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		<title><![CDATA[Notizie Fiscali]]></title>
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		<description><![CDATA[La normativa fiscale ...in pillole]]></description>
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			<title><![CDATA[LA LETTERA DEL REDDITOMETRO]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_c676kvz5"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Premessa<br /> È partita la campagna accertamenti del “nuovo redditometro”. Dopo la selezione dei contribuenti da “verificare” un ulteriore attività istruttoria fatta dagli uffici periferici è stata l’invio delle lettere da spedire al contribuente. <br />La lista dei contribuenti è stata individuata considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche. <br />Il numero di lettere in arrivo sono pari 20.000. L’invio di 35.000 inviti ipotizzati l'anno scorso è stato infatti ridotto, precisa l'Agenzia delle Entrate , per ragioni di economicità.<br />In particolare saranno, selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato (vedi modello Unico quadro RN) e spese sostenute nell’anno con differenze eclatanti, avendo cura di evitare situazioni di difficoltà e disagio sociale e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti.<br />.....................................Periodo d’imposta....................................<br /> Il primo periodo d’imposta all’attenzione del fisco sarà il 2009 (Unico 2010). Pertanto il primo controllo che dovreste fare al fine di verificare la correttezza dei dati indicati nella lettera è prendere il modello Unico PF 2010 (periodo d’imposta 2009) e controllare il reddito dichiarato al rigo RN1 (reddito complessivo).<br />....................................Invito a presentarsi................................<br /> Nelle lettere è specificato l’invito a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Verosimilmente l'appuntamento sarà fissato circa una settimana dopo il ricevimento della lettera (le eventuali oscillazioni dipenderanno dalla disponibilità dei singoli uffici territoriali). L'invito a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, è emesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del D.P.R. 600/1973.<br /> Avete comunque la possibilità di chiedere una proroga al fine di preparare al meglio l’incontro soprattutto per quel che riguarda i documenti da esibire. <br /> La possibilità di fissare un'altra data deve essere comunicata ai recapiti indicati entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della lettera.<br /> Nel caso di recapito della lettera grava comunque l'obbligo di rispondere a questa prima “chiamata” del fisco: pena il rischio di dare avvio a ulteriori attività di controllo da parte dell'ufficio, oltre che la possibilità che vengano irrogate sanzioni specifiche per mancata comparizione o omessa e incompleta risposta a questionari di cui all'articolo 11 del D.Lgs 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).<br />.................................... Si evidenza come:<br />• non si tratta di un questionario vero e proprio perché al contribuente non è richiesta l'indicazione di dati e la semplice restituzione all'ufficio nel termine ordinatorio di 15 giorni dal ricevimento dell'invito;<br />• non è neppure un vero e proprio invito al contraddittorio perché in questa prima fase la pretesa impositiva non è enunciata e l'ufficio si limita a precisare, testualmente, che sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese sostenute dal contribuente nell'anno 2009 risultano “apparentemente” non compatibili con il reddito dichiarato.<br />....................................Le spese ...................................................<br /> Allegato alla lettera c’è un prospetto “personalizzato” che vi serve per fornire le giustificazioni dell'incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno. <br />In particolare:<br />• la prima colonna del prospetto contiene le spese certe (quelle presenti in Anagrafe tributaria);<br />• la seconda colonna quelle basate su dati certi (casa, mezzi di trasporto, eccetera);<br />• nella terza colonna dovete annotare le integrazioni o le eventuali modifiche sulla base dei dati che sono in vostro possesso. <br /> Un'altra sezione del prospetto vi consente di indicare i saldi iniziali e finali dei vostri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conti. Informazioni richieste al contribuente in quanto, per il 2009, questi dati non sono nella disponibilità diretta dell'Agenzia delle Entrate. <br />....................................Il confronto..................................................<br /> Dalla lettera si capisce come l'incontro sarà estremamente importante per entrambe le parti in gioco. In particolare:<br />➢ il contribuente<br />ha la possibilità di chiarire la sua posizione attraverso la prova documentale del possesso di redditi per i quali non vi era obbligo di dichiarazione o il finanziamento delle spese sostenute attraverso dismissioni, risparmi accumulati nel tempo ecc.;<br />➢ l'ufficio<br />ha la possibilità di verificare ed affinare la bontà dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successiva rettifica.