stampa del 27 marzo 2014]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/rassegna-27.03.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_41i7f164"><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf3 fs24"><b><i>Il nuovo modello IVA TR (per richiedere rimborso IVA infrannuale)</i></b></span><span class="cf0 ff1 fs24"><br />============================================================<br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>Più facile chiedere l'iscrizione al VIES</i></b></span><span class="cf0 ff1 fs24"><br />============================================================<br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>Nuova visura camerale, attivo il “RI QR code”<br /></i></b></span><span class="cf0 ff1 fs24">============================================================<br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>Locazioni: gli immobili ad uso turistico accedono alla cedolare secca<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:13:53 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/41i7f164</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sabatini Bis]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_x9l09m87"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"> Il nostro Studio è in contatto con diversi Istituti di credito per sveltire le pratiche<br />di finanziamento oltre a dare il massimo dell'informazione.<br />Lo Studio, inoltre, cura tutta la gestione dlla pratica con asseverazione finale da parte del revisore contabile (Dr. Felice Russo)<br />Per leggere l'articolo in formato PDF clicca<a href="http://www.studiorusso.eu/files/Sabatini_clientela.pdf" target="_blank" class="imCssLink"> qui</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 17:10:09 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/x9l09m87</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In ‘F24 elementi identificativi’ i codici per le locazioni]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9121hw06"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Dal prossimo 1° febbraio 2014 entrano in vigore i codici tributo utili agli adempimenti tributari legati alla registrazione dei contratti di affitto dei beni immobili. Ad istituirli è la risoluzione AE 14/E del 24 gennaio. Eccoli: “1500” Imposta di registro per prima registrazione; “1501” Imposta di registro per annualità successive; “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto; “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto; “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto “1505” Imposta di bollo; “1506” Tributi speciali e compensi; “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.<br />Per identificare l’altro contraente della locazione, è poi istituito il codice “63” denominato “Controparte”. Per versare gli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari i codici tributo: •“A135” imposta di registro; “A136” imposta di bollo; “A137” sanzioni; “A138” interessi.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 17:12:02 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/9121hw06</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I 2.375 Comuni che hanno maggiorato l'IMU 2013]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_fj35vti6"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">In allegato vi sono tutti i 2.375 Comuni cha hanno deliberato l'aumento sulla PRIMA CASA relativa all'IMU. <br />Il pagamento dovrebbe essere effettuato entro il 24.01.2014.<br /><br />Per consultare i <a href="http://www.studiorusso.eu/files/Comuni_aumento_IMU.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Comuni cliccare qu</a></span><span class="ff1 fs20">i<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 16:48:07 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/fj35vti6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le faq più ricorrenti in materia di antiriciclaggio]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_405nks36"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Giungono sempre più frequentemente richieste di chiarimenti circa l’uso appropriato delle norme sull’antiriciclaggio per pagamenti superiori a 1.000,00 euro. Si vuol subito evidenziare che una serie di professionisti (notai, commercialisti, avvocati) o imprese che gestiscono la contabilità fiscale delle aziende (i così detti centri elaborazione dati, professionisti senza un’iscrizione all’ordine professionale) sono tenuti a segnalare oltre l’eventuale operazione sospetta da denunciare al MEF, tutte quelle operazioni che sono avvenute, non tenendo conto della limitazione per pagamenti oltre soglia.<br />Le regole previste in materia sono così riassumibili:<br />• il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; <br />• l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali; <br />• la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità; <br />• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.<br /><br />In un altro mio post ho trattato &nbsp;i casi in cui si possono prelevare più dei mille euro. <br /><br />Vediamo quali sono le domande più frequenti che pervengono allo studio e quali sono le risposte. Vi sono diverse domande identiche, ma formulate in modo diverso. (molti pareri sono stati tratti da varie fonti).<br /><br />D. Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?<br />R. SI Le norme antiriciclaggio sull'uso del contante 2012 valgono anche per i figli. Telefisco 2012 conferma.<br />Sì. L’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio contiene, ora, a seguito delle modifiche apportate da ultimo dall’art. 12, D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti o Decreto salva Italia), un divieto generale di trasferimento di denaro contante dai 1.000 € in su, a prescindere dalla motivazione sottostante il trasferimento, che può essere anche una liberalità verso i figli. Di conseguenza, nel caso di specie, vi è una violazione al limite di € 1.000, che vieta il trasferimento di denaro contante. Il trasferimento dovrà essere fatto tramite la banca su una carta di credito o di debito prepagata.<br /><br />D. C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?<br />Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro. <br />R. No, il trasferimento di contante all'estero è sempre &nbsp;possibile ma c'è il limite di 9.999,99 euro oltre il quale &nbsp;la somma va dichiarata all'Agenzia delle Dogane. In base all'art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro &nbsp;sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane). <br />Oltre a banconote e monete &nbsp;sono &nbsp;inclusi traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario. Sono invece esclusi, e quindi trasferibili senza essere dichiarati i &nbsp;vaglia postali o cambiari, &nbsp;gli assegni postali - bancari o circolari che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.<br />La comunicazione deve riportare: <br />• le generalità del contribuente che esegue il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve; <br />• la provenienza dei fondi trasferiti; <br />• il possibile utilizzo . <br />La dichiarazione può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali, oppure può essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.<br /><br />D. Si pagano gli stipendi ai dipendenti, il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a 1.000 euro. E’ possibile farlo o rappresenta una violazione della norma limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo 12, comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, N. 201? <br />R. SI Il comportamento descritto dal lettore non costituisce la prassi consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in un'unica soluzione entro la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello di riferimento. In pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento descritto sia interpretato come il &quot;frazionamento&quot; dell'operazione effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del contante. Pertanto i due pagamenti devono essere fatti tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).<br /><br />D Il versamento in banca di somme in contanti oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla legge?<br />R. Il caso di un soggetto che si rechi presso la propria banca per eseguire dei versamenti in contante sul proprio conto corrente configura operazione di trasferimento tra il soggetto e la banca (che, come noto, è un intermediario finanziario abilitato). Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o in più soluzioni, non è passibile di sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 euro.<br /><br />D. Alla luce della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il giorno X per l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo pari a 600 euro in contanti (o comunque fino a 999 euro) e per la parte rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario? <br />R. Il comportamento descritto è corretto. Infatti, è possibile compiere il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).<br /><br />D. Va bene il pagamento rateizzato in contanti di una fattura superiore a mille euro in forza di un contratto tra le parti che prevede rate inferiori. &nbsp;&nbsp;<br />R. E’ quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ─ con la nota emessa in data 10.10.2012 ─ che fornisce chiarimenti in merito alla normativa sulle limitazioni all’utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio.<br />Il pagamento rateizzato di un’operazione superiore a mille euro potrà quindi avvenire, “tramite contanti”, quando il numero delle rate previste e l’importo di ciascuna rata (inferiore a mille euro) derivi da un contratto sottoscritto tra venditore e compratore; che costituisce eccezione alla preclusione della circolazione del contante che impone il pagamento delle fatture superiori a mille euro tramite mezzi tracciabili. &nbsp;<br />In particolare l’accordo dovrà riportare:<br />– L’importo totale da pagare;<br />– Il numero di rate in cui il pagamento è suddiviso;<br />– L’importo della singola rata che ovviamente non dovrà essere pari o superiore alla soglia di mille euro.<br /><br />D. Un soggetto acquista arredi per la propria abitazione per un importo pari a euro 1.600. È possibile effettuare il pagamento sino a euro 999,99 in contanti e il resto con un assegno bancario?<br />R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei 999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari)<br /><br />D. È possibile fare un prelievo di contante di rilevante importo per essere versato in altro istituto di credito, anche estero?<br />R. Il caso è “limite” e forse non frequente, ma la risposta è affermativa, nell’adempimento degli obblighi a cui si va incontro. Innanzitutto occorre informare sulla legittimità giuridica dell’operazione e l’assenza di violazioni della legge antiriciclaggio sia il direttore sia il cassiere dell’istituto presso il quale è eseguito il prelievo (affinché non debbano ravvisare l’operazione in violazione alla legge e la segnalino alla Ragioneria territoriale dello stato e/o la Guardia di finanza).<br />Nel caso il denaro contante sia versato in un istituto di credito abilitato non occorre fare nulla se non conservare la documentazione di prelievo e versamento o investimento.<br />Se il denaro (per importi pari o superiori a 10.000 euro) dovesse essere portato all’estero per essere versato in un istituto di credito equivalentemente abilitato a quelli nazionali occorre compilare la dichiarazione da trasmettere antecedentemente in via telematica o consegnata al momento del passaggio del confine in uscita. In caso di “esportazione” di denaro occorre poi indicare le operazioni nelle sezioni III e II del Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi e pagare la “recente” imposta di bollo sugli investimenti situati all’estero.<br /><br />D. Un'impiegata con uno stipendio mensile che oscilla dai 1.100 ai 1.200 euro può riceverli in contanti? <br />R. L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento dello stipendio, superiore a detto limite, in contanti è vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.<br /><br />D. Trasferte e acconti: posso dare anticipi ai dipendenti in contanti per più di 1.000 euro? <br />R. Per gli anticipi su trasferte, il MEF conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per l’espletamento delle mansioni lavorative di quest’ultimo rientra nell’ambito applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro. Pertanto, tale trasferimento non può avvenire in contante/titoli al portatore per importi superiori a 999,99 euro.<br />Inoltre, il MEF conferma anche che il trasferimento è vietato sia se l’importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo, percepito da un unico soggetto ”capofila”, è destinato a essere ripartito tra più soggetti per valori inferiori alla soglia.<br />Per gli acconti sullo stipendio al dipendente, il MEF, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione che l’acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di 999,99 euro e che il saldo sia poi corrisposto mediante strumenti tracciabili, anche se l’importo residuo è inferiore al limite di 1.000 euro.<br />Per chiarire meglio, si riporta in tabella un esempio del MEF valido sia per lo stipendio sia per una generica fattura commerciale di valore sopra soglia.<br />Esempio stipendi/fattura da 1.500 euro<br /><br />Operatività corretta • Acconto: contante/titoli al portatore fino a 999,99 euro, anche in momenti diversi, ma complessivamente d’importo inferiore a 1.000 euro;<br />• Saldo: strumenti tracciabili 500,01 euro (es. bonifici, assegni anche in forma libera)<br /><br />D. I bollettini di conto corrente postali possono essere pagati in contanti?<br />R. Il conto corrente postale è a tutti gli effetti, uno strumento tracciabile e Poste Italiane S.p.A. è a tutti gli effetti, un intermediario finanziario, quindi si possono pagare “in contanti” anche singoli bollettini oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro).<br /><br />D. È possibile il prestito di soldi ad amici? Quali comportamenti adottare in ipotesi di eventuali donazioni e/o prestiti fatti ad amici?<br />R. I soggetti che intervengono nell’operazione di trasferimento di contanti sono ordinariamente tenuti alla regola entro/oltre soglia di 1.000 euro di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Per questo, nel caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 1.000,00 si applica ugualmente (nella misura che va dall’1% al 40% della somma trasferita).<br /><br />D. Pagamento busta paga - Nel caso di un rapporto contrattuale che prevede una busta paga ogni quindici giorni ciascuna d’importo inferiore a 1.000 euro, è possibile regolare per contanti la singola busta paga?<br />R. La possibilità è ammessa perché il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.<br /><br />D. Pagamenti di domestici - I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?<br />R. È il caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile, per cui è “ordinariamente” passibile di sanzione un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi ad una mensilità.<br />La Fondazione dei Consulenti del lavoro è dell’opinione, però, che se abitualmente è fatto un pagamento infra-mensile (settimanale, ad esempio) il singolo pagamento è inferiore a 1.000 euro, lo stesso sarà possibile, anche se la somma dei pagamenti su base mensile è superiore alla soglia di limitazione del contante.<br /><br />D. Pagamenti dilazionati - Una fattura d’importo di 2.400,00 euro prevede una modalità di pagamento a 30/60/90 giorni secondo i normali usi commerciali. È consentito pagare in contanti le singole parti?<br />R. Se si tratta di normali usi commerciali il pagamento, ad esempio nel caso in esame, in tre parti della fattura è possibile eseguirlo in contanti qualora ogni parte non superi la soglia (pari o superiore a 1.000 euro). È importante che la suddetta modalità sia riportata in fattura. &nbsp;<br /><br />D. Pagamento di tributi - È ammesso il pagamento in contanti a Equitalia o Servizio tributi di un ente locale territoriale (il Comune, ad esempio) di una cartella esattoriale di importo pari o superiore ai 1.000 euro?<br />R. Poiché il pagamento di una cartella esattoriale è fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso Equitalia od un Comune comporterebbe la violazione del divieto. Quindi, anche in questo caso, cartelle di pagamento oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) devono essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili.<br /><br />D. Chi è soggetto alle sanzioni - Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, chi paga l’importo oppure chi riceve la somma in contanti?<br /> R. In tal caso, l’Art. 58 del D.Lgs. 231/2007 non fa nessuna distinzione tra chi trasferisce il denaro o emette l’assegno e chi riceve l’assegno o i contanti, per cui entrambi hanno commesso la violazione e sono sanzionabili.<br /><br />D. Pagamento di canone di locazione - Un contratto di locazione prevede un canone annuo pari a euro 9.000. Si concorda un pagamento mensile di euro 750,00 in contanti del canone. È un comportamento compatibile con le recenti disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante?<br />R. Trattandosi di accordo tra le parti che prevede il pagamento di un canone mensile sotto la soglia dei mille euro non è violata la norma di limitazione del contante non essendo il pagamento sotto soglia di 750 euro dovuto per un obbligo contrattuale e non “artificiosamente frazionato”. Diversamente, se il canone fosse stato bimensile per un importo pari a € 1.500,00 il modo di pagamento per non incorrere in sanzioni deve essere tracciabile. Infine, nel caso in conduttore debba pagare in ritardo più mensilità e l’importo complessivo superi la soglia, il pagamento va eseguito in maniera tracciabile (banca, posta ed anche carta di credito, se n’è dotato il locatore).<br /><br />D. Il caso della società Bianchi SRL, che fino al mese di novembre del 2011, prelevava mensilmente dalla banca circa 15.000 euro (operazione possibile), per pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa 1.200 euro al mese.<br />R. A seguito dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6 dicembre del 2011 tale comportamento non è più possibile, cioè non potrà continuare ad erogare in contanti i 1.200 euro ai propri dipendenti, né per superare l’ostacolo, può erogare periodicamente un acconto di 600 euro e poi a fine mese i restanti 600 euro.<br /><br />D. Anticipo e rimborso per missione<br />R. Di solito si anticipano ai dipendenti somme in contanti, anche oltre soglia, per missioni in Italia o all'estero. Il trasferimento di denaro in questo caso configura di per sé una violazione del limite all'utilizzo del contante: ciò perché il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui il trasferimento si riferisce.<br />• Per questa ragione il datore di lavoro dovrebbe depositare presso un istituto di credito su un proprio conto corrente, ovvero direttamente su quello del dipendente beneficiario, le somme stanziate a titolo di anticipo missione indicando nella causale l'erogazione a titolo di &nbsp;anticipo e la missione per la quale le somme sono corrisposte a tale titolo.<br />• Il dipendente, prima di partire per la missione, potrà recarsi presso l'istituto a eseguire il prelievo, in contanti, degli importi a lui destinati dalla società ovvero utilizzare la propria carta di credito avvalendosi della provvista effettuata dal datore.<br />• L'intervento nella transazione di un intermediario finanziario esclude, infatti, di per sé l'operatività del limite al contante.<br />• Quanto invece ai rimborsi di spese sostenute per missioni, il limite dei mille euro deve essere considerato relativamente a ciascuna missione effettuata.<br /><br />D. Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L'importo è pari a 5.000 euro. <br />R. L’avvocato ha commesso un'infrazione, poiché il pagamento del debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento doveva essere eseguito tramite uno strumento di pagamento tracciabile.<br /><br />D. Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al proprietario, che accetta il pagamento.<br />R. Entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento.<br /><br />D. Un piccolo imprenditore, per pagare gli stipendi ai propri dipendenti, è solito recarsi presso il proprio istituto di credito e prelevare in contanti le somme necessarie. <br />R. L'operazione non viola il divieto all'utilizzo del denaro contante poiché è realizzata attraverso un intermediario finanziario, ma è sempre da tener presente che il pagamento per contanti per ogni singolo dipendente non deve superare i 1.000 euro. Inoltre, nel caso prospettato potrebbe essere contestata all'imprenditore la presunzione sui prelevamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito d’indagini finanziarie (o redditometro). Per superare tale presunzione, sarà opportuno che i pagamenti degli stipendi siano contabilizzati indicando che sono stati liquidati in contanti cui fa riferimento il prelevamento.<br /><br />D. Vendite di pacchetti turistici.<br />R. Le diverse rate del pacchetto turistico (del valore complessivo pari o superiore a 1.000 €) possono essere pagate in contanti se la singola rata è inferiore a 1.000 € in quanto lo prevede la prassi commerciale).<br /><br />D. Lista nozze<br />R. Le singole donazioni del viaggio di nozze (di valore complessivo pari o superiore a 1.000) fatte da parenti ed amici possono essere effettuate in contanti se singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 € e a condizione che venga rilasciata la quietanza di pagamento da allegare poi alla fattura intestata agli sposi.<br /><br />D. Buoni viaggio o voucher<br />R. L'acquisto del buono viaggio, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, da parte dell'azienda deve essere effettuato con strumenti tracciabili, mentre il successivo utilizzo da parte della persona fisica non è soggetto a limitazioni<br /><br />D. Un albergo ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte del cliente pari a complessivi € 1.400, tramite caparra di € 500 versata con bonifico bancario “alla conferma” e versamento in contanti per € 900 alla partenza del cliente.<br />R. Il comportamento sopra descritto non costituisce violazione al divieto in esame.<br /><br />D. Un gruppo di 20 amici va al ristorante. Il conto finale da pagare è di €. 1.200,00, in pratica 60 euro a persona. Uno di loro s’incarica di raccogliere i soldi e pagare. Si chiede è lecito questo comportamento?<br />R. Così come prospettato s’incorre nelle sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, poiché il trasferimento di denaro è superiore alla soglia dei 1.000 euro. E’ consigliabile farsi fare una ricevuta/scontrino per ogni singolo cliente ovvero, come nell’esempio ipotizzato, incaricare due amici che raccolgano le somme da pagare. In tal guisa saranno emesse due ricevute fiscali/scontrini d’importo inferiore al limite.<br /><br />D. Se nello stesso giorno sono eseguiti più acquisti dallo stesso supermercato, si può pagare in contanti, anche se l'importo complessivo è superiore a mille euro?<br />R. Sì, il consumatore che compie più acquisti nell'arco della stessa giornata presso un supermercato può fare più pagamenti in contanti a condizione che l'importo dei singoli pagamenti non sia di per sé uguale o superiore a mille euro.<br /><br />D. È ammesso l'incasso in contanti di due o più canoni mensili di locazione, singolarmente inferiori ai mille euro, ma che cumulativamente superano la soglia?<br />R. No perché l'importo trasferito in unica soluzione è superiore a mille euro. Al contrario, si può pagare in contanti le singole mensilità perché inferiori alla soglia, a condizione che tale ripartizione sia prevista contrattualmente.<br /><br />D. Il limite dell'uso di contanti vale anche per la girata di cambiali?<br />R. Sì, il divieto vale anche per la girata di cambiali.<br /><br />D. Un soggetto fallito, con divieto di aprire un conto corrente bancario per 5 anni, può incassare il suo stipendio con assegno non trasferibile?<br />R Sì, può ricevere l'assegno non trasferibile e cambiarlo in contanti presso lo sportello bancario.<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 11:18:01 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/405nks36</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le faq più richieste in materia di antiriciclaggio]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_30o198c7"><p style="text-align: justify;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/SOLDI.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20">Giungono sempre più frequentemente richieste di chiarimenti circa l’uso appropriato delle norme sull’antiriciclaggio per pagamenti superiori a 1.000,00 euro. Si vuol subito evidenziare che una serie di professionisti (notai, commercialisti, avvocati) o imprese che gestiscono la contabilità fiscale delle aziende (i così detti centri elaborazione dati, professionisti senza un’iscrizione all’ordine professionale) sono tenuti a segnalare oltre l’eventuale operazione sospetta da denunciare al MEF, tutte quelle operazioni che sono avvenute, non tenendo conto della limitazione per pagamenti oltre soglia.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20">Le regole previste in materia sono così riassumibili:<br />• il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; <br />• l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali; <br />• la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità; <br />• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.<br />Vediamo quali sono le domande più frequenti che pervengono allo studio e quali sono le <a href="http://studiofelicerusso.blogspot.it/2012/01/ma-posso-prelevare-o-versare-piu-di_10.html" target="_blank" class="imCssLink">In un altro mio post ho trattato &nbsp;i casi in cui si possono prelevare più dei mille euro. risposte.</a><br /> Vi sono diverse domande identiche, ma formulate in modo diverso. (molti pareri sono stati tratti da varie fonti).</span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><span class="cf5">D. Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?</span></span><span class="ff1 fs20"><br /><span class="cf6">R. SI Le norme antiriciclaggio sull'uso del contante 2012 valgono anche per i figli. Telefisco 2012 conferma</span></span><span class="ff1 fs20">.<br />Sì. L’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio contiene, ora, a seguito delle modifiche apportate da ultimo dall’art. 12, D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti o Decreto salva Italia), un divieto generale di trasferimento di denaro contante dai 1.000 € in su, a prescindere dalla motivazione sottostante il trasferimento, che può essere anche una liberalità verso i figli. Di conseguenza, nel caso di specie, vi è una violazione al limite di € 1.000, che vieta il trasferimento di denaro contante. Il trasferimento dovrà essere fatto tramite la banca su una carta di credito o di debito prepagata.<br /><br /><span class="cf7">D. C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?<br />Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.</span></span><span class="ff1 fs20"> <br />R. No, il trasferimento di contante all'estero è sempre &nbsp;possibile ma c'è il limite di 9.999,99 euro oltre il quale &nbsp;la somma va dichiarata all'Agenzia delle Dogane. In base all'art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro &nbsp;sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane). <br />Oltre a banconote e monete &nbsp;sono &nbsp;inclusi traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario. Sono invece esclusi, e quindi trasferibili senza essere dichiarati i &nbsp;vaglia postali o cambiari, &nbsp;gli assegni postali - bancari o circolari che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.