<br />Si citano quali esempi di giustificazioni da portare all’Agenzia delle Entrate le seguenti circostanze:<br />• nel caso di spesa per l’acquisto di un immobile può accadere che il prezzo indicato nell'atto di acquisto non corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno di acquisto dell'immobile. Può accadere, infatti, che nel contratto preliminare di acquisto il contribuente abbia versato parte dell'importo contestato dall'ufficio;<br />• si potrebbero far valere eventuali disinvestimenti patrimoniali (immobiliari e/o finanziari) fatti nell'anno e nei quattro anni precedenti, attraverso l'esibizione delle distinte bancarie da cui si evince l'accredito delle somme disinvestite; <br />• si può dimostrare che il finanziamento di una spesa o la capacità contributiva desunta dal redditometro derivano da risparmi di annualità precedenti, redditi esenti (come borse di studio), redditi assoggetti a tassazione alla fonte con ritenuta, o ancora che le spese sono state sostenute in virtù di smobilizzi patrimoniali come la vendita di un immobile;<br />• si può dimostrare la spesa potrebbe anche essere stata sostenuta da terzi. In tale ipotesi è necessario aver conservato e quindi presentare copia degli assegni circolari emessi a favore dei venditori e gli estratti conto intestati a chi ha effettuato la spesa. <br />....................................L’esito...........................................................<br /> Se i chiarimenti forniti su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell'anno, risultano esaustivi la lettera dichiara testualmente che l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, quindi &nbsp;si chiude automaticamente l'attività di controllo. <br /> Se invece non si va al colloquio oppure non si forniscono tutti i chiarimenti richiesti, l'Agenzia approfondisce i controlli, ad esempio tramite indagini finanziarie, come espressamente indicato nella lettera. <br /> Esaurita questa fase l'Agenzia procede convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell'invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e verrà formulata la proposta di adesione.<br />....................................ATTENZIONE......................................................<br /> Nel caso in cui Vi venga recapitata la lettera in questione Vi preghiamo di metterVi in contatto con il ns. Studio al fine di concordare il comportamento più corretto da adottare.<br /><br />================IL FAC SIMILE DELLA LETTERA================<br />Ill fac simile dellalettere inviata delle Entrate ai 20mila contribuenti sottoposti ad accertamento. Pronte le liste dei controlli.<br />=======================================================<br />Roma,<br />Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi <br />e Strategie Ufficio Persone fisiche<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egr. Sig.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Via ………………..<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cap …………città<br />Gentile Contribuente,<br />la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del Dl 78/2010) si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012). &nbsp;&nbsp;Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato. &nbsp;&nbsp;Per questo motivo, come prevede l’art. 32 del DPR n. 600/1973, La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante. &nbsp;&nbsp;Il Suo intervento è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del Contribuente).<br />Durante l’incontro potrà documentare l’esistenza di redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti, altro). &nbsp;&nbsp;Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, ecc.); la terza è a Sua disposizione per integrare o modificare gli importi indicati. &nbsp;&nbsp;La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all’anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto. &nbsp;&nbsp;Se Lei fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, l’attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase. &nbsp;&nbsp;(frase inserita solo in caso di fitto figurativo) &nbsp;&nbsp;Nelle banche dati dell’Agenzia non risulta che nel Comune di residenza Lei abbia un immobile in proprietà o in locazione. Pertanto, qualora non fornisse chiarimenti in merito, Le sarà attribuito un “fitto figurativo”, sulla base dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. &nbsp;&nbsp;———<br />Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall’art.11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro). &nbsp;&nbsp;Per una migliore gestione degli appuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno ____dalle_____ alle _____rivolgendosi al funzionario_________.<br />Se non Le è possibile venire in ufficio nel giorno indicato, può chiedere di fissare un’altra data, entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, contattando il numero xxxx o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxx. &nbsp;&nbsp;La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito sono comunicati a integrazione di quelli di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare esclusivo.<br />Sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali. &nbsp;&nbsp;Il presente invito si compone di n. ___ pagine e di un allegato.<br />IL DIRETTORE<br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 14:53:21 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Una vera storia raccontata da un onesto maresciallo della GdF]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/un-onesto-maresciallo-della-gdf.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_kz918574"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf3"><b><i>Ho inserito nel mio blog un articolo apparso sul quotidiano &quot;LIBERO&quot; del 26 aprile che riporta lo &quot;sfogo&quot;di un onesto maresciallo della Guardia di Finanza.<br />E' un articolo da leggere soprattutto da chi è soggetto alle attenzioni di codesta categoria.<br /></i></b></span></span><span class="fs24 cf0 ff2"> </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 09:24:03 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rassgna stampa del 1 aprile 2014]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/rassegna-01_04.