<br />La comunicazione deve riportare: <br />• le generalità del contribuente che esegue il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve; <br />• la provenienza dei fondi trasferiti; <br />• il possibile utilizzo . <br />La dichiarazione può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali, oppure può essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.<br /><br /><span class="cf7">D. Si pagano gli stipendi ai dipendenti, il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a 1.000 euro. E’ possibile farlo o rappresenta una violazione della norma limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo 12, comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, N. 201? </span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. SI Il comportamento descritto dal lettore non costituisce la prassi consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in un'unica soluzione entro la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello di riferimento. In pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento descritto sia interpretato come il &quot;frazionamento&quot; dell'operazione effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del contante. Pertanto i due pagamenti devono essere fatti tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).<br /><br /><span class="cf7">D Il versamento in banca di somme in contanti oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla legge</span></span><span class="ff1 fs20">?<br />R. Il caso di un soggetto che si rechi presso la propria banca per eseguire dei versamenti in contante sul proprio conto corrente configura operazione di trasferimento tra il soggetto e la banca (che, come noto, è un intermediario finanziario abilitato). Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o in più soluzioni, non è passibile di sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 euro.<br /><br /><span class="cf7">D. Alla luce della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il giorno X per l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo pari a 600 euro in contanti (o comunque fino a 999 euro) e per la parte rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario? </span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Il comportamento descritto è corretto. Infatti, è possibile compiere il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).<br /><br /><span class="cf5">D. Va bene il pagamento rateizzato in contanti di una fattura superiore a mille euro in forza di un contratto tra le parti che prevede rate inferiori. &nbsp;&nbsp;</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. E’ quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ─ con la nota emessa in data 10.10.2012 ─ che fornisce chiarimenti in merito alla normativa sulle limitazioni all’utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio.<br />Il pagamento rateizzato di un’operazione superiore a mille euro potrà quindi avvenire, “tramite contanti”, quando il numero delle rate previste e l’importo di ciascuna rata (inferiore a mille euro) derivi da un contratto sottoscritto tra venditore e compratore; che costituisce eccezione alla preclusione della circolazione del contante che impone il pagamento delle fatture superiori a mille euro tramite mezzi tracciabili. &nbsp;<br />In particolare l’accordo dovrà riportare:<br />– L’importo totale da pagare;<br />– Il numero di rate in cui il pagamento è suddiviso;<br />– L’importo della singola rata che ovviamente non dovrà essere pari o superiore alla soglia di mille euro.<br /><br /><span class="cf5">D. Un soggetto acquista arredi per la propria abitazione per un importo pari a euro 1.600. È possibile effettuare il pagamento sino a euro 999,99 in contanti e il resto con un assegno bancario?<br /></span></span><span class="ff1 fs20">R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei 999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari)<br /><br /><span class="cf5">D. È possibile fare un prelievo di contante di rilevante importo per essere versato in altro istituto di credito, anche estero?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Il caso è “limite” e forse non frequente, ma la risposta è affermativa, nell’adempimento degli obblighi a cui si va incontro. Innanzitutto occorre informare sulla legittimità giuridica dell’operazione e l’assenza di violazioni della legge antiriciclaggio sia il direttore sia il cassiere dell’istituto presso il quale è eseguito il prelievo (affinché non debbano ravvisare l’operazione in violazione alla legge e la segnalino alla Ragioneria territoriale dello stato e/o la Guardia di finanza).<br />Nel caso il denaro contante sia versato in un istituto di credito abilitato non occorre fare nulla se non conservare la documentazione di prelievo e versamento o investimento.<br />Se il denaro (per importi pari o superiori a 10.000 euro) dovesse essere portato all’estero per essere versato in un istituto di credito equivalentemente abilitato a quelli nazionali occorre compilare la dichiarazione da trasmettere antecedentemente in via telematica o consegnata al momento del passaggio del confine in uscita. In caso di “esportazione” di denaro occorre poi indicare le operazioni nelle sezioni III e II del Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi e pagare la “recente” imposta di bollo sugli investimenti situati all’estero.<br /><br /><span class="cf5">D. Un'impiegata con uno stipendio mensile che oscilla dai 1.100 ai 1.200 euro può riceverli in contanti? </span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento dello stipendio, superiore a detto limite, in contanti è vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.<br /><br /><span class="cf5">D. Trasferte e acconti: posso dare anticipi ai dipendenti in contanti per più di 1.000 euro? </span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Per gli anticipi su trasferte, il MEF conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per l’espletamento delle mansioni lavorative di quest’ultimo rientra nell’ambito applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro. Pertanto, tale trasferimento non può avvenire in contante/titoli al portatore per importi superiori a 999,99 euro.<br />Inoltre, il MEF conferma anche che il trasferimento è vietato sia se l’importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo, percepito da un unico soggetto ”capofila”, è destinato a essere ripartito tra più soggetti per valori inferiori alla soglia.<br />Per gli acconti sullo stipendio al dipendente, il MEF, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione che l’acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di 999,99 euro e che il saldo sia poi corrisposto mediante strumenti tracciabili, anche se l’importo residuo è inferiore al limite di 1.000 euro.<br />Per chiarire meglio, si riporta in tabella un esempio del MEF valido sia per lo stipendio sia per una generica fattura commerciale di valore sopra soglia.<br />Esempio stipendi/fattura da 1.500 euro<br /><br />Operatività corretta • Acconto: contante/titoli al portatore fino a 999,99 euro, anche in momenti diversi, ma complessivamente d’importo inferiore a 1.000 euro;<br />• Saldo: strumenti tracciabili 500,01 euro (es. bonifici, assegni anche in forma libera)<br /><br /><span class="cf5">D. I bollettini di conto corrente postali possono essere pagati in contanti?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Il conto corrente postale è a tutti gli effetti, uno strumento tracciabile e Poste Italiane S.p.A. è a tutti gli effetti, un intermediario finanziario, quindi si possono pagare “in contanti” anche singoli bollettini oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro).<br /><br /><span class="cf5">D. È possibile il prestito di soldi ad amici? Quali comportamenti adottare in ipotesi di eventuali donazioni e/o prestiti fatti ad amici?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. I soggetti che intervengono nell’operazione di trasferimento di contanti sono ordinariamente tenuti alla regola entro/oltre soglia di 1.000 euro di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Per questo, nel caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 1.000,00 si applica ugualmente (nella misura che va dall’1% al 40% della somma trasferita).<br /><br /><span class="cf5">D. Pagamento busta paga - Nel caso di un rapporto contrattuale che prevede una busta paga ogni quindici giorni ciascuna d’importo inferiore a 1.000 euro, è possibile regolare per contanti la singola busta paga?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. La possibilità è ammessa perché il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.<br /><br /><span class="cf5">D. Pagamenti di domestici - I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. È il caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile, per cui è “ordinariamente” passibile di sanzione un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi ad una mensilità.<br />La Fondazione dei Consulenti del lavoro è dell’opinione, però, che se abitualmente è fatto un pagamento infra-mensile (settimanale, ad esempio) il singolo pagamento è inferiore a 1.000 euro, lo stesso sarà possibile, anche se la somma dei pagamenti su base mensile è superiore alla soglia di limitazione del contante.<br /><br /><span class="cf5">D. Pagamenti dilazionati - Una fattura d’importo di 2.400,00 euro prevede una modalità di pagamento a 30/60/90 giorni secondo i normali usi commerciali. È consentito pagare in contanti le singole parti?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Se si tratta di normali usi commerciali il pagamento, ad esempio nel caso in esame, in tre parti della fattura è possibile eseguirlo in contanti qualora ogni parte non superi la soglia (pari o superiore a 1.000 euro). È importante che la suddetta modalità sia riportata in fattura. &nbsp;<br /><br /><span class="cf5">D. Pagamento di tributi - È ammesso il pagamento in contanti a Equitalia o Servizio tributi di un ente locale territoriale (il Comune, ad esempio) di una cartella esattoriale di importo pari o superiore ai 1.000 euro?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Poiché il pagamento di una cartella esattoriale è fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso Equitalia od un Comune comporterebbe la violazione del divieto. Quindi, anche in questo caso, cartelle di pagamento oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) devono essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili.<br /><br /><span class="cf5">D. Chi è soggetto alle sanzioni - Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, chi paga l’importo oppure chi riceve la somma in contanti?</span></span><span class="ff1 fs20"><br /> R. In tal caso, l’Art. 58 del D.Lgs. 231/2007 non fa nessuna distinzione tra chi trasferisce il denaro o emette l’assegno e chi riceve l’assegno o i contanti, per cui entrambi hanno commesso la violazione e sono sanzionabili.<br /><br /><span class="cf5">D. Pagamento di canone di locazione - Un contratto di locazione prevede un canone annuo pari a euro 9.000. Si concorda un pagamento mensile di euro 750,00 in contanti del canone. È un comportamento compatibile con le recenti disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Trattandosi di accordo tra le parti che prevede il pagamento di un canone mensile sotto la soglia dei mille euro non è violata la norma di limitazione del contante non essendo il pagamento sotto soglia di 750 euro dovuto per un obbligo contrattuale e non “artificiosamente frazionato”. Diversamente, se il canone fosse stato bimensile per un importo pari a € 1.500,00 il modo di pagamento per non incorrere in sanzioni deve essere tracciabile. Infine, nel caso in conduttore debba pagare in ritardo più mensilità e l’importo complessivo superi la soglia, il pagamento va eseguito in maniera tracciabile (banca, posta ed anche carta di credito, se n’è dotato il locatore).<br /><br /><span class="cf5">D. Il caso della società Bianchi SRL, che fino al mese di novembre del 2011, prelevava mensilmente dalla banca circa 15.000 euro (operazione possibile), per pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa 1.200 euro al mese.</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. A seguito dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6 dicembre del 2011 tale comportamento non è più possibile, cioè non potrà continuare ad erogare in contanti i 1.200 euro ai propri dipendenti, né per superare l’ostacolo, può erogare periodicamente un acconto di 600 euro e poi a fine mese i restanti 600 euro.<br /><br /><span class="cf5">D. Anticipo e rimborso per missione</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Di solito si anticipano ai dipendenti somme in contanti, anche oltre soglia, per missioni in Italia o all'estero. Il trasferimento di denaro in questo caso configura di per sé una violazione del limite all'utilizzo del contante: ciò perché il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui il trasferimento si riferisce.<br />• Per questa ragione il datore di lavoro dovrebbe depositare presso un istituto di credito su un proprio conto corrente, ovvero direttamente su quello del dipendente beneficiario, le somme stanziate a titolo di anticipo missione indicando nella causale l'erogazione a titolo di &nbsp;anticipo e la missione per la quale le somme sono corrisposte a tale titolo.<br />• Il dipendente, prima di partire per la missione, potrà recarsi presso l'istituto a eseguire il prelievo, in contanti, degli importi a lui destinati dalla società ovvero utilizzare la propria carta di credito avvalendosi della provvista effettuata dal datore.<br />• L'intervento nella transazione di un intermediario finanziario esclude, infatti, di per sé l'operatività del limite al contante.<br />• Quanto invece ai rimborsi di spese sostenute per missioni, il limite dei mille euro deve essere considerato relativamente a ciascuna missione effettuata.<br /><br /><span class="cf5">D. Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L'importo è pari a 5.000 euro.</span></span><span class="ff1 fs20"> <br />R. L’avvocato ha commesso un'infrazione, poiché il pagamento del debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento doveva essere eseguito tramite uno strumento di pagamento tracciabile.<br /><br /><span class="cf5">D. Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al proprietario, che accetta il pagamento.</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento.<br /><br /><span class="cf5">D. Un piccolo imprenditore, per pagare gli stipendi ai propri dipendenti, è solito recarsi presso il proprio istituto di credito e prelevare in contanti le somme necessarie</span></span><span class="ff1 fs20">. <br />R. L'operazione non viola il divieto all'utilizzo del denaro contante poiché è realizzata attraverso un intermediario finanziario, ma è sempre da tener presente che il pagamento per contanti per ogni singolo dipendente non deve superare i 1.000 euro. Inoltre, nel caso prospettato potrebbe essere contestata all'imprenditore la presunzione sui prelevamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito d’indagini finanziarie (o redditometro). Per superare tale presunzione, sarà opportuno che i pagamenti degli stipendi siano contabilizzati indicando che sono stati liquidati in contanti cui fa riferimento il prelevamento.<br /><br /><span class="cf5">D. Vendite di pacchetti turistici.</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Le diverse rate del pacchetto turistico (del valore complessivo pari o superiore a 1.000 €) possono essere pagate in contanti se la singola rata è inferiore a 1.000 € in quanto lo prevede la prassi commerciale).<br /><br /><span class="cf5">D. Lista nozze</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Le singole donazioni del viaggio di nozze (di valore complessivo pari o superiore a 1.000) fatte da parenti ed amici possono essere effettuate in contanti se singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 € e a condizione che venga rilasciata la quietanza di pagamento da allegare poi alla fattura intestata agli sposi.<br /><br /><span class="cf5">D. Buoni viaggio o voucher</span></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">R. L'acquisto del buono viaggio, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, da parte dell'azienda deve essere effettuato con strumenti tracciabili, mentre il successivo utilizzo da parte della persona fisica non è soggetto a limitazioni<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf5 ff1 fs20">D. Un albergo ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte del cliente pari a complessivi € 1.400, tramite caparra di € 500 versata con bonifico bancario “alla conferma” e versamento in contanti per € 900 alla partenza del cliente.</span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">R. Il comportamento sopra descritto non costituisce violazione al divieto in esame.<br /><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf5 ff1 fs20">D. Un gruppo di 20 amici va al ristorante. Il conto finale da pagare è di €. 1.200,00, in pratica 60 euro a persona. Uno di loro s’incarica di raccogliere i soldi e pagare. Si chiede è lecito questo comportamento?</span><span class="ff1 fs20"><br />R. Così come prospettato s’incorre nelle sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, poiché il trasferimento di denaro è superiore alla soglia dei 1.000 euro. E’ consigliabile farsi fare una ricevuta/scontrino per ogni singolo cliente ovvero, come nell’esempio ipotizzato, incaricare due amici che raccolgano le somme da pagare. In tal guisa saranno emesse due ricevute fiscali/scontrini d’importo inferiore al limite.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /><span class="cf5">D. Se nello stesso giorno sono eseguiti più acquisti dallo stesso supermercato, si può pagare in contanti, anche se l'importo complessivo è superiore a mille euro?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R. Sì, il consumatore che compie più acquisti nell'arco della stessa giornata presso un supermercato può fare più pagamenti in contanti a condizione che l'importo dei singoli pagamenti non sia di per sé uguale o superiore a mille euro.<br /><br /><span class="cf5">D. È ammesso l'incasso in contanti di due o più canoni mensili di locazione, singolarmente inferiori ai mille euro, ma che cumulativamente superano la soglia?<br /></span></span><span class="ff1 fs20">R. No perché l'importo trasferito in unica soluzione è superiore a mille euro. Al contrario, si può pagare in contanti le singole mensilità perché inferiori alla soglia, a condizione che tale ripartizione sia prevista contrattualmente.<br /><br /><span class="cf5">D. Il limite dell'uso di contanti vale anche per la girata di cambiali?<br /></span></span><span class="ff1 fs20">R. Sì, il divieto vale anche per la girata di cambiali.<br /><br /><span class="cf5">D. Un soggetto fallito, con divieto di aprire un conto corrente bancario per 5 anni, può incassare il suo stipendio con assegno non trasferibile?</span></span><span class="ff1 fs20"><br />R Sì, può ricevere l'assegno non trasferibile e cambiarlo in contanti presso lo sportello bancario.<br /> <br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 10:46:55 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=30o198c7</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/30o198c7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Impresa familiare: civile e fiscale]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_q89334vf"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Fini civilistici -<br /> L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del c.c. “ ….il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.”<br />Possono far parte dell’impresa familiare i seguenti soggetti: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. (vedi tabella in fondo)<br />Da un’attenta lettura di detto comma si evince che: il familiare partecipa SOLO agli utili ed ai relativi beni acquistati con essi nonché agli incrementi patrimoniali. Non partecipa, quindi, alle perdite. In questo caso l’importo relativo sarà dedotto dal contribuente nei limiti consentiti dalla legge fiscale.<br /><br />La previsione normativa - <br />L’art. 5, comma 4, TUIR dispone che “I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ...”. Ai fini fiscali e amministrativi non cambia nulla. Resta sempre un’impresa individuale, con lo stesso numero di partita iva, stessa iscrizione INPS, INAIL ecc.<br />La modifica sostanziale, invece, concernente la quota di reddito che dovrà essere imputata ai collaboratori familiari dell’imprenditore nella misura massima del 49% del reddito dichiarato. Al titolare dell’impresa, in ogni caso, DEVE essere attribuita una quota minima del 51%. <br />La regolamentazione fiscale di questo istituto è contemplata dall’art. 5, comma 4, TUIR, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, per cui se il familiare inizi a collaborare durante l’anno 2013 avendo, contestualmente, stipulata la scrittura privata autenticata, &nbsp;non avrà diritto ai fini fiscali di quella percentuale che la legge prevede di attribuire in base alla qualità e quantità del lavoro prestato. Solo a partire dal 2014, il titolare dell’impresa potrà dedursi la quota spettante al collaboratore relativa a detto anno. <br />Nell’atto non è necessario predeterminare la percentuale di partecipazione agli utili dei collaboratori, perché questa può variare di anno in anno, sempre nei limiti massimi di legge.<br /><br />Fini previdenziali -<br /> Il collaboratore deve iscriversi all’INPS, gestione separata, seguendo lo stesso inquadramento del titolare dell’impresa.<br /><br />Fini fiscali - <br />A fine anno il titolare dell’impresa, in base alla effettiva partecipazione del familiare, tenuto conto anche della qualità e quantità del lavoro svolto, gli attribuirà una partecipazione agli utili della ditta. Tale operazione sarà documentata mediante un attestato &nbsp;che dovrà essere consegnato al collaboratore per poter adempiere ai suoi obblighi fiscali e contributivi.<br /><br />Accertamenti dell’Agenzia Entrate – <br />Sia la legislazione (art. 36/bis comma 4°del DPR 600/73) che la prassi &nbsp;(circolare n. 23/2006 ) hanno stabilito che un eventuale accertamento di maggior reddito, dovrà essere imputato esclusivamente e per intero al titolare dell’impresa. <br /><br /></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Affinita.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 10:04:28 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/q89334vf</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'impresa familiare]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_773m6348"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b>Impresa familiare: civile e fiscale</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b>Fini civilistici </b></span><span class="cf1 ff1 fs20">- L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del c.c. “ ….<i>il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.</i>”<br />Possono far parte dell’impresa familiare i seguenti soggetti: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. (vedi tabella in fondo)<br />Da un’attenta lettura di detto comma si evince che: il familiare partecipa SOLO agli utili ed ai relativi beni acquistati con essi nonché agli incrementi patrimoniali. Non partecipa, quindi, alle perdite. In questo caso l’importo relativo sarà dedotto dal contribuente nei limiti consentiti dalla legge fiscale.<br /><br /><b>La previsione normativa </b>- L’art. 5, comma 4, TUIR dispone che “<i>I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili</i> ...”. Ai fini fiscali e amministrativi non cambia nulla. Resta sempre un’impresa individuale, con lo stesso numero di partita iva, stessa iscrizione INPS, INAIL ecc.<br />La modifica sostanziale, invece, concernente la quota di reddito che dovrà essere imputata ai collaboratori familiari dell’imprenditore nella misura massima del 49% del reddito dichiarato. Al titolare dell’impresa, in ogni caso, DEVE essere attribuita una quota minima del 51%. <br />La regolamentazione fiscale di questo istituto è contemplata dall’art. 5, comma 4, TUIR, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, per cui se il familiare inizi a collaborare durante l’anno 2013 avendo, contestualmente, stipulata la scrittura privata autenticata, &nbsp;non avrà diritto ai fini fiscali di quella percentuale che la legge prevede di attribuire in base alla qualità e quantità del lavoro prestato. Solo a partire dal 2014, il titolare dell’impresa potrà dedursi la quota spettante al collaboratore relativa a detto anno. <br />Nell’atto non è necessario predeterminare la percentuale di partecipazione agli utili dei collaboratori, perché questa può variare di anno in anno, sempre nei limiti massimi di legge.<br /><b>Fini previdenziali</b> - Il collaboratore deve iscriversi all’INPS, gestione separata, seguendo lo stesso inquadramento del titolare dell’impresa.<br />Fini fiscali - A fine anno il titolare dell’impresa, in base alla effettiva partecipazione del familiare, tenuto conto anche della qualità e quantità del lavoro svolto, gli attribuirà una partecipazione agli utili della ditta. Tale operazione sarà documentata mediante un attestato &nbsp;che dovrà essere consegnato al collaboratore per poter adempiere ai suoi obblighi fiscali e contributivi.<br /><b>Accertamenti dell’Agenzia Entrate</b> – Sia la legislazione (art. 36/bis comma 4°del DPR 600/73) che la prassi &nbsp;(circolare n. 23/2006 ) hanno stabilito che un eventuale accertamento di maggior reddito, dovrà essere imputato esclusivamente e per intero al titolare dell’impresa. <br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Affinita_6hadscuo.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 09:52:51 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=773m6348</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/773m6348</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Follia Italiana]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_st8q0836"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Il post di oggi riprende un mio vecchio cavallo di battaglia: E’ ancora possibile lavorare in Italia? <br />Oggi, 16 dicembre 2013, come si può constatare dal prospetto(*), vi sono 77 adempimenti fiscali da osservare, poco meno di un terzo di tutti gli adempimenti del mese di dicembre, da eseguire in un giorno che, sommati a tutti quelli previsti per il mese in corso, ammontano complessivamente a 225! <br />Per adempimenti s’intendono non solo i pagamenti di tutti i tipi d’imposte che la mente sciagurata dei vari ministri ha stratificato nei decenni ma anche una marea di comunicazioni, invii telematici da eseguire pena sanzioni da strozzinaggio.<br />Nonostante tutte le tirate d’orecchi che pervengono dalla CEE, il nostro “managment”, imperterrito, continua a sfornare idiozie su idiozie. Non c’è, oramai, una nazione al mondo più spiata e tartassata dell’Italia. Vogliono sapere tutto di tutti (alla faccia della privacy. I comuni mortali, invece, sono costretti a evoluzioni tipo mettere gli archivi sotto chiave, usare password complicatissime e da cambiare periodicamente, moduli da firmare, burocrazia infinita, adempimenti sempre più farneticanti, e se sbagli anche sanzioni di natura penale). <br />La tragi-commedia è che, nonostante gli metti tutto in bocca, parlano ancora di evasione! Delle due l’una: o i milioni di dati che hanno non sono capaci di incrociarli o più verosimilmente l’evasione è il solito totem che è eretto per distogliere l’attenzione, così si può continuare a tassare facendo ricadere sugli evasori la colpa dei continui aumenti dei pagamenti di vecchi o istituendi nuovi balzelli.<br />E veniamo agli adempimenti. Chi è quell’imprenditore, italiano o estero che può essere allettato a intraprendere impresa in Italia, sapendo che nella sola giornata odierna deve assolvere a 77 disposizioni, che nell’arco dell’anno diventano alcune migliaia? Per non parlare poi della burocrazia, altro cancro tipico italiano che ha metastatizzato tutto il pubblico. Per aprire un’attività in Slovenia, in Carinzia, a Mendrisio (in pratica a pochi chilometri dal confine italiano) nell’arco di 48 ore si può dare inizio a qualsiasi attività, senza più rotture e con una tassazione umana e sostenibile.<br />Provate ad aprire in questo sgangherato paese un’impresa. Solo per scegliere il tipo di società, quale forma di tassazione, quali implicazioni si hanno scegliendo una piuttosto che un’altra c’è da farsi venire il mal di testa.<br />Vi racconto solo l’ultima delle idiozie: un soggetto giovane e disoccupato, ha in mente di avviare l’attività di barbiere (parliamo di barbiere non di un cardio-chirurgo!), ebbene dovrà prima di tutto dimostrare di avere i titoli; se è sfornito, deve fare un corso che guarda caso, è tenuto sempre dai soliti noti); ai titoli si è aggiunta un'altra chicca: il nostro probabile barbiere deve aver frequentato un corso di specializzazione per almeno un tot di ore! Messi insieme, titoli e specializzazioni, potrà finalmente sperare di partire con il tanto sospirato lavoro. Nulla di più falso. <br />Lo sventurato, grazie alla semplificazione decantata dai tromboni, dovrà predisporre una domanda al comune conosciuta come Scia che serve a consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti. La pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. &nbsp;Come fa a sapere il meschino se quel locale ha tutti i requisiti oggettivi previsti? Chiedetelo alla mente eccelsa che ha predisposto questo documento che doveva essere di “semplificazione”. Armato di santa pazienza, necessariamente, dovrà rivolgersi a qualche professionista del settore (Geometra? Commercialista?) affinché si accerti e si verifichi se quel locale, da lui scelto, soddisfi tutto quanto contenuto nella legge agevolativa.<br />Altri soldi e tempo perso! Dimenticavo, siccome l’Italia è “una” come ci spiega pomposamente la carta costituzionale ma federalista nel rompere le scatole, ogni comune fa come gli pare; perciò a distanza di pochi chilometri si avranno situazioni completamente diverse. Ogni Ente detta le proprie condizioni. Questa è solo la parte burocratica - amministrativa. Poi si passa a quella fiscale - previdenziale. E’ consigliato un professionista del settore, perché da questo momento si entra nel girone infernale, che neppure il sommo poeta, nella sua opera magna, aveva concepito. <br />Si parte con il richiedere l’attribuzione del numero della partita IVA con relativa richiesta d’iscrizione al Vies, (non si può mai sapere: se decidesse di acquistare un rasoio all’estero tramite internet, per poterlo fare, dovrà avere quest’ulteriore requisito) e ancora, &nbsp;iscrizione varie alla CCIAA, all’Albo artigiani, all’INPS gestione separata, Dio lo stramaledica se decidesse di farsi aiutare da un apprendista (!), INAIL, acquistare immediatamente le ricevute fiscali ovvero comprare un registratore di cassa, in questo caso lo dovrà &nbsp;naturalmente “fiscalizzare”. Acquistare i registri iva (corrispettivi - acquisti), se poi decidesse di tenere la contabilità ordinaria dovrà aggiungere libro giornale, inventari, schede di mastro …e per finire prepararsi alle migliaia di adempimenti che li pioveranno tra capo e collo quasi giornalmente. Quando poi troverà anche il tempo per produrre reddito, una volta conseguitolo, dovrà pagare sullo stesso i due terzi di: tasse dirette - indirette - registro - inps - inail - cciaa - imposte comunali, consorzi - addizionali e chi più ne ha più ne metta.<br />Dopo tutto questo girovagare tra uffici fiscali - amministrativi - professionisti - banche - clienti che non pagano alla fine, non ha la liquidità per sborsare le esosissime imposte, allora scenderanno in campo i tribuni televisivi che lo additeranno quale losco evasore che va punito esemplarmente, per aver contribuito a portare allo stato fallimentare l’Italia. Il tragico è dietro l'angolo: EQUITALIA (non serve altro per qualificarla, tutti la conoscono, nessuno la vuole). Queste sono le disavventure che sicuramente accadranno a un’ipotesi di inizio di attività di barbiere!<br />Sfido chiunque a trovare una nazione dove l’oppressione fiscale è simile a quella italiana e quale pazzo furioso intenda dar corso a una minima attività, figuriamoci se poi il matto è straniero.<br /><br />(*) Fonte del MEF<br /><br /></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Scadenze_del_mese_di_Dicembre_raggruppate_per_Adempimento.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 15:56:32 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/st8q0836</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VARIAZIONE ISTAT NOV.]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_zpy25190"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">La variazione relativa al mese di Novembre è dello 0,6%. Per gli aggiornamenti relativi ai canoni di locazione che prevedono l'aumento del 75% il canone da aggiornare è da moltiplicare per 0,45%.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 15:53:29 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/zpy25190</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La follia italiana]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_x3a0u0yc"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-12-2456643-alle-16.49.43.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>Il post di oggi riprende un mio vecchio cavallo di battaglia: E’ ancora possibile lavorare in Italia?<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /><span class="cf5">Oggi, 16 dicembre 2013, come si può constatare dal prospetto(*), vi sono 77 adempimenti fiscali da osservare, poco meno di un terzo di tutti gli adempimenti del mese di dicembre, da eseguire in un giorno che, sommati a tutti quelli previsti per il mese in corso, ammontano complessivamente a 225!<br />Per adempimenti s’intendono non solo i pagamenti di tutti i tipi d’imposte che la mente sciagurata dei vari ministri ha stratificato nei decenni ma anche una marea di comunicazioni, invii telematici da eseguire pena sanzioni da strozzinaggio.<br />Nonostante tutte le tirate d’orecchi che pervengono dalla CEE, il nostro “managment”, imperterrito, continua a sfornare idiozie su idiozie. Non c’è, oramai, una nazione al mondo più spiata e tartassata dell’Italia. Vogliono sapere tutto di tutti (alla faccia della privacy. I comuni mortali, invece, sono costretti a evoluzioni tipo mettere gli archivi sotto chiave, usare password complicatissime e da cambiare periodicamente, moduli da firmare, burocrazia infinita, adempimenti sempre più farneticanti, e se sbagli anche sanzioni di natura penale).<br />La tragi-commedia è che, nonostante gli metti tutto in bocca, parlano ancora di evasione! Delle due l’una: o i milioni di dati che hanno non sono capaci di incrociarli o più verosimilmente l’evasione è il solito totem che è eretto per distogliere l’attenzione, così si può continuare a tassare facendo ricadere sugli evasori la colpa dei continui aumenti dei pagamenti di vecchi o istituendi nuovi balzelli.<br />E veniamo agli adempimenti. Chi è quell’imprenditore, italiano o estero che può essere allettato a intraprendere impresa in Italia, sapendo che nella sola giornata odierna deve assolvere a 77 disposizioni, che nell’arco dell’anno diventano alcune migliaia? Per non parlare poi della burocrazia, altro cancro tipico italiano che ha metastatizzato tutto il pubblico. Per aprire un’attività in Slovenia, in Carinzia, a Mendrisio (in pratica a pochi chilometri dal confine italiano) nell’arco di 48 ore si può dare inizio a qualsiasi attività, senza più rotture e con una tassazione umana e sostenibile.<br />Provate ad aprire in questo sgangherato paese un’impresa. Solo per scegliere il tipo di società, quale forma di tassazione, quali implicazioni si hanno scegliendo una piuttosto che un’altra c’è da farsi venire il mal di testa.<br />Vi racconto solo l’ultima delle idiozie: un soggetto giovane e disoccupato, ha in mente di avviare l’attività di barbiere (parliamo di barbiere non di un cardio-chirurgo!), ebbene dovrà prima di tutto dimostrare di avere i titoli; se è sfornito, deve fare un corso che guarda caso, è tenuto sempre dai soliti noti); ai titoli si è aggiunta un'altra chicca: il nostro probabile barbiere deve aver frequentato un corso di specializzazione per almeno un tot di ore! Messi insieme, titoli e specializzazioni, potrà finalmente sperare di partire con il tanto sospirato lavoro. Nulla di più falso.<br />Lo sventurato, grazie alla semplificazione decantata dai tromboni, dovrà predisporre una domanda al comune conosciuta come Scia che serve a consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti. La pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. &nbsp;Come fa a sapere il meschino se quel locale ha tutti i requisiti oggettivi previsti? Chiedetelo alla mente eccelsa che ha predisposto questo documento che doveva essere di “semplificazione”. Armato di santa pazienza, necessariamente, dovrà rivolgersi a qualche professionista del settore (Geometra? Commercialista?) affinché si accerti e si verifichi se quel locale, da lui scelto, soddisfi tutto quanto contenuto nella legge agevolativa.<br />Altri soldi e tempo perso! Dimenticavo, siccome l’Italia è “una” come ci spiega pomposamente la carta costituzionale ma federalista nel rompere le scatole, ogni comune fa come gli pare; perciò a distanza di pochi chilometri si avranno situazioni completamente diverse. Ogni Ente detta le proprie condizioni. Questa è solo la parte burocratica - amministrativa. Poi si passa a quella fiscale - previdenziale. E’ consigliato un professionista del settore, perché da questo momento si entra nel girone infernale, che neppure il sommo poeta, nella sua opera magna, aveva concepito.<br />Si parte con il richiedere l’attribuzione del numero della partita IVA con relativa richiesta d’iscrizione al Vies, (non si può mai sapere: se decidesse di acquistare un rasoio all’estero tramite internet, per poterlo fare, dovrà avere quest’ulteriore requisito) e ancora, &nbsp;iscrizione varie alla CCIAA, all’Albo artigiani, all’INPS gestione separata, Dio lo stramaledica se decidesse di farsi aiutare da un apprendista (!), INAIL, acquistare immediatamente le ricevute fiscali ovvero comprare un registratore di cassa, in questo caso lo dovrà &nbsp;naturalmente “fiscalizzare”. Acquistare i registri iva (corrispettivi - acquisti), se poi decidesse di tenere la contabilità ordinaria dovrà aggiungere libro giornale, inventari, schede di mastro …e per finire prepararsi alle migliaia di adempimenti che li pioveranno tra capo e collo quasi giornalmente. Quando poi troverà anche il tempo per produrre reddito, una volta conseguitolo, dovrà pagare sullo stesso i due terzi di: tasse dirette - indirette - registro - inps - inail - cciaa - imposte comunali, consorzi - addizionali e chi più ne ha più ne metta.<br />Dopo tutto questo girovagare tra uffici fiscali - amministrativi - professionisti - banche - clienti che non pagano alla fine, non ha la liquidità per sborsare le esosissime imposte, allora scenderanno in campo i tribuni televisivi che lo additeranno quale losco evasore che va punito esemplarmente, per aver contribuito a portare allo stato fallimentare l’Italia. Il tragico è dietro l'angolo: EQUITALIA (non serve altro per qualificarla, tutti la conoscono, nessuno la vuole). Queste sono le disavventure che sicuramente accadranno a un’ipotesi di inizio di attività di barbiere!<br />Sfido chiunque a trovare una nazione dove l’oppressione fiscale è simile a quella italiana e quale pazzo furioso intenda dar corso a una minima attività, figuriamoci se poi il matto è straniero.</span></span><span class="cf6 ff1 fs20"><br /></span><span class="cf5 ff1 fs20">(*) Fonte del MEF</span><span class="cf6 ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-12-2456643-alle-11.46.51.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf6 ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 09:49:16 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=x3a0u0yc</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/x3a0u0yc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Cassazione ritorna sull’accertamento]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0575w57e"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">La Cassazione, con la sentenza n. 27831, depositata il 12 dicembre 2013, è tornata sull'accertamento e ha stabilito la sua illegittimità se emesso prima dello scadere dei 60 giorni di tempo dal rilascio del verbale di constatazione quando la motivazione fornita dall'ufficio è errata. La pronuncia traeva origine da un provvedimento delle Entrate nei confronti di una società alla quale era stato disconosciuto il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali. L'atto veniva impugnato anche per essere stato emesso prima dei 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione delle violazioni. É la Legge 212/2000 a prevedere che l'ufficio non possa emettere l'avviso di accertamento prima che decorrano 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo delle operazioni, fatta salva l'eventuale motivata urgenza. Nel caso specifico gli 'ermellini' hanno negato l'urgenza. L'ufficio ha dunque violato il principio di cooperazione previsto dallo Statuto. Sole240re<br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:51:21 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/0575w57e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corte di Giustizia. Certezza del diritto]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0al80hv7"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Con la sentenza del 12 dicembre 2013, controversia n. C-362/12, la Corte di giustizia Ue ha affermato che l'introduzione con effetto retroattivo di una nuova disposizione normativa tesa a diminuire il termine entro cui far valere la ripetizione di un'imposta percepita in violazione del diritto dell'Ue, contrasta con i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Secondo i giudici comunitari l'emanazione di una nuova legge non deve pregiudicare le prerogative attese. Il caso finito sul tavolo dei giudici Ue riguarda la Gran Bretagna e fa seguito alla richiesta di rimborso dell'imposta anticipata sulle società precedentemente dichiarata incompatibile con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Sole24ore<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:48:03 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/0al80hv7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cancellazione, la scelta del liquidatore non è sindacabile da parte del conservatore.]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_l0jn5dbf"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Cancellazione, la scelta del liquidatore non è sindacabile da parte del conservatore.<br />Spetta al liquidatore decidere se cancellare la società dal registro delle imprese una volta approvato il bilancio finale. Il conservatore del registro non può sindacare la decisione. La questione è controversa perché alcuni registri delle imprese negano la cancellazione della società se nel bilancio finale residuano passività non estinte né accollate dai soci. Dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate a riguardo in modo diverso. Sul punto l'art. 2495 non conferisce al registro delle imprese un giudizio di merito sulla richiesta di cancellazione e in questo senso si è espresso un decreto del Tribunale di Catania del 9 aprile 2009. Quando la società viene cancellata in presenza di passività non estinte e i soci abbiano incassato alcunché c'è da chiedersi se il liquidatore aveva alternative possibili alla liquidazione in bonis. In altri termini, in presenza di queste condizioni lo stesso era tenuto a produrre un'istanza di fallimento per essere immune da colpa? Per il documento Oic 5 sembrerebbe di sì. Ma esiste anche una tesi contraria. Fonte Sole24ore<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:43:52 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/l0jn5dbf</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cosa e quale anno si prescrive il 31.12.13]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bs8gnwxg"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/dichiarazione_dei_redditi_-_Cerca_con_Google.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="fs20 ff1 cf0"><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Prescrizione_Accertamenti.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Nella circolare sono contemplate &nbsp;le imposte che<br />si prescriveranno il 31.12.2013. </a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 10:58:07 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/bs8gnwxg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovo ISEE]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_89160j4f"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-12-2456638-alle-11.43.24.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Circ_ISEE.pdf" target="_blank" class="imCssLink">La circolare sul NUOVO ISEE. Come si applica, chi lo<br />deve utilizzare, come fare.</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 14:50:30 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/89160j4f</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ristrutturazioni]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_w65pv42b"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-12-2456637-alle-11.12.57.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Ristrutturazioni_casi_concreti.pdf" class="imCssLink">RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(CASI CONCRETI) &nbsp;<br /></a></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:08:56 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/w65pv42b</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finanziamento soci a società cooperativa]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_66f7a2rl"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff2 fs20"><b>COME TRATTARE IL PRESTITO DI UN SOCIO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA' &nbsp;COOPERATIVA</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">Le problematiche che attengono alla concessione di un finanziamento da parte dei soci di una società cooperativa sono diverse, a secondo che si tratti dell’aspetto civilistico, fiscale e contabile. Qui si prende in esame il solo caso di versamenti fruttiferi di interessi con obbligo di restituzione da parte della società.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b>CIVILISTICO:</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />I prestiti effettuati dai soci con obbligo di restituzione sono inquadrabili tra le fattispecie cui si rende applicabile la disciplina del contratto di mutuo artt. da 1813 a 1822 c.c..<br />I versamenti a tale titolo, rappresentano un debito della società verso il socio e, in sede di bilancio, vanno pertanto rappresentati nel passivo dello Stato Patrimoniale (D3 – debiti verso soci per finanziamenti). <br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Postergazione:</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />L’art. 2467, co. 1, c.c. modificato a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6. prevede che “<i>il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (...)”</i>. L'art. 2467 c.c. disciplina, in sostanza, la fattispecie dei finanziamenti effettuati dai soci ad una S.r.l. Le somme erogate a tale titolo sono soggette al regime generale della postergazione rispetto agli altri creditori e all’obbligo di restituzione di quanto rimborsato nell’anno precedente al fallimento della società. Presupposti per l'applicazione di tale principio sono l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto ai mezzi propri e la ragionevolezza del conferimento in luogo del finanziamento. Si ricorda che quando si parla di finanziamento si deve partire dal presupposto che vi sia un obbligo da parte della società di restituzione al socio che ha finanziato. &nbsp;Anche per le società cooperative vale tale obbligo.<br /></span><span class="cf4 ff3 fs20"><b><i>Interessi: per società non cooperative vedi (1) </i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Per le società cooperative si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti del CICR e le istruzioni della Banca d’Italia che disciplinano la raccolta del risparmio delle società cooperative presso i soci, siano essi sia persone fisiche che persone giuridiche.<br />Le somme corrisposte a titolo d’interessi sono soggetti a ritenuta di acconto laddove vengano soddisfatte e rispettate le condizioni previste dall’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ovvero:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs20">che il prestito sociale venga raccolto dalla cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs20">che l’ammontare non superi (dal 1° gennaio 2007) per ciascun socio, la somma di € 31.776,02. Tale limite è elevato ad € 63.552,04 per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative edilizie di abitazione. Si ricorda che l’importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta nei confronti dei soci persone fisiche viene adeguato, ogni triennio, in base all’ISTAT, ai sensi dell’art. 21, comma 6, L. 31 gennaio 1992, n. 59;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs20">che gli interessi corrisposti sulle predette somme siano limitati, non potendo mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>CONTABILE:</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Dal punto di vista contabile, nel momento della concessione da parte di un socio di una somma a titolo di finanziamento (in)fruttifero, la scrittura da contabilizzare è:<br /></span><span class="cf5 ff2 fs20">------------------------------ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data operazione &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------------------------- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Banca X c/c &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Socio A c/finanziamento (in)fruttifero </span><span class="cf4 ff2 fs20"><b>(*)<br /></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b> (*)</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> Al momento del finanziamento da parte del socio &nbsp;il debito della società nei confronti del socio andrà nello stato patrimoniale nella voce D.3 &nbsp;“Debiti verso soci per finanziamenti”.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs20">Al momento del pagamento di interessi al socio, la scrittura da fare è:<br /><br /></span><span class="cf5 ff2 fs20">------------------------------ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data operazione &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------------------------- &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Interessi passivi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca X c/c - <br /></span><span class="cf1 ff2 fs20">Questo è il caso che gli interessi sono assoggettati in capo al socio come redditi d’impresa, se il percipiente è un &nbsp;imprenditore per cui non vi alcuna ritenuta di acconto e come detto rientrerà nel reddito d’impresa.<br />Gli interessi sono iscritti nel conto economico nei costi alla voce <b>C.17 “interessi e altri oneri finanziari”.</b><br />Nel caso in cui gli interessi siano corrisposti ad un socio persona fisica residente in Italia la scrittura sarà, invece:<br /><br /></span><span class="cf5 ff2 fs20">------------------------------ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data operazione &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------------------------- &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Interessi passivi su finanziamenti &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversi<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca X c/c<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erario c/ritenute</span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /><br />In questo caso, la tassazione in capo al socio è un <span class="imUl"><i>reddito di capitale,</i></span> se percepito al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR). Per il socio sorge l’obbligo di dichiarazione annuale dei redditi e trova applicazione anche una ritenuta che sarà:<br />- a titolo di acconto nella misura del </span><span class="cf4 ff2 fs20"><b>20%,</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> se il socio percipiente è fiscalmente residente nel territorio nazionale;<br />- a titolo d’imposta nella misura del</span><span class="cf4 ff2 fs20"><b> 27%</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> se, viceversa, il socio risiede all’estero. - <br />Nel momento della restituzione (anche parziale) del finanziamento ricevuto, la scrittura da realizzare sarà: <br /></span><span class="cf6 ff2 fs20">------------------------------ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data operazione &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------------------------- &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Socio A c/finanziamento (in)fruttifero &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca X c/c<br /></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADEMPIMENTI FISCALI SOCIETÀ:</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i> </i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Gli interessi passivi corrisposti al socio sono deducibili dalla società percipiente nei limiti previsti dall’art. 96 del DPR 917/1986. Un’eventuale rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento genera una sopravvenienza attiva. <br />In ordine alla deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti fruttiferi, si rileva che l’art. 96 del TUIR ha introdotto per i soggetti IRES un particolare meccanismo di deducibilità degli interessi passivi con cui si prevede sostanzialmente che gli interessi passivi «sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati» e che «l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» (“ROL”) .<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Irap</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Per effetto del combinato disposto degli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 446/1997, l’IRAP si determina applicando la relativa aliquota proporzionale (attualmente pari, nella misura canonica, al 3,9%) ad una base imponibile costituita (fatte salve le specifiche esclusioni ivi indicate) dalla differenza tra «il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art. 2425 del codice civile».<br />Da quanto sopra, discende che i finanziamenti dei soci, ed in particolare gli interessi ai medesimi connessi, non influenzano la base imponibile IRAP, in quanto classificabili nella voce <b><span class="imUl"><i>C.17 – “Interessi ed altri oneri finanzari</i></span></b>, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelle controllanti” – del Conto economico.