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_i73x045r"><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf3 fs24"><b><i>Spesometro: le Scadenze fiscali: 10 – 20 – 30 Aprile <br />Presupposto IRAP per i professionisti: l’ammontare delle spese e la segretaria non sono sufficienti<br />Scatta la messa in mora dell’Italia<br />Fisco-Comuni, Emilia leader<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:05:52 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rassegna Stampa del 27 marzo 2014]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_41i7f164"><p style="text-align: justify;"><span class="ff1 cf3 fs24"><b><i>Il nuovo modello IVA TR (per richiedere rimborso IVA infrannuale)</i></b></span><span class="cf0 ff1 fs24"><br />============================================================<br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>Più facile chiedere l'iscrizione al VIES</i></b></span><span class="cf0 ff1 fs24"><br />============================================================<br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>Nuova visura camerale, attivo il “RI QR code”<br /></i></b></span><span class="cf0 ff1 fs24">============================================================<br /></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>Locazioni: gli immobili ad uso turistico accedono alla cedolare secca<br /></i></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 17:13:53 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sabatini Bis]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_x9l09m87"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"> Il nostro Studio è in contatto con diversi Istituti di credito per sveltire le pratiche<br />di finanziamento oltre a dare il massimo dell'informazione.<br />Lo Studio, inoltre, cura tutta la gestione dlla pratica con asseverazione finale da parte del revisore contabile (Dr. Felice Russo)<br />Per leggere l'articolo in formato PDF clicca<a href="http://www.studiorusso.eu/files/Sabatini_clientela.pdf" target="_blank" class="imCssLink"> qui</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 17:10:09 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[In ‘F24 elementi identificativi’ i codici per le locazioni]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9121hw06"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Dal prossimo 1° febbraio 2014 entrano in vigore i codici tributo utili agli adempimenti tributari legati alla registrazione dei contratti di affitto dei beni immobili. Ad istituirli è la risoluzione AE 14/E del 24 gennaio. Eccoli: “1500” Imposta di registro per prima registrazione; “1501” Imposta di registro per annualità successive; “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto; “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto; “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto “1505” Imposta di bollo; “1506” Tributi speciali e compensi; “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.<br />Per identificare l’altro contraente della locazione, è poi istituito il codice “63” denominato “Controparte”. Per versare gli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari i codici tributo: •“A135” imposta di registro; “A136” imposta di bollo; “A137” sanzioni; “A138” interessi.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 17:12:02 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[I 2.375 Comuni che hanno maggiorato l'IMU 2013]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_fj35vti6"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">In allegato vi sono tutti i 2.375 Comuni cha hanno deliberato l'aumento sulla PRIMA CASA relativa all'IMU. <br />Il pagamento dovrebbe essere effettuato entro il 24.01.2014.<br /><br />Per consultare i <a href="http://www.studiorusso.eu/files/Comuni_aumento_IMU.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Comuni cliccare qu</a></span><span class="ff1 fs20">i<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 16:48:07 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Le faq più ricorrenti in materia di antiriciclaggio]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_405nks36"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Giungono sempre più frequentemente richieste di chiarimenti circa l’uso appropriato delle norme sull’antiriciclaggio per pagamenti superiori a 1.000,00 euro. Si vuol subito evidenziare che una serie di professionisti (notai, commercialisti, avvocati) o imprese che gestiscono la contabilità fiscale delle aziende (i così detti centri elaborazione dati, professionisti senza un’iscrizione all’ordine professionale) sono tenuti a segnalare oltre l’eventuale operazione sospetta da denunciare al MEF, tutte quelle operazioni che sono avvenute, non tenendo conto della limitazione per pagamenti oltre soglia.<br />Le regole previste in materia sono così riassumibili:<br />• il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; <br />• l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali; <br />• la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità; <br />• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.<br /><br />In un altro mio post ho trattato &nbsp;i casi in cui si possono prelevare più dei mille euro. <br /><br />Vediamo quali sono le domande più frequenti che pervengono allo studio e quali sono le risposte. Vi sono diverse domande identiche, ma formulate in modo diverso. (molti pareri sono stati tratti da varie fonti).<br /><br />D. Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?<br />R. SI Le norme antiriciclaggio sull'uso del contante 2012 valgono anche per i figli. Telefisco 2012 conferma.