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Imposta di registro</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />L’imposta in argomento entra in gioco nell’ipotesi in cui il versamento del socio con obbligo di restituzione da parte della società avvenga mediante stipulazione di un contratto di mutuo nel quale in veste di mutuataria figuri una società commerciale. Nella predetta circostanza possono, infatti, configurarsi due fattispecie, che si differenziano per il fatto che il mutuante sia o meno un’impresa commerciale.<br />Nel primo caso (socio finanziatore imprenditore) la concessione del mutuo, come visto in precedenza, rappresenta un’operazione soggetta all’IVA, anche se esente ex art. 10 del DPR 633/1972, sicché il relativo contratto sconta l’imposta di registro, peraltro solo in caso d’uso, nella misura fissa di € 168.<br />Nella seconda fattispecie (socio finanziatore non esercente attività d’impresa) il contratto di mutuo è soggetto a registrazione nel termine fisso di venti giorni dalla stipula e sconta l’imposta proporzionale, nella misura del 3%, in base al disposto dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, concernente tutti gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». <br />Il descritto trattamento trova, però, <b><i>un’eccezione, </i></b>poiché nel caso in cui l’atto venisse posto in essere sotto forma di<b><span class="imUl"><i> corrispondenza commerciale</i></span></b>, l’imposta sarebbe dovuta solo in caso d’uso. <br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Codice Tributo</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />Per il versamento della ritenuta si utilizza il codice tributo 1030.</span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i><br />Aliquote Ritenute<br /></i></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 cf1 fs20">• a titolo di acconto nella misura del </span><span class="cf4 ff2 fs20"><b>20%</b></span><span class="cf1 ff2 fs20">, se il socio percipiente è fiscalmente residente nel territorio nazionale;<br />• a titolo d’imposta nella misura del </span><span class="cf4 ff2 fs20"><b>27% </b></span><span class="cf1 ff2 fs20">se il socio è risidente all’estero.<br />• </span><span class="cf4 ff2 fs20"><i>Nessuna ritenuta</i></span><span class="cf1 ff2 fs20"> se il socio finanziatore, persona fisica o giuridica, percepisce gli interessi nell’attività d’impresa. In questo caso gli interessi ricevuti sono a tutti gli effetti ricavi e, quindi, rientreranno a formare il reddito d’impresa.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Certificazione</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />La società invia al socio la certificazione della ritenuta, entro il 28 febbraio dell'anno dopo quello del pagamento degli interessi.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Modello 770</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />La società che ha trattenuto le ritenute deve compilare il quadro SF del modello 770 ordinario.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>ADEMPIMENTI FISCALI DEL SOCIO</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff2 cf1 fs20">Il socio persona fisica residente, che non detiene la partecipazione nell'ambito del reddito d'impresa, deve dichiarare gli interessi che percepisce nella propria dichiarazione dei redditi, utilizzando il rigo RL2, colonna 2, del modello <i>Unico persone fisiche</i>, scomputando dall'Irpef &nbsp;lorda la ritenuta trattenuta dalla società.<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>Iva</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff2 fs20">Se il socio finanziatore opera in regime di attività d’impresa, dovrà in ogni caso fatturare l’operazione. La relativa imposta non trova concreta applicazione, giacché <b><i>l’art. 10, comma</i></b></span><span class="ff2 fs20">, n. 1), del D.P.R. 633/72 prevede come esenti dall’imposta «<i>le prestazioni di servizi concernenti […] le operazioni di finanziamento</i></span><span class="ff2 fs20"> [..]».<br />Eventuali mutui, invece, concessi alla società da soggetti <i>non esercenti attività d’impresa</i></span><span class="ff2 fs20">, l’operazione è fuori dell’ambito di applicazione del tributo in esame, per mancanza del presupposto soggettivo richiesto dal combinato disposto dagli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972. &nbsp;<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf1 ff2 fs20">--------------------------------<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b><i>(1)</i></b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> Normativa per applicazione interessi società NON cooperative<br />Con riguardo alla misura degli interessi passivi che la società mutuataria si trova a dover corrispondere ai soci mutuanti, l’art. 45, comma 2, del TUIR, prevede che «per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto» e che «se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale» di cui all’art. 1284 c.c. E’ concessa la facoltà al Ministro dell’economia e delle finanze di modificare con cadenza annuale (entro il 15 dicembre), la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi e il tasso di inflazione registrato nell’anno.<br />Allo stato attuale (novembre 2013) è operante il D.M. 12 dicembre 2011che ha fissato il saggio legale di interesse al 2,5%. <br />------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b>LA MODULISTICA E' DELLA RIVISTA RATIO</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"> <br /><br />Fac simile di una proposta finanziamento soci fruttifero<br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Prposta.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: right;"><span class="ff2 cf1 fs20"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Accettazione.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff2 fs20"><br /><span class="cf4"><b>Mod. UNICO DEL SOCIO</b></span></span><span class="ff2 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><span class="cf0"><img class="image-3 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/740_socio_Interessi.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span><span class="cf4 ff2 fs20"><b>Mod. 730 socio</b></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-4 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/730_Interessi_prestito.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br />............<br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-5 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Mod_770_interessi.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf4 ff2 fs20"><b>Mod. F24 per pagamento Ritenuta su Interessi<br /><br /></b></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-6 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/F24_R_AC_Su_Int.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff2 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 17:23:59 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=66f7a2rl</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/66f7a2rl</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I VOUCHER]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=LAVORO"><![CDATA[LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_rox672h1"><p style="text-align: center;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b>CHE COS'È IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO</b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.<br />Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).<br />Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.<br />Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.<br /><br />Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /><b>VANTAGGI</b></span><span class="ff1 fs20"><br /><span class="cf4"><b>Per il committente</b></span></span><span class="ff1 fs20"><br />Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro,<br />senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.<br /><br /><span class="cf4"><b>Per il prestatore</b></span></span><span class="ff1 fs20"><br />Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.<br />È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.<br /><br /><b>IL 'COMMITTENTE'</b></span><span class="ff1 fs20"><br />I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale ­ possono essere:<br />famiglie;<br />enti senza fini di lucro;<br />soggetti non imprenditori;<br />imprese familiari imprenditori agricoli;<br />imprenditori operanti in tutti i settori;<br /> committenti pubblici<br /><br /><span class="cf4"><b>Attenzione</b></span></span><span class="ff1 fs20">. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.<br />L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.<br /><br /><span class="cf4"><b>SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO</b></span></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:<br />pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;<br />studenti nei periodi di vacanza, sono considerati studenti &quot;i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono &nbsp;&nbsp;possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.<br />Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):<br />a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;<br />b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;<br />c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;<br />Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno;<br />percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;<br />cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;<br />lavoratori in part-time;<br />i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;<br />altre categorie di prestatori;<br />inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini­ASpI e Mini­ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.<br />Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013). &nbsp;I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o ­ nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b><br />ATTIVITÀ LAVORATIVE</b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf1 ff1 fs20">In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.<br />Attenzione: Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per:<br />aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e ­ per l’anno 2013 ­ soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;<br />aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /><span class="cf4"><b>LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE</b></span></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare <b>5.000 € nette (6.666 € lorde) </b></span><span class="ff1 fs20">nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.<br />Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare<b><span class="imUl"> 2.000 € nette (2666 € lorde) </span></b></span><span class="ff1 fs20">per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.000 euro.<br />Per prestatori percettori di misure di <span class="imUl">sostegno al reddito i</span></span><span class="ff1 fs20">l limite economico è <b>di 3.000 euro nette </b></span><span class="ff1 fs20">complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde.<br />Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.<br /><br /><span class="cf4"><b>Attenzione</b></span></span><span class="ff1 fs20">: nel settore agricolo e per i committenti pubblici, il limite economico è di 5000 euro nette, nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.<br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff1 fs20"><b>OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE</b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 fs20">Prima dell’inizio dell’attività di lavoro occasionale accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.<br />La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.<br />Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro una sanzione.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 14:00:55 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=rox672h1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/rox672h1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[POS per i professionisti]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_08ffxxgc"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff0 fs20"><span class="cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/download.jpg"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20">Un detto famoso dei comunisti era quello che diceva pressappoco così: “<i>La religione è l'oppio dei popol</i></span><span class="ff1 fs20">i”.<br />Oggi si può affermare che lo stesso adagio ha cambiato oggetto: non sono più le sacre scritture, ma &nbsp;l’evasione fiscale.<br /><br />Su questo fenomeno ho scritto e riscritto diversi blog e chi mi segue, sa bene come la penso, per cui non mi dilungherò sullo specifico tema dell’evasione ma su delle considerazioni affini.<br /><br />Il governo dei professori, non sapendo da dove iniziare per mettere mano in questa scassata Italia, nel 2012 ha ritenuto propedeutico, per la risoluzione globale degli italici problemi, obbligare con decorrenza gennaio 2014 l’utilizzo del POS da parte &nbsp;dei professionisti.<br />L’alta e forbita motivazione: così si evita l’evasione fiscale!<br /><br />Idiozia più grande non poteva essere pensata!<br /><br />L’inutilità dell’installazione dei POS negli studi professionali per combattere l’evasione è la solita bufala da dare in pasto agli italioti, che come le scimmie, battono le mani senza capire il perché.<br /><br />Le situazioni possibili che possono verificarsi sono da inquadrare in base alla clientela di uno studio:<br />1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se la maggior parte è formata da imprese;<br />2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se la maggior parte è composta da privati.<br />Nel primo caso saranno le imprese a richiedere la fattura prima di pagare in considerazione anche del fatto che gli importi richiesti non sono di piccola entità (non siamo ancora arrivati al fruttarolo!). Le imprese normalmente pagano o con bonifico (stragrande maggioranza dei casi), o con assegno, e in rari casi con ricevuta bancaria. Per cui il pagamento è tracciato.<br /><br />Il secondo caso lo esemplifico con un esempio:<br />ad un avvocato fornito del suo bravo pos, si prospetta questa situazione: Onorario richiesto: 10.000 + Iva 2.100 euro + cap 400. Totale Onorario + Iva + CAP = €. 12.500,00. A questo punto, immancabilmente, il cliente chiede “è obbligatoria la fattura? ”<br />Il professionista dirà al suo cliente che la fattura è obbligatoria ma che se a non ha interesse si può evitare di farla per intero ad es: 7.000 in contanti e 1.000 con fattura. Il cliente fa un rapido conto e intuisce che se si fa fare la fattura per l’intero non avrà alcun un beneficio e il costo sarà di 12.500,00 euro secchi;<br />se optasse per il secondo caso il risparmio, immediato è di 2.000,00 euro di parcella oltre ad altri 2.200,00 tra &nbsp;iva &nbsp;e cap. Risparmio totale almeno 4.400,00 euro.<br /><br />Ora ditemi voi tra i due chi è l’evasore? Colui (cliente) che chiede e ottiene di non pagare l’iva per 2.100,00 euro o l’avvocato che avrà anch’egli un risparmio di imposta pari più o meno allo stesso valore dell’iva? <br />Per i repubblicones, i puri d’animo, per tutti quelli che straparlano di etica il cattivo-evasore da abbattere è, indubbiamente, l’avvocato. Il cliente? Poverino ha cercato di risparmiare. <br />Entrambi in ugual misura, però, hanno evaso! (il cliente un’imposta indiretta, il professionista una diretta).<br /><br />Il Pos? Resta li relegato in un cantuccio, a produrre polvere e commissioni per la banca!<br /><br />Dimostrata l’inutilità dell’istallazione di questo apparecchio per la lotta alla evasione si cercano di capire le vere motivazioni che sono sicuramente diverse da quelle propinateci.<br /><br />Si tenga presente che l’acquisizione di un POS ha dei costi non irrilevanti, soprattutto per i piccoli e medi studi. L’installazione implicherebbe una spesa media di cento euro, che va ad aggiungersi a un canone mensile che si aggira intorno ai trenta euro. In aggiunta su ogni transazione si arriverebbe a pagare una commissione che potrebbe addirittura superare il 3%. Sono costi, questi, che non frutterebbero né al professionista né al cliente, né tantomeno allo Stato, bensì solo alle banche che gestiscono il sistema.<br /><br />Queste menti bocconiane, ideatrici di quest’ulteriore insulsaggine, aduse a parlare di massimi sistemi, molto spesso con la erre moscia, (dà sempre un tono di raffinatezza) hanno concesso, ove ce ne fosse ancora bisogno di dimostrazione, la loro concreta, tangibile ed eterna amicizia ai banchieri!<br /><br /><b>PS:</b></span><span class="ff1 fs20"> A nessun genio govenativo viene in mente che se dovesse diventare operativa detta norma le parcelle aumenteranno come minimo dei costi sostenuti dai professionisti che saranno riversati, ovviamente, sulla clientela?<br /><br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 14:43:01 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=08ffxxgc</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/08ffxxgc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Contratto di Comodato]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_032279b5"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/contratti-copia.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="fs28 cf3 ff1"><b><i>Come registrare un contratto di comodato</i></b></span><b><i><span class="cf4 fs28 ff1"><br /><br /></span></i></b></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf4 ff1">La registrazione di un contratto di comodato d’uso di un immobile può avvenire presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esistente sul territorio dello Stato.<br />Predisporre il contratto in almeno due esemplari (uno sarà depositato presso l’Agenzia delle Entrate, l’altro sarà ritirato con gli estremi dell’avvenuta registrazione). <br /></span><span class="cf5 fs24 ff1"><b><i><br />Modalità operative:</i></b></span><span class="cf4 fs24 ff1"><br /><br /></span><span class="cf6 fs24 ff1"><b>1.</b></span><span class="cf4 fs24 ff1"> Essere in possesso di almeno due copie del contratto;<br /></span><span class="cf6 fs24 ff1"><b>2.</b></span><span class="cf4 fs24 ff1"> Per ognuno di essi applicare una marca da 16 euro (1 marca ogni 4 facciate da 25 righe)</span><span class="cf5 fs24 ff1"><b> (*):</b></span><span class="cf4 fs24 ff1"><br /></span><span class="cf6 fs24 ff1"><b>3</b></span><span class="cf4 fs24 ff1">. Compilare il Modello 69, relativo alla richiesta di registrazione. Tale modello oltre ad essere disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate ( attualmente al seguente indirizzo:</span><span class="cf7 fs24 ff1"> <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0bad0000460a48f8938edf51d5b740d9/modello+69_mod.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0bad0000460a48f8938edf51d5b740d9" target="_blank" class="imCssLink">Mod. 69</a></span><span class="cf4 fs24 ff1">) è anche scaricabile &nbsp;direttamente dal mio sito, in formato pdf editabile: </span><span class="cf7 fs24 ff1"><i><a href="http://www.studiorusso.eu/files/modello_69-e-Istruzioni.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Studio Russo Mod. 69</a></i>;</span><span class="cf4 fs24 ff1"><br /></span><span class="cf6 fs24 ff1"><b>4</b></span><span class="cf4 fs24 ff1">. Predisporre il versamento di </span><span class="cf6 fs24 ff1"><b>€. 168,00</b></span><span class="cf4 fs24 ff1">, relativo all’imposta di registro mediante</span><span class="cf8 fs24 ff1"><a href="http://www.studiorusso.eu/files/f23_editabile-Senza-Descr_codici.pdf" target="_blank" class="imCssLink"> modello F23</a></span><span class="cf4 fs24 ff1">utilizzando il codice tributo </span><span class="cf6 fs24 ff1"><b><i>109T</i></b></span><span class="cf4 fs24 ff1">. <br /></span><span class="cf6 fs24 ff1"><b>5</b></span><span class="cf4 fs24 ff1">. Depositare presso una qualsiasi Agenzia delle Entrate i contratti unitamente ad una ricevuta dell’F23 attestante il pagamento dell’imposta di registro e il modello 69. <br />---------------<br /></span><span class="cf6 fs24 ff1"><b><i>(*) ATTENZIONE</i></b></span><span class="cf4 fs24 ff1">: Le marche da bollo <b><i>non devono</i></b> portare una data successiva alla data della stipula del contratto di comodato, per cui, se, ad esempio il contratto è sottoscritto in data <b>10 maggio 2013</b>, le marche da bollo non devono superare il 10 maggio 2013.</span><span class="fs20 cf1 ff2"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 14:01:48 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=032279b5</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/032279b5</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parte Seconda - Il quadro RW]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_5qk4tgqy"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs20">Parte Due - Il quadro RW<br /><br /> &nbsp;Continua la disamina del quadro RW con evidenziate le risposte alle domande più frequenti.<br />L'obbligo di compilazione del modulo RW del modello UNICO PF è stato introdotto a seguito del D.L. n. 167/1990 e consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare il c.d. “monitoraggio fiscale” sugli &nbsp;investimenti all’estero e/o &nbsp;sui &nbsp;trasferimenti &nbsp;&nbsp;&nbsp;da, &nbsp;verso &nbsp;e &nbsp;sull’estero dei &nbsp;soggetti residenti fiscalmente in Italia.<br />Il modulo RW ha, quindi, una funzione informativa e non rileva al fine del calcolo del reddito imponibile e delle relative imposte.<br />Nella compilazione del quadro RW si deve considerare quanto indicato nel quadro RM con riferimento alla determinazione dell’IVIE (immobili all’estero) e dell'IVAFE (attività finanziarie all’estero) per il 2012.<br /><br />INDICE DELLE DOMANDE<br /><br />1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cosa si intende per “monitoraggio fiscale”?<br />2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come si assolve agli obblighi di “monitoraggio fiscale”?<br />3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se il contribuente non è tenuto a presentare il modello Unico, come può assolvere <br />obblighi relativi al “monitoraggio fiscale”?<br />4. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW?<br />5. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali soggetti sono soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW?<br />6. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come è composto il quadro RW?<br />7. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali investimenti devono essere indicati nel quadro RW?<br />8. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali sono le attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW?<br />9. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali sono i trasferimenti da indicare nel quadro RW?<br />10. Come devono essere valorizzati nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie estere.<br />11. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le attività già oggetto di scudo fiscale devono essere indicate nel quadro RW?<br />12. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come si coordina il Quadro RW con l'Ivie e l'Ivafe?<br /><br /></span><span class="cf3 ff1 fs20"> CASI RISOLTI</span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />1. Esempio pratico persona fisica residente in Italia che detiene all'estero un immobile tenuto a disposizione<br /><br />2. Esempio pratico persona fisica &nbsp;residente in &nbsp;Italia &nbsp;che &nbsp;detiene &nbsp;all'estero un &nbsp;immobile locato<br /><br />3. Esempio pratico persona fisica residente in Italia che detiene all'estero un c/c ed effettua un trasferimento dall'estero sull'estero<br /><br /></span><span class="cf3 ff1 fs20"><b>DOMANDE E RISPOSTE</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.1. &nbsp;COSA SI INTENDE PER “MONITORAGGIO FISCALE”?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.1. &nbsp;Gli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano i soggetti interessati (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, ad indicarli nella dichiarazione dei redditi. Questo consente il “monitoraggio fiscale”, da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli investimenti e delle disponibilità all’estero e dei correlati trasferimenti da, verso e sull’estero (cioè tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero).<br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b><i>D.2. &nbsp;COME SI ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI “MONITORAGGIO FISCALE”?</i></b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.2. &nbsp;Il contribuente che ha effettuato investimenti all’estero, detiene all’estero attività finanziarie o ha effettuato trasferimenti da e verso l’estero, assolve agli obblighi previsti in tema di “monitoraggio &nbsp;fiscale” &nbsp;&nbsp;&nbsp;attraverso &nbsp;la &nbsp;compilazione &nbsp;del &nbsp;quadro &nbsp;RW &nbsp;del &nbsp;modello &nbsp;Unico Persone Fisiche. Tale compilazione è obbligatoria se l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati e/o l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività estere di natura finanziaria detenuti al 31.12 supera l'importo di € 10.000.<br />La compilazione del quadro RW non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile, ma<br />esclusivamente ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.<br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.3. &nbsp;SE IL CONTRIBUENTE NON È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO UNICO, COME PUÒ ASSOLVERE GLI OBBLIGHI RELATIVI AL “MONITORAGGIO FISCALE”?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.3. &nbsp;&nbsp;Il contribuente che ha effettuato investimenti all’estero, detiene all’estero attività finanziarie o ha effettuato trasferimenti da e verso l’estero, ma che è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, deve comunque presentare il quadro RW unitamente al solo frontespizio del modello UNICO.<br /> <br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.4. &nbsp;QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br />R.4. Sono obbligati alla compilazione del quadro RW:<br />• le persone fisiche;<br />• gli enti non commerciali;<br />• le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;<br />• i residenti fiscalmente in Italia.<br />L’Agenzia delle &nbsp;Entrate, nella &nbsp;Circolare n. &nbsp;45/E/2012, ha &nbsp;precisato che &nbsp;sono &nbsp;obbligate anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo relativamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio di tale attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.<br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b><br />D.5. &nbsp;QUALI SOGGETTI SONO ESONERATI DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"> <br /><br />R.5. Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:<br />• gli enti commerciali e le società, ad eccezione delle società semplici;<br />• gli enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR;<br />• i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero (persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero);<br />• i c.d. lavoratori frontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel &nbsp;Paese &nbsp;in &nbsp;cui &nbsp;viene &nbsp;svolta &nbsp;l'attività &nbsp;lavorativa”. &nbsp;Al &nbsp;riguardo, &nbsp;l’Agenzia &nbsp;delle &nbsp;Entrate, &nbsp;nella Circolare n. 28/E/2011, ha precisato che l’esonero “si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso &nbsp;periodo &nbsp;d’imposta &nbsp;in &nbsp;cui &nbsp;per &nbsp;il &nbsp;lavoratore &nbsp;si &nbsp;è &nbsp;realizzata &nbsp;la &nbsp;condizione &nbsp;soggettiva &nbsp;di «frontaliere»”, condizione che, come chiarito nella Risoluzione 10.12.2010, n. 128/E, se il contribuente:<br />• è “frontaliero” al 31.12 “del periodo d’imposta di riferimento”;<br />• ha lavorato all’estero “per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco del medesimo anno, anche se non in maniera ininterrotta”.<br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.6. &nbsp;COME È COMPOSTO IL QUADRO RW?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.6. Il quadro RW è composto da tre sezioni:<br /><br />•<b> la Sezione I </b>riguarda i trasferimenti da e verso l’estero per causali diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria (c.d. “operazioni correnti”), effettuati attraverso NON residenti senza il tramite di intermediari residenti;<br /> <br />• <b>la Sezione II</b> riguarda gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta (le c.d. “consistenze di fine periodo”), da indicare distintamente per ciascuno Stato estero;<br />• <b>la Sezione III</b> è destinata ad accogliere i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso NON residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che le Sezioni II e III sono strettamente collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il caso del disinve stimento. In quest’ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento o l’attività estera in quanto ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.<br /> <br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.7. &nbsp;QUALI INVESTIMENTI DEVONO ESSERE INDICATI NEL QUADRO RW?<br /></b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br />R.7. &nbsp;Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta.<br />Queste &nbsp;attività &nbsp;vanno &nbsp;sempre &nbsp;indicate &nbsp;nella &nbsp;Sezione &nbsp;II &nbsp;del &nbsp;modulo &nbsp;RW &nbsp;in &nbsp;quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.<br />A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW:<br />• gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);<br />• gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);<br />• le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;<br />• gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero.<br />Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.<br /> <br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.8. &nbsp;QUALI SONO LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE DA INDICARE NEL QUADRO RW?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.8. &nbsp;&nbsp;Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.<br />Queste &nbsp;attività &nbsp;vanno &nbsp;sempre &nbsp;indicate &nbsp;nella &nbsp;Sezione &nbsp;II &nbsp;del &nbsp;modulo &nbsp;RW &nbsp;in &nbsp;quanto<br />potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:<br />• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);<br />• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, &nbsp;riporti, pronti contro termine e prestito titoli;<br />• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;<br />• metalli preziosi detenuti all’estero;<br />• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;<br />• forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;<br />• le polizze &nbsp;di &nbsp;assicurazione &nbsp;sulla &nbsp;vita &nbsp;e &nbsp;di &nbsp;capitalizzazione &nbsp;sempreché &nbsp;il &nbsp;contratto &nbsp;non &nbsp;sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;<br />• le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza, quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emesse in Italia o le quote di una Srl italiana.<br />Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno &nbsp;la disponibilità o la possibilità di movimentazione.<br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.9. &nbsp;QUALI SONO I TRASFERIMENTI DA INDICARE NEL QUADRO RW?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.9. &nbsp;&nbsp;L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.<br />I movimenti possono riguardare i trasferimenti:<br /><br />• dall’estero verso l’Italia;<br />• dall’Italia verso l’estero;<br />• tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (in tal caso, si parla di trasferimenti “sull’estero”).<br /> Tali trasferimenti devono essere indicati nella Sezione III del modulo RW, anche se al termine del periodo d'imposta (2012 nel caso di UNICO PF 2013) i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all’estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari. L'obbligo, inoltre, sussiste a prescindere dalla modalità con cui &nbsp;&nbsp;sono &nbsp;&nbsp;stati &nbsp;&nbsp;effettuati &nbsp;&nbsp;i &nbsp;&nbsp;trasferimenti &nbsp;&nbsp;(attraverso &nbsp;&nbsp;intermediari &nbsp;&nbsp;residenti, &nbsp;&nbsp;attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).<br />I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.<br />Poiché &nbsp;sono &nbsp;esonerati &nbsp;dalla &nbsp;compilazione &nbsp;della &nbsp;Sezione &nbsp;III &nbsp;i &nbsp;movimenti &nbsp;che &nbsp;nel &nbsp;corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, occorre specificare che in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto.<br />Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero, &nbsp;mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero.<br />Si ricorda che:<br />• non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta;<br />• devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti;<br />• non deve essere dichiarato l’incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all’estero).<br />In &nbsp;alcuni &nbsp;casi, anche &nbsp;i &nbsp;trasferimenti &nbsp;transfrontalieri &nbsp;effettuati &nbsp;per &nbsp;cause &nbsp;diverse &nbsp;dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per motivi di studio o di salute), devono essere indicati nella Sezione I del modulo RW sempreché l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a 10.000 euro. Tale obbligo, tuttavia, sussiste soltanto per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o i intermediari italiani.<br />Sono esclusi da tale ambito anche i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito.<br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.10. &nbsp;COME DEVONO ESSERE VALORIZZATI NEL QUADRO RW GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE?</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /><br />R.10. &nbsp;Con riferimento alla consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (il cosiddetto “costo storico”) maggiorato degli eventuali oneri accessori, quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Qualora &nbsp;il &nbsp;“costo &nbsp;storico” non &nbsp;sia &nbsp;documentabile, &nbsp;si &nbsp;deve &nbsp;riportare &nbsp;il &nbsp;valore &nbsp;del &nbsp;bene risultante da un’apposita perizia di stima.<br /> <br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.11. &nbsp;LE ATTIVITÀ GIÀ OGGETTO DI SCUDO FISCALE DEVONO ESSERE INDICATE NEL QUADRO RW?</b></span><b><span class="cf5 ff1 fs20"><i><br /></i></span></b><span class="cf1 ff1 fs20"><br />R.11. Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico (scudo fiscale), è previsto l’esonero definitivo dal modulo RW a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.<br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>D.12. COME SI COORDINA IL QUADRO RW CON L'IVIE E L'IVAFE?<br /></b></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br />R.12. A seguito del D.L. n. 201/2011, c.d. “Decreto Salva Italia”, sono state introdotte, a carico delle persone fisiche residenti in Italia che possiedono all'estero investimenti immobiliari e/o finanziari, due imposte &quot;patrimoniali&quot;: l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all'Estero) e l’IVAFE (imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero).<br />Per &nbsp;la &nbsp;determinazione di &nbsp;queste &nbsp;due &nbsp;imposte, il &nbsp;quadro &nbsp;RM &nbsp;del &nbsp;mod. &nbsp;UNICO &nbsp;PF &nbsp;2013<br />accoglie le seguenti 2 nuove Sezioni:<br /><br /><b>• Sezione XV A</b>, nella quale occorre indicare i dati necessari per determinare l’IVIE;<br /><b> Sezione XV B,</b> denominata “Imposta su attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011)” nella quale indicare i dati necessari per determinare l’IVAFE.<br /><br />L’art, 1 comma 518, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), oltre a stabilire la decorrenza dell'IVIE e dell'IVAFE dal 2012 anziché dal 2011, ha anche previsto che gli immobili detenuti all’estero soggetti all’Imposta sul valore degli immobili (IVIE) adibiti ad abitazione principale e quelli non locati NON sono soggetti ad IRPEF (effetto sostitutivo IVIE/IRPEF).<br />Per tali immobili, quindi, il reddito non va tassato in Italia e non deve essere compilato il<br />relativo quadro reddituale del modello UNICO PF (Quadro RL). Va, tuttavia, comunque compilato il quadro RW.<br />Negli altri casi, in cui non si ha un effetto sostitutivo IVIE/IRPEF (es.: immobili locati), come chiarito anche nella Circolare n. 13/E del 09.05.2013, restano valide le regole generali indicate dall'art. 70 del TUIR, il quale prevede che i redditi degli immobili situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, mentre quelli relativi ai fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare &nbsp;percepito &nbsp;nel &nbsp;periodo &nbsp;di &nbsp;imposta, &nbsp;ridotto &nbsp;del &nbsp;15% &nbsp;a &nbsp;titolo &nbsp;di &nbsp;deduzione forfetaria delle spese.<br />In particolare:<br />• se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è tassato nel Paese estero, occorre dichiarare nel quadro RL di UNICO PF 2013, rigo RL12, l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;<br />• se il reddito derivante dalla locazione è, invece, tassato nello Stato estero, occorre indicare:<br />l’ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’articolo 165 del TUIR.<br />Con riguardo ai c/c bancari ed ai libretti al risparmio detenuti all’estero:<br />per il quadro RW è previsto l’esonero oggettivo dalla compilazione qualora il contribuente abbia incaricato la banca estera di bonificare gli interessi maturati su un c/c italiano intestato al medesimo soggetto. Diversamente, va indicato il saldo al 31.12 se gli investimenti esteri risultano (alla stessa data) di ammontare complessivo superiore a € 10.000;<br />per la Sezion<b>e XV B del quadro RM</b>, l’IVAFE è stabilita, con riferimento al singolo c/c, nella misura fissa &nbsp;pari &nbsp;a &nbsp;€ &nbsp;34,20. &nbsp;L’imposta non &nbsp;è &nbsp;dovuta &nbsp;qualora &nbsp;il &nbsp;valore &nbsp;medio &nbsp;di &nbsp;giacenza &nbsp;è complessivamente non superiore a € 5.000.<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 09:11:28 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=5qk4tgqy</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/5qk4tgqy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parte Prima il quadro RW]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_97l7684v"><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf3 ff4"> &nbsp;</span><span class="cf4 ff5 fs24"><b><i><br /><br /></i></b></span><b><i><span class="fs28 cf4 ff5">PARTE UNO - IL QUADRO RW<br />(i soggetti obbligati ed esclusi, cosa e come dichiarare)<br /></span><span class="fs24 cf4 ff5"><br />Il quadro RW – Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero<br /></span></i></b></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">Il modulo contraddistinto dalla sigla </span><span class="cf4 fs24 ff5"><b><i>RW</i></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"> deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all’estero nonché le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2012, e l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno di importo complessivo <b><i>superiore a euro 10.000</i></b>. Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque, conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span><span class="cf5 fs24 ff5"><b>Il modulo RW non deve, inoltre, essere compilato:<br /></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;<br /><br />b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span><span class="cf4 fs24 ff5"><b><i>GLI INVESTIMENTI<br /></i></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero <b><i>indipendentemente</i></b> dall’effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta. A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali <b><i>cointestate</i></b>, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con <span class="imUl"><i>riferimento all’intero valore delle attività</i></span> (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza).<br />Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.<br />Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del modulo RW in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.<br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf4 ff5"><b><i>LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA<br /></i></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. <br />Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del quadro in oggetto in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.<br />A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:<br /> attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, &nbsp;le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);<br /> contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;<br /> contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;<br /> metalli preziosi detenuti all’estero;<br /> diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;<br /> forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;<br /> le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;<br /> le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una Srl italiana.<br /><br />Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.<br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf4 ff5"><b><i>VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">Con riferimento alla <b><i>consistenza</i></b> delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (il cosiddetto “costo storico”) maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.<br />Qualora il “costo storico” non sia documentabile si deve riportare il valore del bene risultante da un’apposita perizia di stima. <br /><br /></span><span class="cf4 fs24 ff5"><b><i>SCUDO FISCALE</i></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"><br />Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico l’esonero dal modulo RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.<br /><br /></span><span class="cf4 fs24 ff5"><b><i>I TRASFERIMENTI</i></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"><br />L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. <br />I movimenti possono riguardare i trasferimenti:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> dall’estero verso l’Italia;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> dall’Italia verso l’estero;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> &nbsp;tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti “sull’estero”).<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br />Quest’obbligo, da adempiere mediante la compilazione della Sezione III quadro RW, sussiste anche se al termine del 2012 i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all’estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).<br />I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.<br />Poiché sono esonerati dalla compilazione della Sezione III i movimenti che nel corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, occorre specificare che in caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, &nbsp;con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un disinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e l’ammontare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro.<br /><br /><b><i>Non devono</i></b> essere indicati i pagamenti <span class="imUl"><i>effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero</i></span> mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero. &nbsp;<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5">In entrambi i casi l’acquirente dovrà indicare nella Sezione II - &nbsp;RW la consistenza dell’investimento effettuato. <br />Con riferimento ai trasferimenti si ricorda che:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio <i>effettuati da altri soggetti</i> (es. il padre invia danaro al figlio che studia all’estero); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> non deve essere dichiarato l’incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un immobile sito all’estero). <br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br />In alcuni casi anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per <b><span class="imUl"><i>motivi di studio o di salute</i></span></b>), <b><i>devono</i></b> essere indicati nella Sezione I del modulo RW sempreché l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, <b>a 10.000 euro</b>.<br /><br />Tale obbligo tuttavia sussiste soltanto per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o i intermediari italiani. Sono esclusi da tale ambito anche i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, sempre nel limite massimo dei 10.000 euro.<br /><br /></span><span class="cf4 fs24 ff5"><b><i>MODALITÀ DICHIARATIVE</i></b></span><span class="cf3 fs24 ff5"><br />Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo deve essere presentato con riferimento all’intero anno solare. Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia. <br />Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2013 Persone fisiche, il modulo RW deve essere presentato unitamente a detto modello.<br />Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2013, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2013 Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il modulo RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730)<br /><br /></span><span class="cf5 fs24 ff5">Chi deve e come compilare la:<br /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf4 ff5"><b><i>SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso<br /></i></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br />La Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00.<br />Per ciascuna delle operazioni di trasferimento, indicare i seguenti dati:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nelle colonne 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l’operazione; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (la si trova nell’ APPENDICE delle istruzioni); &nbsp;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero; <br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 se denaro; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 se altro mezzo; <br /></span></p><ul><li><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione (99), rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 8, la data dell’operazione; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2012, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione. <br /></span></p></li></ul><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf4 ff5"><b><i>SEZIONE II - Investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5">Nella Sezione II indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria(in APPENDICE delle istruzioni ministeriali); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2012, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> &nbsp;nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf4 ff5"><b><i>SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero<br />ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012<br /></i></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br />Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che le Sezioni II e III sono strettamente collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il caso del disinvestimento. In quest’ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento o l’attività estera in quanto ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.<br /><br />In particolare, indicare:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” (in APPENDICE delle istruzioni ministeriali); &nbsp;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria(in APPENDICE delle istruzioni ministeriali);<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"> nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff5"><br />Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso l’Italia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell’intermediario italiano. <br />Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.<br /><br />Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione.<br /><br />Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.<br />Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.<br /><br /></span><span class="cf6 fs24 ff5"><i>Continua….<br />La seconda parte sarà pubblicata domani 2 luglio 2013 e comprende casi pratici con risposte alle domande più frequenti, esempi dichiarativi.<br /></i></span></p><p style="text-align: left;"><span class="fs24 cf3 ff6"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 10:02:49 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=97l7684v</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/97l7684v</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Decreto del Fare]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0704756d"><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf3 ff1"><b><i>LE PRINCIPALI NOVITÀ RIGUARDANTI IL DECRETO DEL FARE<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20 cf1"><br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/xx.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs20">Ha visto la luce il primo atto della gestione Letta. Oramai nel nostro Bel Paese i decreti non s’identificano più con la data, il numero e il tipo di documento (D.L. - D.Lgs - L. - D.M. ecc), ma essendo un Paese di ecclettici, abbiamo la necessità di inventaci titoli roboanti che racchiudono, anche, gli umori del legislatore di turno. E così dopo il Salva Italia, il Cresci Italia, e Decreto Sviluppo di nefasta memoria montiana, ora ci tocca sorbire il Decreto del Fare che si compone di 80 articoli e tocca un po’ tutto. Non è l’accetta che serve, ma in Italia, anche questo timido modo di operare è meglio del “tirare a campare” di andreottiana memoria.<br />Di seguito sono elencate alcune &nbsp;modifiche &nbsp;contenute nel Com. stampa n. 9 del 15 giugno 2013.</span><span class="cf4 ff1 fs20"><i> E' da tenere in consideraione che alla data odierna (19-06-2013) non è stato ancora emanato alcun decreto!<br /></i></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/1.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-3 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/2.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-4 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/3.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf1 fs20">Il decreto del fare ha innovato alcune situazioni in precedenza non disciplinate ovvero applicate con diversa formulazione.<br />E’ stato previsto che nel caso di accredito su conto corrente del debitore di somme dovutegli a titolo di stipendio, salario indennità concernenti il T.F.R., gli obblighi ricadenti sul terzo pignorato non si estendono alle somme ricevute ed accreditate all'ultimo emolumento riscosso allo stesso titolo.<br />Altra novità riguarda <b><i>la custodia dei beni mobili </i></b>che deve sempre essere affidata al debitore. Per il primo incanto devono trascorrere almeno trecento giorni dal pignoramento.<br />Infine con il 31 dicembre 2013, finisce definitivamente la riscossione da parte di Equitalia per conto dei Comuni, che si dovranno attrezzare in modo adeguato.<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>(1)</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"> &nbsp;</span><span class="fs24 cf4 ff1"><b><i>Attenzione:</i></b></span><span class="fs20 cf1 ff1"> La prima casa continua ad essere passibile, in ogni caso, di ipoteca se il debito supera i ventimila euro. L’ipoteca anche in questo caso è di fatto “inutilizzabile” per il semplice motivo che la fase esecutiva dell’espropriazione è bloccata dal decreto in oggetto. Per cui il proprietario - debitore finché abita nell'immobile non perderà tale diritto. I problemi nascono nel momento in cui il debitore decide di vendere ovvero il bene cade in successione ereditaria. In questa ipotesi sia il potenziale compratore sia l’erede troveranno l'immobile ipotecato con le conseguenze del caso.<br /></span><span class="cf4 fs20 ff1"><b><br />(2)</b></span><span class="cf1 fs20 ff1"> La espropriazione &nbsp;della prima casa è attuabile solo se risulta essere unico bene patrimoniale e NON deve essere accatastata A/8 e A/9.<br /><br /></span><span class="cf4 fs20 ff1"><b>(3</b></span><span class="cf1 fs20 ff1">) &nbsp;Art. 515 c.p.c.<br /> Cose mobili relativamente impignorabili<br />1. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.<br />2. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.<br />3. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. <br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:06:47 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=0704756d</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/0704756d</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Detrazioni fiscali.]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_43c44143"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/agevolazioni_fiscali_ristrutturazione_-_Cerca_con_Google.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20 cf0"><br /><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Detrazione_36-50_per_cento.pdf" class="imCssLink">Le detrazioni del 36 e 50% </a></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:23:26 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/43c44143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Per la PEC l'obbligatorietà è a senso unico.]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_dikuo8ed"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>PER LA PEC L’OBBLIGATORIETA’ E’ A SENSO UNICO<br /></i></b><br /></span></p><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Pec.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs20">Il 30 giugno prossimo si materializza, per le imprese individuali, l’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)<br />Con quest’ultima tipologia di soggetti si chiude il cerchio dell’universo imprenditoriale che deve essere dotato di tale nuovo sistema di “comunicazione”.<br />L’utilizzo informatico, innovativo dal punto di visto operativo, ha la peculiarità di trasmettere documenti e altro senza che ci si sposti dal proprio Ufficio e far “risparmiare” il costo della raccomandata.<br />Il legislatore, in sede di prima stesura della legge, pretese che TUTTE le aziende iscritte nelle locali CCIAA e negli Ordini professionali si dotassero di questo strumento per colloquiare oltre che tra loro anche e, soprattutto, con la Pubblica Amministrazione. <br />Un esempio di come i buoni principi siano sistematicamente travisati lo si sintetizza con un caso pratico.<br />In materia di contenzioso tributario il legislatore, in un primo tempo, richiese la necessità di riportare, all’interno del ricorso, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore pena la nullità del ricorso stesso. <br />Questa eccessiva penalizzazione è stata mitigata dall’art. 37 del dl n. 98/2011 che ora disciplina in modo diverso e propriamente con una sanzione pecuniaria l'omessa indicazione dell'indirizzo mail. Insomma si è passati dalla nullità dell’atto a un più prosaico introito maggiorato (non fa mai male incassare denari) di un importo pari al doppio del contributo unificato.<br />Il tutto sarebbe normale se le parti “in commedia” avessero pari dignità. La realtà dei fatti è completamente diversa.<br />Continuando nell’esempio di cui sopra, il professionista, invece, NON può inviare, tramite la propria PEC la documentazione riguardante il ricorso né alla commissione tributaria né, tantomeno, all’agenzia delle entrate.<br />Il difensore sarà costretto per depositare compiutamente il ricorso, o recarsi di persona (con aggravi di tempi e costi) ovvero spedire il tutto tramite doppia raccomandata A.R. (attenzione in “plico aperto” senza busta) alle preposte segreterie.<br />La beffa non finisce qui! La segreteria della Commissione tributaria, invece, invierà nella casella PEC del professionista la cartolina di fissazione d’udienza con tutte le conseguenze del caso.<br />Al mittente - Stato non importa sapere se quanto spedito telematicamente è stato effettivamente letto. Per &nbsp;legge il libello inviato equivale a una formale ed ineccepibile notifica! <br />Il legislatore, lungimirante, ha così sdoppiato le posizioni: l’Ufficio può inviare ciò che vuole con la sicurezza che comunque vada ha dalla sua parte la legge che lo tutela; per il cittadino - suddito, invece, vi è l'obbligo di essere attrezzato per ricevere ciò che gli viene inviato ma non può fare lo stesso nei confronti della P.A. Il legislatore, al suddito, gli ha riservato il privilegio di utilizzare il borbonico mezzo della raccomandata con A.R. sempre attuale ovvero presentarsi di persona!<br />Ci si chiede: se non si può spedire all’amministrazione pubblica la documentazione a cosa serve la PEC? La risposta è univoca e non può che contribuire negativamente e ulteriormente a far ritenere il nostro, un Paese ben lontano dalla civiltà, soprattutto con riferimento a quella anglosassone.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 10:10:46 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=dikuo8ed</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/dikuo8ed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Tra vilipendio e libertà di pensiero]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1m4f959r"><p style="text-align: justify;"><span class="fs28 cf3 ff1"> </span><span class="ff2 fs28 cf3"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs20 cf0 ff0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/arrabbiato.png"  title="" alt=""/></span><span class="fs28 cf3 ff2"><b><i>Tra vilipendio e libertà di pensiero</i></b><br /><br />In questi giorni i giornali e le televisioni riportano nelle loro prime pagine la notizia che la polizia postale sta cercando di individuare chi ha &quot;vilipeso&quot;, su i social network, il presidente della Repubblica. Il reato di vilipendio nasce già nel codice Zanardelli del 1889. Durante il periodo fascista fu non solo conservato come reato ma fu anche &quot;rafforzato &quot;considerandolo delitto contro la personalità dello Stato. In contrapposizione al vilipendio vi è La libertà di pensiero, che è un diritto riconosciuto in quasi tutte le moderne costituzioni democratiche. L'articolo 21 della nostra Costituzione prevede che &quot;ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. &quot; Ci si chiede: nel 2013 è ancora applicabile il reato di vilipendio? Qual è il confine che passa tra la possibilità di trovarsi in un aula di tribunale con quello di esprimere liberamente un proprio pensiero garantito? Tutti quelli che la pensano in modo “liberale” eliminerebbero tout court questo illecito perché è sicuramente in rotta di collisione sia con la realtà democratica di oggi sia con il dettato normativo. Chi offende un individuo, sia esso pubblico (vilipendio) che privato (offesa), potrà sempre essere giudicato per aver oltraggiato la reputazione, la rispettabilità della persona, ma continuare a differenziare &quot;l'onore&quot; del presidente della Repubblica con l'onore del comune mortale è fuori della realtà quotidiana e anacronistico con la realtà storica!<br />Qual è, allora, la differenza che passa tra la libertà di pensiero e l'offesa? Ci s’interroga: ebbene non si potrà mai parlar male di una persona? Se la domanda è posta in questi termini la risposta, non può essere che una sola: Non si può parlare male di nessuno!<br />Il diritto riguardante la libertà di parola, anche se costituzionalmente protetto, non deve ledere i diritti di altri soggetti. Si può contestare e asserire, anche animosamente, di non essere d'accordo, ad esempio, sul modus di operare di un giudice in un determinato procedimento; che in quella data condizione ci si poteva comportare in un modo totalmente diverso e via discorrendo. Entro questi termini sto esercitando una mia libertà di pensiero e nessuno putrà impedirmela; se invece dico che quel determinato inquirente non capisce nulla, che sta commettendo abusi, che è prevenuto allora rischio qualche querela proprio da parte di quel magistrato per averlo &quot;offeso&quot;. Si possono dire le stesse cose senza incappare nei rigori della legge, basta solo essere attenti a non diffamare l’altrui onore ovvero infamare chi riteniamo meritevole del nostro biasimo. Quanto fin qui esposto a maggior ragione vale per il reato tipico del vilipendio, che come già detto, andrebbe abrogato per il solo fatto che vi sono altre tipologie d’illeciti simili a questo.<br /></span><span class="ff1 fs28 cf3"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff3 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:41:46 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=1m4f959r</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/1m4f959r</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Grande fratello...italiano]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_68b6ont3"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/1984-Big-Brother.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Il GRANDE FRATELLO.... ITALIANO</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">Entro domani, 30 aprile 2013, alcuni soggetti &nbsp;italiani dovranno comunicare al Grande Fratello (dati e notizie ritenute rilevanti) per l'accertamento del reddito. Il motto &quot;Il Grande Fratello vi guarda&quot; ricorda incessantemente agli abitanti di questo ipotetico stato cosa? La sua superiorità assoluta nei confronti del popolo.<br />Il nostro “Big Brother”, invece, usa un basso profilo, non fa trapelare nulla per non farci &quot;incazzare &quot; ulteriormente, ma sappiate che siamo tutti sottoposti a controllo.<br />Tra meno di 24 ore dovranno essergli comunicate le seguenti nostre informazioni:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"><br /></span></p></li><li><p style="text-align: left;"><span class="cf4 ff2 fs20">dati dei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare relativi a qualsiasi tipologia di utenza (da parte delle compagnie telefoniche);<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"> dati dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas (da parte delle aziende e degli intermediari incaricati); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">informazioni desumibili dall'attività di smaltimento dei rifiuti urbani (da parte degli enti locali e delle società concessionarie che gestiscono il servizio); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">dati delle iscrizioni, variazioni o cancellazioni dagli Ordini professionali (da parte di questi ultimi); dati dei contratti di assicurazione (da parte delle compagnie di assicurazione); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">l'immatricolazione o la cancellazione di barche (da parte degli uffici marittimi e della sezione nautica degli uffici della motorizzazione civile); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">dati degli interessi passivi sui mutui agrari e fondiari (da parte degli operatori finanziari); <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche o altre entità residenti in un'altra nazione Ce; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">dati dei contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni pubbliche; <br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">dati degli assistiti che hanno versato contributi previdenziali e assistenziali (da parte degli enti previdenziali). <br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">A noi tocca rispettare la privacy con migliaia di firme da apporre, lucchetti ad archivi, password da cambiare periodicamente, con sanzioni che prevedono anche la reclusione se non osservi una delle decine delle schizofrenche prescrizioni; &nbsp;al grande fratello tutto è permesso per il bene supremo dello stato.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:13:42 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=68b6ont3</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/68b6ont3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una storia di ordinaria follia]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_95mo5769"><p style="text-align: left;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-2013-04-26-a-16.32.59.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff1 fs20">In questi giorni, in un qualsiasi studio di commercialista s’inizia a &quot;far di conto&quot;. Purtroppo non sono conti piacevoli, poiché bisogna calcolare le imposte, i contributi previdenziali, le addizionali e quant'altro prevede la caotica normativa fiscale italiana. Lo stress inizia nella consapevolezza che si può &quot;anche&quot; sbagliare, ma per l'inesorabile fisco italiano ciò non è previsto ovvero chi sbaglia paga e paga, oltre a quanto dovuto, sanzioni ed interessi per riparare l’offesa prodotta. E non finisce qui. I benpensanti radical chic starnazzeranno negli studi televisivi o i pennivendoli con etica superiore a tutti gli altri indicheranno con la sicumera tipica degli stupidi, che il male italiano è l'evasione, per cui nel nostro Bel Paese (sic) si è cornuti e mazziati.<br />I dati riportati nel prospetto di cui sopra fanno riferimento ad un imprenditore con 6 dipendenti che consegue un ricavo annuo di 600.000,00 euro paga 185.000,00 tra stipendi, contributi. &nbsp;Ha uno scoperto in banca di 50.000,00 euro sui quali tra commissioni ed interessi paga 9.000,00 euro.<br />Detraendo tutti i costi emerge un utile di 75.000,00. Il nostro sig. Rossi, chiede alla signorina dello studio un appuntamento per poter parlare &quot;con il dottore per capire quanto dovrà pagare di tasse&quot;. <br />Il conto che gli &nbsp;presento è quello riportato. Dovrà pagare 52.500,00 euro di balzelli vari. Il costo tributario per questo imprenditore, per il 2012 è pari al 70% dell’utile prodotto!<br />L'obiezione che ricorre più spesso è la seguente: ma io quei soldi non li ho incassati, ho fatto gli scontrini, ho emesso le fatture, ho sempre fatto ciò che mi dice, ma lei deve sapere che molti clienti non mi hanno ancora pagato e non so se l’incasserò mai quei danari. Lo guardo con commiserazione sapendo di essere impotente. Provo un senso di vergogna e nello stesso tempo di disgusto nel vedere il mio interlocutore sbiancarsi in viso. “Ma io tutti questi soldi non li ho, come faccio?” Il meschino non sa che se non paga alle scadenze previste, arriverà un libello color carta da zucchero con la dicitura Equitalia, che richiederà tutto il dovuto, con sanzioni, interessi, e aggi per aver scomodato quest’Ufficio a far di conto. “E se non pago? “ - “sarai un perseguitato finché non saldi il tuo salatissimo conto”.<br />Il mio senso di frustrazione aumenta nel dire queste cose, ma poiché anch’io ho una dignità, gli nascondo un’altra atroce verità: almeno per il momento non gli comunico che dovrà pagare oltre a quanto detto fino ad ora, ed entro il 30 novembre, il 90% dell’importo di cui sopra a titolo d’acconto. &nbsp;Come credete che questo piccolo imprenditore possa giudicare l’attuale classe politica italiana? Il nostro sig. Rossi, come può tollerare e giustificare chi riscuote decine di migliaia di euro al mese di pensione, pardon, di vitalizio per aver scaldato per decenni gli scranni parlamentari senza aver mai lavorato un’ora in vita sua o dare lavoro ai giovani se non promettendo posti pubblici (tanto paga pantalone) &nbsp;in cambio di voti?<br />Mi fermo qui perché in me aumenta quel senso di dignità e di vergogna che mi contraddistingue, in evidente contrapposizione con chi, di questi sentimenti non conosce l'esistenza e continuo nel nascondergli che deve sborsare ulteriori 500,00 euro per l'IMU, sulla sua casa che abita e sulla quale paga un mutuo di 7.000,00 euro annui per i prossimi 25 anni!<br />Giudicate voi. L'unica cosa che posso garantire sono i numeri e i valori riportati che sono, ahimè, drammaticamente reali.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 16:23:54 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=95mo5769</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/95mo5769</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Cedolare Secca]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/riepilogo-feed.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_v3zh9452"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/cedolare_secca_affitto_-_Cerca_con_Google_a5drgu69.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/CEDOLARE.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Come pagarla, a chi conviene.</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/x5feed.php" class="imCssLink">.</a></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:59:12 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/v3zh9452</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INPS Commercianti- Artigiani si va alla cassa]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Previdenza"><![CDATA[Previdenza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3ng073x7"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-4 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/INPS.png"  title="" alt=""/></span><span class="fs28 cf3 ff1"><b><i>Minimali e massimali per artigiani e commercianti</i></b></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fs24 cf5 ff1"><b><i>NORMATIVA<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf5 ff1 fs20">Con la circolare n. 24 del 08/02/2013 l'Inps ha riepilogato la disciplina per gli adempimenti contributivi di artigiani e commercianti.<br />Qui di seguito sono riepilogati i nuovi minimali INPS validi per il 2013:<br />o &nbsp;&nbsp;Minimale giornaliero: 47,07 €<br />o &nbsp;&nbsp;Minimale Annuo: 15.357,00 €<br />Il 2013 si caratterizza anche per un aumento delle aliquote previdenziale riepilogate nella seguente tabella:<br /></span><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-3 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/xx_6hadscuo.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf5 ff1 fs20">Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto é pari ad € 15.357,00. Pertanto i contributi calcolati sui redditi minimali saranno i seguenti:<br /><b>€ 3.347,59 per gli artigian</b>i, calcolato applicando il 21,75% di 15.357,00, &nbsp;(<b><i>4 rate da 836,91</i></b>);<br /><b>€ 3.361,41 per i commercianti</b>, calcolato applicando il 21,84% di 15.357,00, (<b><i>4 rate da 840,36</i></b>).<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>AGEVOLAZIONI</i></b><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf5 ff1 fs20">Resta confermata una riduzione per i coadiuvanti/coadiutori di</span><span class="cf6 ff1 fs20"><b><i> età non superiore ai 21</i></b></span><span class="ff1 fs20"> <span class="cf5">anni che pagano rispettivamente € 2.886,88 se artigiani (aliquota del 18,75%) ed € 2.900,70 se esercenti attività commerciale (aliquota del 18,84%).<br />Per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 sono dovuti i contributi, con le medesime aliquote, sino all’importo di € 45.530,00 annui. Per i redditi superiori a tale limite è stata confermata l’aliquota più alta di un punto percentuale. Quindi, a partire da € 45.530,01, le aliquote contributive che verranno applicate ad artigiani e commercianti saranno, rispettivamente, del 22,75% e del 22,84%, mentre per i loro coadiuvanti con età non superiore a 21 anni saranno, rispettivamente, del 19,75% e del 19,84%.<br /></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>AGGRAVANTI</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf5 ff1 fs20">Il massimale di reddito fissato per l’anno 2013 è invece di € 75.883,00 per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di € 99.034,00 per coloro che invece sono iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf5 ff1 fs20"><b><i>TERMINI</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf5 ff1 fs20">Termini per il versamento dei contributi, sono state confermate le</span><span class="ff1 fs20"> <span class="cf6"><b><i>4 rate dovute</i></b></span></span><span class="ff1 fs20"> <span class="cf5">sul minimale alle </span></span><span class="cf6 ff1 fs20"><b><i>scadenze del 16 maggio, del 20 agosto, del 18 novembre 2013 e del 17 febbraio 2014, </i></b></span><span class="cf5 ff1 fs20">mentre per i versamenti sulla quota di reddito eccedente il minimale i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013. <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:46:39 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=3ng073x7</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/3ng073x7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fare impresa in Italia]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_fr7i134t"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Uomo_Arrabbiato.jpg"  title="" alt=""/></span><span class="fs24 cf3 ff1"><b><i>LA STORIA DEL SIGNOR ROSSI<br />(imprenditore per caso)</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff1"><br />Questo post ha la finalità di evidenziare, molto succintamente, come l’imprenditore - contribuente italiano affronti quotidianamente la giungla fiscale - burocratica - finanziaria e essere anche additato al pubblico ludibrio come un turpe evasore. Assicuro tutti quelli che intendono leggere questo post, di non richiamare articoli, codici e codicilli. Ciò che leggerete è drammaticamente vero e succede quotidianamente a decine di migliaia di operatori economici.<br />E’ noto a tutti, salvo ai politici nostrani, che l’Europa in generale e l’Italia in particolare, sta attraversando da ormai alcuni anni uno dei periodi più neri dell’economia. Ogni giorno chiudono mediamente mille aziende il che vuol dire che almeno 1.500 famiglie ogni ventiquattro ore restano senza lavoro. Una mano consistente a questo sterminio ha contribuito a fornirla sicuramente il nostro ben amato Stato: come? Prima di tutto non pagando i suoi fornitori che vantano oltre novanta miliari di euro, poi, continuando a tassare e a sanzionare come se fossimo in pieno boom economico. Non capire le reali e drammatiche situazioni che si attraversano, vuol dire non capire nulla. Riporto la frase di un caro amico: l’Italia è un popolo di persone intelligenti governato da ignoranti!<br />Ciò che pensa il mio amico è spiegabile con un esempio reale. Il sig. Rossi dichiara un reddito di 51.000,00 euro al quale corrisponde un’imposta di € 15.700,00 e un’IRAP 2.000,00. Se questo sventurato contribuente ha dei dipendenti, l’odiosa Irap dovrà essere calcolata sul costo complessivo del personale, quindi sugli stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali. Ipotizzando un solo dipendente, non qualificato, il costo complessivo non sarà meno di 22/23.000 euro sul quale si dovrà pagare il 4% mediamente. Il risultato è di altre €. 860,00. <br />Se poi lo sventurato utilizza un qualsiasi tipo di affidamento bancario o comunque paga interessi passivi, anche questi importi sono assoggetti ad Irap e sempre nella misura del 4%. Non indico alcuna somma poiché è molto variabile. In ogni caso considerate questo banale principio che ispirò un genio della finanza che fu l’ex ministro Visco: più un’azienda è indebitata, più dipendenti lavorano più Irap si pagherà. Siamo l’unica nazione al mondo (sic), dove le imprese in presenza di perdita pagano le imposte. Per rendere chiaro il concetto ai meno addetti ai lavori: è come pagare un’altra tassa del 4% sull’importo delle spese relative al consumo di luce e gas per il privato cittadino. Con questo escamotage una ditta che chiude in perdita, in ogni caso, pagherà la tangente IRAP! <br />Le disgrazie per lo sventurato imprenditore non finiscono qui! Infatti, sul reddito di 51.000 euro c’è un altro avido ed esoso istituto che mette le mani in modo, ovviamente, invasivo per le esauste tasche: l’INPS. Bisogna foraggiare questo carrozzone per pagare chi è andato in pensione con i famosi quindici anni sei mesi e un giorno. Abbiamo decine di migliaia di pensionati che fanno capo a questa tipologia di soggetti e altre categorie cui devono eterna riconoscenza alle leggendarie menti eccelse di cui sopra. Per pagare miliardi di euro di pensioni, il misero sig. Rossi contribuisce a foraggiare l’Inps di 11.138,00 euro che è va ben oltre il 25% del suo reddito. &nbsp;Il carico erariale alla fine diventa (INPS+IRPEF+IRAP) di €. 30.000,00. Reddito disponibile 21.000 dagli iniziali 51.000. Incidenza statale:60%! <br />Questo esproprio è troppo in qualsiasi nazione civile, ma non in Italia. E’ risaputo che il ladro non si fida del suo compare anch’esso ladro. Le meningi matematiche che albergano nei ministeri interessati inventano, per complicare ulteriormente la vita al sig. Rossi, gli STUDI DI SETTORE che non sono altro che un modello razionale per accertare “induttivamente” il reddito partendo da una serie di costi e voci. Questo mostro giuridico, proprio perché tale, è stato blindato e fatto assurgere a dogma e non ammette la prova contraria alla sue assurdità! Il dato finale che ne scaturisce se è maggiore di quello dichiarato diventa automaticamente reddito accertabile con tutte le conseguenze del caso. Non vi spiego il calvario che attende l’esangue sig. Rossi in presenza di questa male augurata ipotesi. Credetemi è più semplice andare in via Crucis sul Golgota!<br />Credete che sia finito? Neanche per sogno. Il tragico è dietro l’angolo!<br />Il nostro pervicace e a questo punto masochista, sig. Rossi, non essendo riuscito ad intrupparsi nelle tranquille fila del pubblico impiego, diventato suo malgrado imprenditore dovrà vedersela con chi molto probabilmente lo perseguiterà. Nell’Italia dei demagoghi, dei nulla facenti, degli inetti, di chi prende decine di migliaia d’euro al mese senza aver mai lavorato un’ora nella loro inutile vita, ebbene in questo Paese si maltratta chi invece il lavoro lo esercita da mane a sera a fronte d’innumerevoli sacrifici. Dal cilindro magico i nostri governanti inventano: Equitalia. Una spa partecipata al 50% dall’Inps e dall’altro 50% dall’Agenzia Entrate con il compito di recuperare quanto vantato dai suoi due azionisti di riferimento.<br />Il sig. Rossi, purtroppo, anche per colpa del momento difficile che attraversa l’Italia, non ha i 30.000,00 euro per pagare i balzelli. Da questo momento è iscritto d’Ufficio nella lista degli evasori. I tromboni nei salotti televisivi diranno che è tutta colpa dell’evasione e, quindi, degli evasori e amenità del genere. La loro superficialità ovvero la loro enorme e in commisurata ignoranza non fa distinguere chi dichiara un reddito da chi il reddito non lo dichiara affatto! Per i benpensanti, per i moralmente onesti, quelli che si riempiono la bocca della parola “etica”, tanto di moda nei salotti radical chic, ebbene per questi immacolati a senso unico, non vi è alcuna differenza: sono tutti, e allo stesso modo, evasori! E allora dagli all’untore: il sig. Rossi va perseguito! Chi ci pensa? Ecco scendere in campo sua maestà: Equitalia. Da questo momento il disgraziato inizierà un’odissea che il vero Odisseo neanche può sognare.<br /> Prima di tutto l’Agenzia delle Entrate, sentendosi offesa per l’onta subita nel non aver ricevuto quanto si aspettava alla data, punisce subito questo sovversivo appioppandogli una sanzione del 30% e, per la perdita di valore del suo credito, chiede a titolo d’interessi il 2,5% su base annua. Poiché tra il pagamento e l’invio da parte dell’Agenzia Entrate ad Equitalia passano in media 18 mesi, gli interessi sono oltre i 1.000,00 che aggiunti ai 9.000,00 di sanzioni si raggiunge la somma di 40.000,00. Credete che sia finita? Ma stiamo scherzando? Il masochismo del sig. Rossi è messo a dura prova: deve pagare anche chi gli richiede in modo brutale i soldi! Difatti, il meschino, per aver disturbato sua santità Equitalia, dove corrispondergli un emolumento che è pari al 9% del suo debito: tradotto in soldoni altri 2.700,00 euro. Il libello, che sarà notificato allo sfortunato imprenditore, di un bel colore azzurro tenue, conterrà l’intimazione di pagare la modica cifra di 42.700,00 euro, nel giro di 60 giorni. Per dare sacralità, le scartoffie sono fatte assurgere al rango di titolo esecutivo con tutti gli effetti e le conseguenze che ne derivano.<br />In presenza del un titolo esecutivo &nbsp;chi dovrà escutere quanto in esso reclamato? Naturalmente chi ha per statuto questo compito: Equitalia. Il sig. Rossi è il proprietario dell’immobile dove vive? s’ipoteca; non ha l’immobile? si opera il fermo macchina? non ha l’auto, si terrà monitorato per i prossimi anni non sia mai che acquisti qualcosa o lavori per qualcuno che subito si avventerà con tutte le armi messegli a disposizione. In pratica il povero sig. Rossi vivrà sempre con il terrore fino a quando non soddisfarà il suo debito che nel frattempo si sarà duplicato ovvero triplicato.<br />In questo scassato Paese, con le aberrazioni dette, quale industriale straniero è disposto a investire un euro? I nostri fantasiosi governanti non si rendono conto che solo nell’ultimo periodo sono state de localizzate oltre 7.000 aziende che hanno prodotto circa un milione e trecentomila posti di lavoro all'estero! <br />La paurosa miopia della nostra classe politica dimostra anche la loro insipienza in materia macro economica. La casalinga di Voghera avrebbe capito, molto prima dei nostri inutili governanti, che la cessazione di decine di migliaia d’aziende porta alla naturale conseguenza di non incassare più milioni di euro per mezzo del famoso F24.<br />Per chi non conosce questa sigla (F24) si avverte che non è il nome di un misterioso aereo a reazione ma più semplicemente è un modello anch’esso di un bel colore azzurro tenue, tramite il quale le imprese mensilmente pagano tutto il pagabile (imposte, contributi, balzelli vari) direttamente nelle casse dello Stato che a sua volta li gira per pagare: stipendi, pensioni, la casta politica con i loro privilegi assurdi e tutto ciò che serve al funzionamento della nazione.<br />Chi dirige questo strano Paese, invece, non capisce cose elementari. Di questo passo non ci saranno più aziende o saranno talmente poche che i loro versamenti mensili saranno insufficienti a mantenere la complessa macchina statale, con la logica conseguenza di applicare una riduzione drastica sulle spese del personale, sulle spese della sanità, &nbsp;sulla scuola, sugli investimenti, sulla ricerca, sui trasporti, sulla difesa….<br />Infine abbiamo avuto anche la “fortuna” (sic) di essere amministrati dai così detti tecnici. E’ stato l’ultimo disastro che poteva capitarci. Essi hanno operato giusto il contrario aumentando le accise, l’aliquota Iva, istituito l’IMU, aumentato in modo assurdo la rigidità nell’assumere il personale dipendente. Il risultato? Diminuzione del gettito fiscale, aumento della disoccupazione, aumento del debito pubblico, generale impoverimento della nazione, chiusura di decine di migliaia di aziende.<br />Il rimedio è molto semplice ma irrealizzabile: capo del governo una persona normale! La politica cialtrona, confusionaria, auto referenziata deve sparire per i prossimi 30 anni. Chi avrà il compito di governare dovrà lasciare libertà d’impresa, ABOLIRE la burocrazia, istituire una politica fiscale snella ed equa, senza avere l’oppressione che oggi è pari all’abbraccio del pitone che stritola tutto nelle sue spire. Solo così l’Italia tornerà a essere una delle prime nazioni al mondo, viceversa c’è il declino industriale già pericolosamente iniziato, l’impoverimento generale della nazione, un debito pubblico destinato a crescere sempre di più fino a raggiungere il default. E’ questo che si vuole?<br /></span><span class="cf4 fs24 ff1">PS</span><span class="cf3 fs24 ff1"> Ho dimenticato di dire che al sig. Rossi saranno notificate anche le sanzioni e gli interessi per altri 12.000, 00 reclamati dall'Inps. <br /></span><span class="fs20 cf1 ff2"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:58:02 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=fr7i134t</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/fr7i134t</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Italia della burocrazia]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_z7if067l"><p style="text-align: justify;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Burocrazia.png"  title="" alt=""/></span><span class="fs24 cf3 ff1">In un mio precedente blog (L'equivoco nasce dall'inizio), mettevo in evidenza alcune anomalie che emergono leggendo ed applicando i dettami della carta costituzionale.<br />E’ inutile ripetere che questo nostro Paese si nutre, vive e prolifera di burocrazia. Le piccole e medie imprese sono schiacciate dal peso di questo moloch che, ogni anno, grava su di loro per 23,1 miliardi di euro. Lo ha affermato la Cgia di Mestre: attraverso uno studio ha stimato che ogni azienda italiana con meno di 250 dipendenti subisce un onere medio annuo pari a 5.269 euro.<br />Secondo <b><i>Karl Emil Maximilian Webe</i></b>r, che è considerato uno dei padri fondatori dello studio moderno della sociologia e della pubblica amministrazione indica il termine burocrazia come il &quot;potere degli uffici&quot; (dal francese bureau): un potere (o, più correttamente, una forma di esercizio del potere) che si struttura intorno a regole impersonali ed astratte, procedimenti, ruoli definiti una volta per tutti e immodificabili dall'individuo che ricopre temporaneamente una funzione.<br />Nel Bel Paese la sua nascita la si può datare fin dal I° sec d.c. con l’imperatore Claudio - che apportò una sostanziale novità rispetto al tradizionale accentramento del potere politico nelle mani del Senato, mediante un progressivo svuotamento dei poteri di quest'ultimo a beneficio della nuova classe.<br />Questa breve introduzione storico - sociale dimostra che dall’imperatore Claudio ai giorni nostri la burocrazia, per colpa di una classe politica sempre più inetta e sciatta, usa solo a tutelare e ad aumentare in modo esponenziale i propri privilegi ha abdicato, a favore dei “grands commis” di stato, la loro funzione.<br />Ogni Ente o Ufficio pubblico ha dirigenti, funzionari, impiegati, uscieri. Il legislatore sempre più nel pallone, legifera in modo convulso e sconclusionato perché distante anni luce dalla realtà quotidiana. Prevede sanzioni pecuniarie che sono il più delle volte vere e proprie estorsioni.<br />In ogni nazione civile, ma soprattutto in quelle anglo sassoni, è il pubblico al servizio del cittadino, in Italia è l’esatto contrario. In quei Paesi se il pubblico ministero, o il pubblico funzionario sbaglia è “licenziato” in Italia è promosso o quanto meno continuerà a fare macelli.<br />Cosa succede a quel solerte funzionario erariale che accerta un maggior reddito che poi non è confermato dalla magistrato di turno? Nulla. Al contribuente, invece, costa anni di peregrinaggi, anticipi di parcelle, anticipi d’imposta a prescindere (!), umiliazioni, per poi alla fine essere riconosciuto “non evasore”. Chi ringraziare di tutto questo? Penso che ognuno di voi ci arrivi da solo.<br />E lo stesso vale per quel PM, che sull’onda dei mass media, arresta il potente di turno salvo poi, l’inquisito, essere completamente scagionato se non addirittura in istruttoria. Chi lo ripaga di tutte le disavventure umane, finanziarie, affettive subite? Ci si chiede perché il chirurgo è inquisito se è dimostrata la sua imperizia mentre il magistrato che arresta chi non avrebbe dovuto esserlo non subisce lo stesso trattamento. Il bello è che nelle aule dei tribunali pomposamente emerge la &nbsp;dicitura: “La legge è uguale per tutti”<br />Su quanto appena detto mi riservo di ritornarci in un prossimo blog.<br />Tutto ciò è figlio della burocrazia. Questo cancro è maggiore nel sud del pianeta. I motivi sono dei più disparati. La sopravvivenza di questo moloch permette a milioni d’individui di trarre sostentamento. La maggior parte dei politici nostrani, mestieranti di professione, creano false necessità per giustificare l’istituzione di nuovi organismi che dovranno avere a loro volta dirigenti, funzionari, impiegati, segretarie, uscieri….Tanti dipendenti tanti voti di ringraziamento. Il problema si accentua se si considera che una larghissima fetta non ha le competenze dovute né la specifica preparazione che il mondo globalizzato pretende.<br />La linfa vitale per la sopravvivenza “burocratica” è naturalmente foraggiata dalla politica. In Italia si legifera in modo disordinato, migliaia di norme molto spesso in contraddizione tra di loro, cervellotiche leggi (invito chi ha la pazienza a leggere una norma fiscale agevolativa - e interpretare rebus di questo tipo: se il reddito è inferiore al 10% del reddito presunto maggiorato degli importi di cui ….. e ancora: il tutto dovrà essere supportato da idonea documentazione che comprende una caterva di documenti che, a loro volta dovranno essere “conservati &nbsp;ed esibiti su semplice richiesta&quot; dell’ente accertatore! Per il burocrate la richiesta da fare è semplice (se no si stanca troppo), per il suddito è, come visto, tutt'altra storia.<br />Ai tempi del ragioneria un mio professore di diritto invitava noi studenti a leggere la sera, prima di addormentarci, un articolo del codice civile per apprendere il dono della sintesi. Oggi provate a leggere lo stesso codice (del 1942) che dopo settant’anni di modifiche e aggiunte gli è rimasto solo il titolo “ R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile”. Il contenuto in larghissima parte è stato modificato, integrato, abrogato, insomma è diventato un libro da rebus.<br />Così com’è ora strutturata, l’Italia non potrà mai essere competitiva e, fin quando ci sarà questa forma arcaica di stato dove una parte dei cittadini (burocrati) frena e ostacola con leggi e leggine il normale svolgimento di qualsiasi attività economica nulla di buono potrà essere partorito.<br />Speculare ai burocrati vi è la parte (produttiva del Paese) che con il loro lavoro e il pagamento delle tasse, imposte, contributi, canoni, bolli, marchette e balzelli vari pagano gli stipendi a chi li frena.<br />Finché ci sarà questa dicotomia si farà poca strada e prima o poi il sistema collasserà, tutto sarà azzerato e solo allora riavremo un nuova primavera. Spero solo di poterla vedere.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:07:03 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=z7if067l</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/z7if067l</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lotta contro i ritardi di  pagamento nelle transazioni commerciali.]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_7o03ecs4"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Clessidra.png"  title="" alt=""/></span><span class="fs24 cf3 ff1"><b><i>LA NUOVA NORMATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIAL</i></b>I<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="fs24 cf3 ff1"><br />Il decreto legislativo n. 192 del 09/11/12 stabilisce che, dal 1° gennaio 2013, &nbsp;“i contratti, comunque &nbsp;denominati, tra imprese ovvero &nbsp;tra &nbsp;imprese &nbsp;e &nbsp;pubbliche &nbsp;amministrazioni, &nbsp;che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o &nbsp;la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” devono essere pagati normalmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle &nbsp;merci &nbsp;o &nbsp;dalla data di prestazione dei servizi, trascorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora.<br />ESCLUSIONI<br />non &nbsp;trovano &nbsp;applicazione alle predette norme:<br />a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte &nbsp;a &nbsp;carico &nbsp;del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;<br />b) pagamenti effettuati &nbsp;a &nbsp;titolo &nbsp;di &nbsp;risarcimento &nbsp;del &nbsp;danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;<br /><b><i>SPECIFICAZIONI DEI TERMINI USATI</i></b><br />Il legislatore ha chiarito, nel contesto normativo, le voci usate. Vediamo quali sono e come sono state individuate:<br />§ &nbsp;le &quot;transazioni commerciali&quot;: sono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero &nbsp;tra &nbsp;imprese &nbsp;e &nbsp;pubbliche &nbsp;amministrazioni, &nbsp;che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o &nbsp;la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”;<br />§ &nbsp;la &quot;pubblica &nbsp;amministrazione&quot;: sono le amministrazioni &nbsp;di &nbsp;&nbsp;cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, &nbsp;n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto &nbsp;legislativo 12 aprile 2006, n. 163;<br />§ &nbsp;&quot;imprenditore&quot;: è ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;<br />§ &nbsp;&quot;interessi &nbsp;moratori&quot;: sono gli interessi &nbsp;legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese.<br />Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi &nbsp;legali di &nbsp;mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti &nbsp;di concordare &nbsp;un &nbsp;tasso &nbsp;di &nbsp;interesse &nbsp;diverso, &nbsp;nei &nbsp;limiti &nbsp;previsti dall'articolo 7.<br />§ &nbsp;&quot;interessi legali di mora&quot;: sono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad &nbsp;un &nbsp;tasso &nbsp;che &nbsp;è pari &nbsp;al &nbsp;tasso &nbsp;di &nbsp;riferimento maggiorato di otto punti percentuali;<br />§ &nbsp;&quot;tasso di riferimento&quot;: è il tasso di interesse applicato &nbsp;dalla Banca &nbsp;centrale &nbsp;europea &nbsp;(BCE) alle &nbsp;sue &nbsp;più &nbsp;&nbsp;recenti &nbsp;&nbsp;operazioni &nbsp;&nbsp;di rifinanziamento principali. Il tasso di riferimento è così determinato:<br />a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;<br />b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. E’ il Ministero dell'economia e delle finanze che darà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella &nbsp;Gazzetta &nbsp;Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto &nbsp;giorno &nbsp;lavorativo &nbsp;di &nbsp;ciascun semestre solare.<br />§ &nbsp;&quot;importo dovuto&quot;: è la somma che doveva essere &nbsp;pagata entro il termine contrattuale o &nbsp;legale &nbsp;di &nbsp;pagamento, &nbsp;comprese &nbsp;le imposte, i dazi, le tasse o &nbsp;gli &nbsp;oneri &nbsp;applicabili &nbsp;indicati &nbsp;nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»<br /><b><i>DECORRENZA INTERESSI: REGOLA GENERALE</i></b><br />L’art. 4 del decreto prevede che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.<br />Ai &nbsp;fini &nbsp;della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:<br />a) &nbsp;&nbsp;trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della &nbsp;fattura &nbsp;o &nbsp;di &nbsp;una &nbsp;richiesta &nbsp;di &nbsp;pagamento &nbsp;&nbsp;di &nbsp;&nbsp;contenuto equivalente. Non hanno &nbsp;effetto &nbsp;sulla &nbsp;decorrenza &nbsp;del &nbsp;termine &nbsp;le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;<br />b) &nbsp;&nbsp;trenta giorni dalla data di ricevimento delle &nbsp;merci &nbsp;o &nbsp;dalla data di prestazione dei servizi, quando &nbsp;non &nbsp;è &nbsp;certa &nbsp;la &nbsp;data &nbsp;di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;<br />c) &nbsp;&nbsp;&nbsp;trenta giorni dalla data di ricevimento delle &nbsp;merci &nbsp;o &nbsp;dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve &nbsp;la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;<br />d) &nbsp;&nbsp;trenta giorni dalla data dell'accettazione &nbsp;o &nbsp;della &nbsp;verifica eventualmente &nbsp;previste &nbsp;dalla &nbsp;legge &nbsp;o &nbsp;dal &nbsp;&nbsp;contratto &nbsp;&nbsp;ai &nbsp;&nbsp;fini dell'accertamento della conformità della merce o &nbsp;dei &nbsp;servizi &nbsp;alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura &nbsp;o &nbsp;la richiesta equivalente di pagamento in epoca &nbsp;non &nbsp;successiva &nbsp;a &nbsp;tale data.<br /><b><i>ECCEZIONI APPLICAZIONE INTERESSI</i></b><br />Nelle transazioni &nbsp;commerciali tra imprese le &nbsp;parti &nbsp;possono pattuire un termine per il &nbsp;pagamento &nbsp;superiore &nbsp;al comma &nbsp;2. Per termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai &nbsp;sensi &nbsp;dell'articolo7, devono essere pattuiti espressamente. &nbsp;La clausola relativa &nbsp;al termine deve essere provata per iscritto.<br />Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo &nbsp;espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto, quando ciò sia &nbsp;giustificato &nbsp;dalla &nbsp;natura &nbsp;o &nbsp;dall'oggetto &nbsp;&nbsp;del contratto &nbsp;o &nbsp;dalle &nbsp;circostanze &nbsp;esistenti &nbsp;al &nbsp;momento &nbsp;della &nbsp;&nbsp;sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 &nbsp;non &nbsp;possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa &nbsp;al &nbsp;termine deve essere provata per iscritto.<br />I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:<br />a) per le imprese pubbliche &nbsp;che &nbsp;sono &nbsp;tenute &nbsp;al &nbsp;rispetto &nbsp;dei requisiti di trasparenza di cui al decreto &nbsp;legislativo &nbsp;11 &nbsp;novembre 2003, n. 333;<br />b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza &nbsp;sanitaria &nbsp;e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.<br />Resta ferma la facoltà delle parti &nbsp;di &nbsp;concordare &nbsp;termini &nbsp;di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il &nbsp;risarcimento &nbsp;previsti &nbsp;dal presente decreto &nbsp;sono &nbsp;calcolati &nbsp;esclusivamente &nbsp;sulla &nbsp;base &nbsp;degli importi scaduti.»<br />Resta ferma la facoltà delle parti di &nbsp;concordare &nbsp;termini &nbsp;di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il &nbsp;risarcimento &nbsp;previsti &nbsp;dal decreto &nbsp;sono &nbsp;calcolati &nbsp;esclusivamente &nbsp;sulla &nbsp;base &nbsp;degli importi scaduti.»<br /><b><i>CASI PARTICOLARI</i></b><br />Quando è prevista &nbsp;una &nbsp;procedura &nbsp;diretta &nbsp;ad &nbsp;accertare &nbsp;la conformità della merce o dei servizi &nbsp;al &nbsp;contratto &nbsp;essa &nbsp;non &nbsp;può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della &nbsp;consegna della &nbsp;merce &nbsp;o &nbsp;della &nbsp;prestazione &nbsp;del &nbsp;servizio, &nbsp;salvo &nbsp;che &nbsp;&nbsp;sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente &nbsp;iniquo &nbsp;per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve sempre essere provato per iscritto.<br /><b><i>RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUERO</i></b>. <br />L’art. 6 del decreto specifica che nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche &nbsp;al &nbsp;rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme &nbsp;non &nbsp;tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento &nbsp;del danno. &nbsp;E' fatta &nbsp;salva &nbsp;la &nbsp;prova &nbsp;del &nbsp;maggior &nbsp;danno, &nbsp;che &nbsp;&nbsp;può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»<br />L’Art. &nbsp;7 disciplina i casi di (Nullità). <br />Le clausole &nbsp;relative &nbsp;al &nbsp;termine &nbsp;di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a &nbsp;qualunque &nbsp;titolo &nbsp;previste &nbsp;o &nbsp;introdotte &nbsp;nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339(1) e 1419(2), secondo comma, &nbsp;del codice civile. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra &nbsp;cui &nbsp;il &nbsp;grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, &nbsp;la &nbsp;natura &nbsp;della &nbsp;merce &nbsp;o &nbsp;del &nbsp;servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi &nbsp;per &nbsp;derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di &nbsp;pagamento &nbsp;o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per &nbsp;i &nbsp;costi di recupero.<br />Si considera gravemente &nbsp;iniqua &nbsp;la &nbsp;clausola &nbsp;&nbsp;che &nbsp;&nbsp;esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. <br />Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione &nbsp;è nulla &nbsp;la &nbsp;clausola &nbsp;&nbsp;avente &nbsp;&nbsp;ad &nbsp;&nbsp;oggetto &nbsp;&nbsp;la predeterminazione o la &nbsp;modifica &nbsp;della &nbsp;data &nbsp;di &nbsp;ricevimento &nbsp;della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.<br />E’ specificato, inoltre, al comma 1, la lettera &nbsp;a) &nbsp;dell'articolo 8 &nbsp;che il giudice deve “accertare la grave &nbsp;iniquità, &nbsp;ai &nbsp;sensi &nbsp;dell'articolo &nbsp;7, le condizioni generali concernenti il &nbsp;termine &nbsp;di &nbsp;pagamento, &nbsp;il saggio degli interessi moratori o il &nbsp;risarcimento &nbsp;per &nbsp;i &nbsp;costi &nbsp;di recupero e di inibirne l'uso.»<br /><br />Castelfranco Emilia (MO) 22 gen. 13<br />-------------------------------------<br />(1)Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla &nbsp;legge &nbsp;[o &nbsp;da norme corporative],sono di diritto inseriti &nbsp;nel &nbsp;contratto, &nbsp;anche &nbsp;in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.<br />(2)La nullità di singole clausole non importa &nbsp;la &nbsp;nullità &nbsp;del &nbsp;contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 17:14:57 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=7o03ecs4</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/7o03ecs4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Considerazioni sull'uso del contante]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_d53030b7"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/befera.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL CONTANTE.<br /></i></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20"><br />I politici nostrani hanno imparato che profferendo la taumaturgica frase “lo vuole l’Europa”, infilano nelle leggi nostrane di tutto, facendosi scudo dell’Europa (non avendo il coraggio “elettorale” di esporsi mettendoci il loro bel faccione).<br />Uno dei casi di cui sopra è la legge che impone la limitazione dell’uso del contante alla ridicola somma di euro 1.000,00.<br />Non è intendimento tediare il lettore con articoli e commi, c’è solo da dire che la limitazione all’uso del contante nacque (1991) per contrastare il riciclaggio di denaro “sporco”. <br />Altre nazioni come la Germania e l’Olanda NON hanno posto alcun limite all’utilizzo del contante. &nbsp;La Gran Bretagna: nessun limite, ma da poco tempo per le operazioni tra privati ha vietato l’uso della banconota da 500 sterline - il Belgio ha vietato l’uso del contante per importi superiori a Euro 15.000,00 (1). &nbsp;<br />Non si capisce perché l’Italia sempre ultima nel recepire le normative europee (condannata per ciò tantissime volte, l’ultima condanna risale a pochi giorni fa e fa riferimento &nbsp;all’ indecente sovraffollamento delle carceri), in questa circostanza si è dimostrata la più restrittiva di tutte le altre nazioni.<br />Il fine che si propone l’UE è di combattere la criminalità organizzata. In Italia, invece, all’epoca del trio Prodi-Bersani-Visco l’allora ministro delle Finanze (Visco) aggiunse, all’art. 36 il comma sei: “I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.”<br />Questo piccolo e apparente insignificante comma, contrario alle direttive della comunità, ha di fatto decretato la nascita dello stato di polizia fiscale &nbsp;in Italia che pretende di controllare, verificare ed accertare ipotesi di evasione, partendo dai costi che devono essere “tracciati”.<br />Di conseguenza hanno inventato il redditometro ritenuto dopo qualche anno di applicazione, non essere più strumento idoneo, e allora, via il redditometro e nascita di un altro algoritmo chiamato con grande enfasi: redditest basato su un centinaio di voci di spesa. Insomma il fisco italiano incapace di “accertare” con prove indiscutibili fatti o situazioni, si limita ad applicare pedissequamente coefficienti di reddito sulle spese ed oneri.<br />Il grande fratello fiscale denominato per l’occasione SERPICO, nome che evoca immediatamente l’esempio dell’onestà, (ma il Serpico agente dell’ottantunesimo distretto di polizia di New York aveva sconfitto la corruzione &nbsp;che “serpeggiava” in quel distretto di polizia e non l'evasione) ingurgita milioni d’informazioni su ogni cittadino, conosce quando spendiamo in assicurazioni, bolli, quante auto abbiamo, che regali facciamo, come dove e quando andiamo in vacanza, insomma tutto ciò che paghiamo con la moneta elettronica (bancomat - carte di credito - ecc) o con altri mezzi tracciabili (bonifici, assegni ecc) sono memorizzati nel suo grande ventre.<br />Tutte le notizie sono a disposizione del Funzionario erariale di turno (con buona pace della privacy). L’unica speranza è che SERPICO abbia, oltre la pancia anche un cervello per utilizzare tutti quei dati.<br />Nessun altro Paese della Comunità europea, a quanto mi risulta, si avvale della norma sull’antiriciclaggio per fini fiscali.<br /><br />Una domanda sorge spontanea: se l’erario oramai sa tutto di tutti, come mai non riesce a recuperare i miliardi di euro che sostiene essere sottratti alla tassazione?<br />Delle due l’una: o quello che ci dicono sull’evasione è tutto un bluff (2) o non si è capaci di recuperare neanche ciò che si conosce.<br />Per finire un consiglio ai vari “statisti”, sindacalisti, politici, politologi, a tutti quelli che “cinguettano” nei talk show o su twitter: non portate più, quale scusante alle inefficienze politiche, la storia dell’evasione fiscale perché fareste l’ennesima figura di coloro che nulla conoscono.<br /><br />(1) &nbsp;Dati tratti da Italia Oggi7 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />(2) &nbsp;Leggi la bufala dell’evasione<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 17:26:09 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=d53030b7</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/d53030b7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IMU INCOSTITUZIONALE?]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_404n6pfo"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/befera.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>IMU? COSI’ COME IMPOSTATA E’ INCOSTITUZIONALE?</i></b><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20">In questi giorni si parla tanto di rivedere l’impianto normativo che ha portato alla nascita di questo ulteriore e onerosissimo balzello. Lo stesso Monti che un anno fa dichiarava pomposamente l’ineluttabilità di questa nuova imposta, oggi in piena campagna elettorale dichiara che “effettivamente” qualcosa è da rivedere.<br /><br />Le attuali opposizioni politiche, cavalcando il malessere generale, a vario titolo promettono chi abolizione dell’imposta sulla prima casa (Berlusconi), chi rivedere l’impianto stesso (Bersani), chi riconosce di avere commesso errori (Passera), chi si rimangia, almeno in parte, quanto da se stesso fortemente voluto e propinatoci (Monti).<br /><br />Tra i più feroci oppositori al governo Monti si distingue il prof. Tremonti che, forte della sua esperienza professionale in aggiunta a quella di essere stato ministro delle Finanze (vecchio termine ma che rende bene l'idea!), ha individuato nell'attuale formulazione della legge istitutiva dell’IMU, possibili violazioni a precetti costituzionali (artt. 3 - 47 - 53 Cost.) che, se riconosciuti tali dalla Suprema Corte &nbsp;porteranno l'intera legge ad essere abrogata.<br /><br />Lasciamo perdere i tecnicismi, e vediamo come si può iniziare un percorso che porti alla dichiarazione di incostituzionalità. &nbsp;Lo stesso Tremonti “consiglia” di operare o tramite Caf o con le associazioni mediante una “class action”. E' possibile, in ogni caso o farsi assistere da un professionista (commercialista - avvocato) o, se l’ammontare del tributo pagato è inferiore a cinquemila euro stare in giudizio personalmente.<br />Vediamo la tempistica per arrivare alla sentenza.<br />L’azione complessiva &nbsp;può essere sviluppata in quattro fasi:<br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b><i>1. Istanza di rimborso da presentare al Comune;</i></b></span><span class="cf3 ff1 fs20"><br /> Sicuramente gli Enti NON risponderanno e se lo faranno comunicheranno &nbsp;che per loro l’imposta è dovuta. Però questa domanda è necessaria perché propedeutica a innescare il contenzioso.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.studiorusso.eu/files/Istanza_rimborso_imu.doc" target="_blank" class="imCssLink"> Scarica il fac simile preso dal sito di Tremonti</a><br /><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b><i>2. Ricorso - alla Commissione tributaria provinciale;</i></b></span><span class="cf3 ff1 fs20"><br />Trascorsi 90 giorni dalla proposizione dell’istanza &nbsp;di rimborso in caso di mancata risposta da parte del Comune, è necessario proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell’IMU e chiedere la remissione degli atti alla Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare sul caso.<br /><a href="http://www.studiorusso.eu/files/Istanza_rimborso_imu.doc" target="_blank" class="imCssLink"> Scarica il fac simile del ricorso preso dal sito di Tremonti</a><br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><span class="cb5"><br /></span></span><span class="cb2 cf4 ff1 fs20"><b><i>3.Remissione degli atti alla Corte Costituzionale</i></b></span><span class="cf3 cb2 ff1 fs20"><br /><br />Se i giudici tributari ritengono che le eccezioni sollevate nel ricorso siano meritevoli di essere prese in considerazione, sospendono il procedimento e rimettono il fascicolo ai supremi giudici che dovranno decidere se accogliere o meno le eccezioni di incostituzionalità mosse.<br /><br /></span><span class="cf4 cb2 ff1 fs20"><b><i>4. Finale pronuncia della stessa Corte.</i></b></span><span class="cf3 cb2 ff1 fs20"><br /> In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU tutti i contribuenti, se non lo hanno già fatto, potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.<br />Che dire? La via meno costosa e la più “redditizia” è quella della class action perché con un singolo “ricorso” si discutono decine di migliaia di casi analoghi. E’ quindi auspicabile che le varie associazioni dei consumatori, inizino a prendere in seria considerazione l’avvio di questa procedura dandone risalto sui mezzi di comunicazione. &nbsp;<br />Ai contribuenti, invece, non resta che correre in massa a firmare affinché il malumore, che attanaglia l'esausta Italia, salga il più in alto possibile.<br />8 gennaio 2013<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 17:33:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=404n6pfo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/404n6pfo</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lo Studio su Facebook]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_31b05631"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Lo Studio su <a href="http://www.facebook.com/StudioRussoCommercialisti" target="_blank" class="imCssLink">facebook</a></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 13:43:30 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/31b05631</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rassegna stampa settimanale.]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/le-news-della-settimana.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_b93140rd"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Clicca l'icona per vedere la rassegna stampa di<a href="http://www.studiorusso.eu/le-news-della-settimana.html" class="imCssLink"> oggi</a></span><span class="ff1 fs20">. <br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 11:45:52 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/b93140rd</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nostro blog]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/info-blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_093cs08l"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Per vedere tutti i blog <a href="http://studiofelicerusso.blogspot.it/" target="_blank" class="imCssLink">pubblicati</a></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 11:42:43 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/rss/093cs08l</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'auto, il proprietario e il guidatore]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Attualita"><![CDATA[Attualita]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_80yy3jao"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b>AUTO:ALTRA INCOMBENZA PER LE IMPRESE<br /></b></span><span class="ff1 fs20">ma anche per i privati<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf1 ff1 fs20"><br />Si parla tanto di sburocratizzare la pachidermica macchina statale, ma in Italia, con tutti i governi, tecnici o politici che siano, proclamano di voler snellire ma nei fatti vivono e si alimentano di burocrazia.<br />Sul bene auto una canea di burocrati si è avventata, e ognuno per la sua parte, ha legiferato non tenendo conto, che altri loro compari legiferavano sullo stesso argomento, per altri nobili fini, creando &nbsp;caos e aumento di burocrazia, unica linfa vitale che li tiene in vita. Altro che sburocratizzazione!<br />L’esosissimo erario sull’auto incamera tra accise, bolli, imposte, e iva del 21% miliardi di euro. Ai fini fiscali l’auto è il bene più penalizzato. Presunzioni che sono in contrasto con la normativa europea, prevedono l’utilizzo promiscuo per il solo fatto di essere un autoveicolo. Le aziende non si possono scaricare tutto il costo ma solo una parte, però le imposte le pagano sull'intero!<br />Oltre all’impossibilità di scaricare l’integrale spesa relativa all’auto, il legislatore fiscale dopo vari rinvii ha indicato nel </span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>2 aprile 2013</b></span><span class="cf1 ff1 fs20"> la prima trasmissione relativa alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari. A tutt’oggi regna sovrana ancora una “grande confusione”, rispetto alla quale sarebbe opportuno che legislatore e l’Agenzia tornassero ad interessarsi per darci lumi su come operare la tassazione di questo benefit.<br />Nel frattempo, i burocrati di altro ministero, per altri fini, hanno indotto il legislatore ad apportare modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada con il decreto del 28 settembre 2012 n. 198 introducendo un nuovo articolo nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495 prevedendo che su richiesta degli interessati, (sic!) gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.<br />Per effetto di ciò il prossimo 7 dicembre entrerà in vigore questo nuovo adempimento, senza che nessuno abbia dato delle esaustive istruzioni tali da renderlo applicabile nè è stato pubblicizzato come dovrebbe.<br />Quest’ obbligo riguarda i seguenti beni: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi ed in presenza di:<br />- &nbsp;&nbsp;<b> contratto di comodato;<br /></b>- &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>affidamento del bene in custodia giudiziale;<br /></b>- &nbsp;&nbsp;<b>in forza di contratti o atti unilaterali.</b><br />Sulla carta di circolazione bisogna riportare il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, oppure il nominativo dell’affidatario.<br />Alcune domande sorgono spontanee: il contratto di comodato deve essere scritto o orale? Se è scritto deve essere registrato? Gli atti unilaterali sono tutti o alcuni?<br />Bontà loro, hanno esentato dall’adempimento di cui sopra circa l’aggiornamento del ”libretto” i componenti del nucleo familiare a condizione che siano <b><i>conviventi</i></b>. E allora, se presto (a proposito il prestito rientra o no in questa confusione?) a mio figlio non convivente la mia auto per un periodo di sei mesi devo annotare il suo nominativo sul libretto? <br />L’inosservanza di tale nuovo obbligo è naturalmente punito con una sanzione amministrativa che va da euro 653 a euro 3.267.<br />E’ palese che questa nuova imposizione aggraverà ulteriormente, in termini di tempo e di costi le imprese, ma come visto potrà incidere anche sulle famiglie, &nbsp;che dovranno districarsi tra una selva di norme molto spesso in conflitto fra loro.<br />Si pensi solo a questo semplice caso: come si deve comportare un’azienda che fa utilizzare un autocarro di sua proprietà agli operai per svolgere il loro lavoro? Dovrà aggiornare la carta di circolazione con il nominativo di questo operaio? E se i lavoratori sono più di uno ci sarà un foglio aggiuntivo dove dovranno essere riportati i nomi di tutti i possibili utilizzatori? Tale norma trova la sua ratio nel fatto di voler individuare l’effettivo responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell’applicazione delle sanzioni. Ci si chiede: ma è necessario creare tutto questo caos per identificare chi deve pagare la sanzione? Il codice della strada già individua il responsabile del pagamento che, in ogni caso è il proprietario dell’autoveicolo, e allora?<br />La confusione è sovrana come tutte le cose italiane, ma dal 7 dicembre se lo zelante controllore di turno accerta che il conducente dell’autoveicolo è persona diversa dal proprietario e la carta di circolazione non riporta il suo nome scatterà la relativa sanzione che contribuirà a rimpinguare le esauste (non per mancanza di entrate ma per eccesso di spese) casse erariali.<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:17:04 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=80yy3jao</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/80yy3jao</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La responsabilità solidale nei contratti di appalto]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8g4f7e95"><p style="text-align: left;"><span class="cf0 ff0 fs20"><b><i><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Mani_stringono.png"  title="" alt=""/></i></b></span><b><i><span class="cf3 ff2 fs20">(*) Aggiornamento in fondo al post al 10.06.2013<br /></span></i></b><span class="cf4 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">Con l’entrata in vigore della normativa sulla “nuova” responsabilità solidale negli appalti è opportuno fare una disamina sulla reale portata di tale altra incombenza.<br />In questi giorni si leggono lettere di aziende committenti che richiedono, ai loro clienti, ai fini della responsabilità solidale negli appalti, addirittura il DURC. Evidentemente coloro i quali fanno questo tipo di richiesta non sanno quali sono le parole sottostanti all’acronimo DURC.<br /></span><span class="cf3 ff2 fs20"><b>D</b></span><span class="cf4 ff2 fs20">ocumento </span><span class="cf3 ff2 fs20"><b>U</b></span><span class="cf4 ff2 fs20">nico di </span><span class="cf3 ff2 fs20"><b>R</b></span><span class="cf4 ff2 fs20">egolarità </span><span class="cf3 ff2 fs20"><b>C</b></span><span class="cf4 ff2 fs20">ontributiva, che non è altro se non un'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Nulla a che vedere con la responsabilità negli appalti.<br />Allora è opportuno inquadrare cosa prevede la normativa per i vari tipi di contratti per evitare di incorrere in altri errori.<br />La legge de qua, istituisce, la responsabilità solidale solo ed esclusivamente in presenza di contratti di appalto.<br />Vediamo cosa prevede il <b><span class="imUl"><i>contratto di appalto</i></span></b>. Ai sensi dell’art. 1655 c.c. è: “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.<br />Questo contratto è, dunque, un contratto costitutivo di un'obbligazione di risultato, consensuale e ad effetti obbligatori; ne costituiscono tratti caratteristici, l’organizzazione di mezzi a cura dell’appaltatore, l’assunzione del rischio, la commutatività e l’onerosità.<br />Sotto questo profilo il contratto d’appalto è affine ma non analogo al contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. che si caratterizza per l’assenza dell’organizzazione di beni e servizi.<br />Il subappalto è il contratto che lega l’appaltatore e il subappaltatore. Affinché tale contratto sia giuridicamente valido &nbsp;deve essere autorizzato dal committente. (art. 1656 c.c.)<br /> Elementi distintivi e caratteristiche (Art. 29 del D.Lgs n. 276/2003):<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">nel contratto d’appalto, a differenza del contratto di somministrazione, l’appaltatore assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"> l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, non necessariamente propri, può risultare &nbsp;anche dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"> L’appaltatore assume il rischio d’impresa essendo tenuto a rispondere del risultato finale nei confronti del committente nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">L’appaltatore utilizza i propri dipendenti in piena e totale autonomia.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">Cosa diversa dal contratto di appalto, e quindi non rientranti nella regolamentazione della responsabilità solidale, è una serie di altra tipologia contrattualistica, disciplinate dal codice civile.</span><span class="cf5 ff2 fs20"><b><i><br />Il contratto d’opera</i></b></span><span class="cf4 ff2 fs20"> é (art. 2222 c.c.) un contratto con il quale una persona si obbliga a compiere per un dato corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.<br />Distinzione tra contratto d'opera e appalto. Il contratto d'opera si distingue dall'appalto perché in quest'ultimo l'appaltatore è un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l'esercizio di un'impresa; l'artigiano prestatore d'opera, invece, svolto il suo servizio o realizzata l'opera oggetto del contratto riceve il proprio compenso, senza correre rischi di natura imprenditoriale.<br /><b><i>Il contratto di somministrazione</i></b> (art. 1559 c.c.) è il contratto con il quale una parte si obbliga, per un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative. &nbsp;La differenza principale con il contratto di appalto emerge dal tipo di obbligazione, che in questo contratto assume quella di mezzi.<br /><b><i>Il contratto di trasporto</i></b> è disciplinato dagli artt. 1678 e ss. del c.c. dove è previsto il contratto di trasporto di persone e il contratto di trasporto di cose.<br />Le principali differenze che emergono nell’analisi di questa tipologia di contratti con quello di appalto sono almeno due:<br /></span></p><ul><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"> &nbsp;il contratto di trasporto ha ad oggetto uno specifico e tipico servizio;<br /></span></p></li><li><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"> &nbsp;al mittente ed al destinatario è preclusa qualsiasi tipo di verifica del &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;servizio in itinere.<br /></span></p></li></ul><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20"> A tal fine è utile leggere l’indicazione fornita dalla Direzione &nbsp;Generale &nbsp;per &nbsp;l'Attività &nbsp;Ispettiva &nbsp;del &nbsp;Ministero &nbsp;del &nbsp;Lavoro &nbsp;e &nbsp;delle &nbsp;Politiche Sociali, che, &nbsp;con ha &nbsp;fornito &nbsp;alcuni &nbsp;chiarimenti &nbsp;in &nbsp;merito all'applicazione &nbsp;del &nbsp;regime &nbsp;di &nbsp;responsabilità &nbsp;solidale &nbsp;- di &nbsp;cui &nbsp;all’art. &nbsp;29, comma 2, &nbsp;del Decreto Legislativo n. 276/2003 - alle tipologie contrattuali più ricorrenti nel settore dei trasporti. (vedi Circ. n. 17 del 11 luglio 2012)<br /><b><i>Il contratto di spedizione,</i></b> ai sensi dell’art. 1737 c.c., è un mandato che ha per oggetto l’obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.<br />La differenza essenziale tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto consiste nel contenuto dell’incarico in quanto, mentre il vettore ha l’obbligo di consegnare la merce a destinazione e risponde dei deterioramenti e dell’avaria della merce stessa, lo spedizioniere adempie la sua prestazione attraverso la stipulazione del contratto di trasporto, non assumendo i rischi relativi all’esecuzione del trasporto.<br />Questi sopra descritti, come detto, non necessitano di alcuna documentazione liberatoria, poiché non sono contratti di appalto. In futuro è bene identificare all’atto della stipula, per dipanare ogni dubbio interpretativo, il tipo del contratto effettivo. (trasporto - opera - spedizione - somministrazione ecc).<br />Infine, a mio parere, viene spontaneo precisare, che coloro i quali sono soggetti ad esibire il DURC, per effetto del contratto di appalto dovranno soggiacere anche a quest’altra nuova incombenza per assolvere alla responsabilità solidale.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>(*) AGGIORNAMENTO al 10 giugno 2013</i></b></span><span class="cf4 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">In data 1° marzo 2013 la<a href="http://www.studiorusso.eu/files/Circ_su_responsabilit%C3%A0_appalti.pdf" target="_blank" class="imCssLink"> Circ. n. 2/E </a>ha definitivamente escluso alcune tipologie di attività da quest'ulteriore gravosa incombenza, avvalorando la tesi espressa in questo post fin dal novembre 2012.<br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff2 fs20"><b><i>Abolizione parziale della solidarietà negli appalti</i></b></span><span class="cf4 ff2 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf4 ff2 fs20">Il decreto del fare abroga parzialmente la responsabilità solidale negli appalti. In particolare ha abrogato la responsabilità solidale IVA nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa responsabilità sanzionatoria prevista tra appaltatore e committente. </span><span class="cf3 ff2 fs20"><span class="imUl"><i>Non ha abolito la responsabilità solidale <b>contributiva relativa alle ritenute d'imposta sul lavoro dipendente. </b>La norma finale lascia, infatti, inalterate le regole in materia di lavoro<br /></i></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:01:16 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=8g4f7e95</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/8g4f7e95</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Bufala dell'evasione]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_64jz0216"><p style="text-align: center;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>FINITELA DI RACCONTARE BALLE<br /><br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Soldi.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>LA PREMESSA:</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20">Che in Italia ci sia il fenomeno dell’evasione è innegabile, che tutti i mali derivino esclusivamente da questo è falso e strumentale. Ritengo, invece, che ciò che avviene in Italia accada in tutto il mondo occidentale come fatto fisiologico.<br />I professori oggi, i politici ieri e sicuramente domani, continueranno a sbandierare ai quattro venti che la colpa della situazione finanziaria italiana è dovuta soprattutto alla evasione fiscale. Termine che piace trasversalmente alla sinistra e alla destra, passando per un centro inconcludente.<br /><br />Nei salotti televisivi schierati, nelle redazioni dei giornali radical - chic presunti esperti cinguettano e sparano idiozie. Ognuno di questi genialoidi ci informa, che la “vergogna italica” supera i 120 miliardi, chi è più modesto si ferma a 90 miliardi, chi comprende in queste cifre anche i proventi derivanti dalla criminalità organizzata, insomma ognuno dice la sua. Siamo tornati al tempo della santa inquisizione, dove il tribunale è rappresentato dal salotto televisivo, la pubblica accusa è raffigurata degnamente, di volta in volta, dai politici, burocrati, certi giornalisti, certa magistratura, tutti ad additare il novello eretico nella persona dell’evasore.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20"><br /><b><i>IL FATTO:</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20">E’ ora di finirla e di dire basta a queste barbarie. Bisogna raccontare la verità alla stragrande maggioranza degli italiani, che sono i veri “martiri” di questa classe politica inetta, confusionaria, corrotta, abbarbicata a tutti i privilegi, auto referenziata, insomma il peggio che potesse capitarci. Nessuno di quelli che “sparano” cifre è in grado di dimostrare un solo numero, s’ipotizza, si pontifica, si presume, ma la realtà non la conosce nessuno. Questa è la verità. Il sostantivo evasione è in Italia un dogma, si adatta a qualsiasi situazione, è incontrollato, si può inserire in ogni discorso serio o serioso, è la manna dal cielo per certa gente per imbonirci e distogliere, così, lo sguardo dai veri problemi che attanagliano questo Paese.<br />E’ lampante, come la classe politica buro - gerontocratica; i moralisti a senso unico, gli esperti del nulla quando discettano pubblicamente di evasione con i loro bla, bla, bla, &nbsp;fanno apparire il nostro Paese, agli occhi del mondo, quello che in effetti non è.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20"><br /><b><i>GLI ALTRI:</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20">Vi risulta che la lady di ferro signora Margaret Thatcher passando per Tony Blair fino ad arrivare a David Cameron hanno mai definito la loro nazione quale accolita di evasori? Non mi risulta, eppure nel 2011 sia l’Italia sia il Regno Unito hanno avuto le stesse entrate.<br />Se con gli inglesi siamo alla pari, addirittura le entrate tributarie della Francia sono inferiori a quelle italiane di oltre 150 miliardi di euro.<br />Avete mai sentito Nicolas Sarkozy o l’attuale Presidente francese lamentarsi nelle televisioni di Stato che la Francia ha un’evasione di centinaia di miliardi?<br />Per non parlare di Spagna e Portogallo che hanno entrate notevolmente inferiori a quelle italiane.<br />Solo la locomotiva Germania della signora Merkel ha introitato più di noi, ma con una popolazione, superiore alla nostra, di oltre 20 milioni di abitanti. Avete mai sentito il cancelliere tedesco lamentarsi di una gigantesca evasione fiscale in Germania, eppure noi italiani paghiamo come i tedeschi, quasi il doppio rispetto ai francesi e gli spagnoli.<br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20"><b><i>L’EVASIONE FISCALE: QUALCHE NUMERO</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20">Cercherò di fare ragionamenti abbastanza semplici sperando di coinvolgere la maggior parte di voi nel comprendere quanto si sta per esporre. &nbsp;<br />Tutti sanno che vi sono due voci chiamate entrate e uscite, queste due paroline, beate loro, regolano la vita economica di tutto il mondo.<br />Prendiamo le entrate della nostra amata Italia e costatiamo che esse, nel 2011, sono state poco più di 411 miliardi di euro.<br />La famosa locomotiva d’Europa, la Germania della signora Merkel, ha conseguito entrate per di 500 miliardi di euro.<br />Il Regno Unito entrate per 425 miliardi di euro.<br />La grandeur della Francia si ferma a soli 250 miliardi di euro con una popolazione pari a quella italiana.<br />La Spagna dell’ex Zapatero che disse che oramai la Spagna stava per superare l’Italia, si ferma a 160 miliardi nel 2010. Anch’essa con una popolazione pari a quella italiana.<br />Per non parlare del Portogallo che non arriva ai 50 miliardi di euro di entrate.<br />I dati sotto riportati, con riferimento alle entrate, sono quelli forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Elenco_spese.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20"><br />Bastano questi pochi numeri per capire la bufala dell’italica evasione.<br /><br /><b><i>LA VERITA’:</i></b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20">E siamo arrivati al nodo cruciale di tutto il discorso. E’ indiscutibile, almeno i numeri lasciateli stare, che gli Spagnoli e i Francesi sono quelli che hanno lo Stato più leggero, seguiti dai Portoghesi.<br />Il Regno Unito seguito a ruota dall’Italia e dalla Germania sono gli Stati che costano di più, ma che incassano anche di conseguenza.<br />Che cosa significa tutto questo? Semplice: le Nazioni che costano meno ai propri cittadini hanno uscite ovvero spese notevolmente inferiori a quelle italiane, per cui i loro governanti non sono costretti ad “ammazzare” di tasse i propri cittadini per rincorrere le folli uscite.<br />E allora chiedetevi: se gli italiani versano nelle casse erariali più di tutte le altre nazioni europee, perché solo a detta di certi tribuni in Italia c’è un’evasione così mostruosa tale da dichiarargli una guerra santa?<br /><br /><b><i>LA CONCLUSIONE:</i></b><br />Abbiamo lo Stato più costoso del mondo, mentre tutte le altre nazioni, compresa la Francia, hanno uscite notevolmente inferiori di quelle italiane, noi siamo il Paese che conta i privilegi più assurdi, le spese più pazze, i sindacati più irrazionali del mondo. Nessun privilegio può essere toccato che subito la grancassa di CGIL - CISL - UIL ricatta l’omuncolo di turno, con la minaccia di uno sciopero generale. Che facciano, non uno ma dieci scioperi, alla fine mollano. Invece, questi pseudo statisti (lo sono solo nella loro mente malata di protagonismo), pateticamente si accucciano e tuonano contro l’evasore, unico e fantomatico capro espiatorio alla loro dabbenaggine e stoltezza.<br />E’ ora di dire basta alla bufala dell’evasione italiana.<br /></span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>PS. chi è interessato a leggere le entrate tributarie edite dal Ministero dell'Economia e Finanze clicchi <a href="http://www.studiorusso.eu/files/Entrate_Tributarie.pdf" target="_blank" class="imCssLink">qui</a></b></span><span class="cf3 ff1 fs20"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20">Prospetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 10:53:48 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=64jz0216</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/64jz0216</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ma Posso prelevare più di 1.000 euro al mese?]]></title>
			<author><![CDATA[Felice Russo]]></author>
			<category domain="http://www.studiorusso.eu/blog/index.php?category=Fisco"><![CDATA[Fisco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4r05rvtc"><p style="text-align: justify;"><span class="cf0 ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-2013-03-17-a-17.42.23.png"  title="" alt=""/></span><span class="cf3 ff1 fs20">Dopo quanto esposto ieri sul comportamento &quot;improprio&quot; tenuto da certi Istituti di credito nel richiedere ai propri clienti giustificazioni circa il prelievo ovvero il versamento di somme superiori ai mille euro altre richieste di delucidazioni mi sono pervenute. Per cui riassumendo sulla vexata questio.<br />Come già detto, molte banche, dando un’interpretazione “errata” alla suddetta disposizione, erano soliti identificare “operazione sospetta”, la mera operazione di prelievo e/o versamento di denaro contante allo sportello, effettuata dal cliente, eccedente la soglia di Euro 1.000. Finalmente l'ABI, (associazione delle banche associate), in data 11.01.2012, ha chiarito alle sue associate il giusto comportamento da tenere di fronte alle richieste dei clienti di prelevamento e versamento del contante superiori al limite introdotto dal decreto. In particolare, viene specificato che, l’istituto di credito non può opporre diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente. <br />L'Abi, nel motivare la predetta disposizione, allega al documento, la circolare del 4 novembre 2011 a firma del ministero dell'economia e delle finanze, che già aveva dato le indicazione in merito alle corrette disposizione dell'applicazione del contante, sebbene con riferimento al precedente limite di Euro 2.500. In buona sostanza, con la circolare in commento, il Ministero delle Finanze precisava che, non configurano automaticamente violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 231/2007 e, di conseguenza, </span><span class="cf4 ff1 fs20"><b>non scatta l’obbligo della comunicazione, di cui al successivo art. 51 del D lgs 231/2007, per l’effettuazione di operazioni di prelievo e/o di versamento contante, eccedenti tale limite.</b></span><span class="cf3 ff1 fs20"> <br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs20">L'Abi, &nbsp;specifica che il nuovo limite dei 1.000 euro non è applicabile ai prelevamenti e ai versamenti bancari per un ovvio motivo: non vi è trasferimento di denaro, tra soggetti diversi, ma il cliente ha sempre la disponibilità della somma di danaro prelevata che da questo momento non è più giacente sul suo conto ma passa nella sue &quot;mani&quot;.<br /><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs20">E’ ovvio, allora, che ogni diniego di prelevamento ovvero di versamento opposto nei confronti di un cliente da parte dell'istituto di credito è senz'altro da considerarsi contra legem con tutte le ricadute del caso. E' da ricordare che il su citato art. 49 precisa che la:<br />&quot; comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione del contante.&quot;<br />Quali sono poi i concreti elementi di cui alla norma è tutto da capire (tipico del comportamento italico). Anche il &quot;povero&quot; cassiere si trova da una parte il cliente che &quot;giustamente&quot; reclama i suoi soldi confortato da quanto sopra detto, dall'altro lo stesso cassiere avrà due vie da percorrere: dare i soldi &nbsp;prendendo per buona &nbsp;qualsiasi risposta è fornita dal cliente, oppure se il valore richiesto/versato, secondo un suo personale apprezzamento è considerato meritevole di comunicazione, tale operazione sarà comunicata all’Amministrazione. <br />In questo momento di crisi e recessione, dove qualsiasi nazione civile, lascerebbe briglia sciolte sul collo del cavallo affinché questo possa correre liberamente, nella piccola Italia ci si comporta come tanti Tafazzi. Chi vivrà vedrà!!</span><span class="cf1 ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:41:33 GMT</pubDate>
			<link>http://www.studiorusso.eu/blog/?id=4r05rvtc</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studiorusso.eu/blog/rss/4r05rvtc</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>