<br />Sì. L’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio contiene, ora, a seguito delle modifiche apportate da ultimo dall’art. 12, D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti o Decreto salva Italia), un divieto generale di trasferimento di denaro contante dai 1.000 € in su, a prescindere dalla motivazione sottostante il trasferimento, che può essere anche una liberalità verso i figli. Di conseguenza, nel caso di specie, vi è una violazione al limite di € 1.000, che vieta il trasferimento di denaro contante. Il trasferimento dovrà essere fatto tramite la banca su una carta di credito o di debito prepagata.<br /><br />D. C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?<br />Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro. <br />R. No, il trasferimento di contante all'estero è sempre &nbsp;possibile ma c'è il limite di 9.999,99 euro oltre il quale &nbsp;la somma va dichiarata all'Agenzia delle Dogane. In base all'art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro &nbsp;sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane). <br />Oltre a banconote e monete &nbsp;sono &nbsp;inclusi traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario. Sono invece esclusi, e quindi trasferibili senza essere dichiarati i &nbsp;vaglia postali o cambiari, &nbsp;gli assegni postali - bancari o circolari che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.<br />La comunicazione deve riportare: <br />• le generalità del contribuente che esegue il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve; <br />• la provenienza dei fondi trasferiti; <br />• il possibile utilizzo . <br />La dichiarazione può essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali, oppure può essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.<br /><br />D. Si pagano gli stipendi ai dipendenti, il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a 1.000 euro. E’ possibile farlo o rappresenta una violazione della norma limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo 12, comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, N. 201? <br />R. SI Il comportamento descritto dal lettore non costituisce la prassi consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in un'unica soluzione entro la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello di riferimento. In pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento descritto sia interpretato come il &quot;frazionamento&quot; dell'operazione effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del contante. Pertanto i due pagamenti devono essere fatti tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).<br /><br />D Il versamento in banca di somme in contanti oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla legge?<br />R. Il caso di un soggetto che si rechi presso la propria banca per eseguire dei versamenti in contante sul proprio conto corrente configura operazione di trasferimento tra il soggetto e la banca (che, come noto, è un intermediario finanziario abilitato). Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o in più soluzioni, non è passibile di sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 euro.<br /><br />D. Alla luce della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il giorno X per l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo pari a 600 euro in contanti (o comunque fino a 999 euro) e per la parte rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario? <br />R. Il comportamento descritto è corretto. Infatti, è possibile compiere il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).<br /><br />D. Va bene il pagamento rateizzato in contanti di una fattura superiore a mille euro in forza di un contratto tra le parti che prevede rate inferiori. &nbsp;&nbsp;<br />R. E’ quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ─ con la nota emessa in data 10.10.2012 ─ che fornisce chiarimenti in merito alla normativa sulle limitazioni all’utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio.<br />Il pagamento rateizzato di un’operazione superiore a mille euro potrà quindi avvenire, “tramite contanti”, quando il numero delle rate previste e l’importo di ciascuna rata (inferiore a mille euro) derivi da un contratto sottoscritto tra venditore e compratore; che costituisce eccezione alla preclusione della circolazione del contante che impone il pagamento delle fatture superiori a mille euro tramite mezzi tracciabili. &nbsp;<br />In particolare l’accordo dovrà riportare:<br />– L’importo totale da pagare;<br />– Il numero di rate in cui il pagamento è suddiviso;<br />– L’importo della singola rata che ovviamente non dovrà essere pari o superiore alla soglia di mille euro.<br /><br />D. Un soggetto acquista arredi per la propria abitazione per un importo pari a euro 1.600. È possibile effettuare il pagamento sino a euro 999,99 in contanti e il resto con un assegno bancario?<br />R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei 999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari)<br /><br />D. È possibile fare un prelievo di contante di rilevante importo per essere versato in altro istituto di credito, anche estero?<br />R. Il caso è “limite” e forse non frequente, ma la risposta è affermativa, nell’adempimento degli obblighi a cui si va incontro. Innanzitutto occorre informare sulla legittimità giuridica dell’operazione e l’assenza di violazioni della legge antiriciclaggio sia il direttore sia il cassiere dell’istituto presso il quale è eseguito il prelievo (affinché non debbano ravvisare l’operazione in violazione alla legge e la segnalino alla Ragioneria territoriale dello stato e/o la Guardia di finanza).<br />Nel caso il denaro contante sia versato in un istituto di credito abilitato non occorre fare nulla se non conservare la documentazione di prelievo e versamento o investimento.<br />Se il denaro (per importi pari o superiori a 10.000 euro) dovesse essere portato all’estero per essere versato in un istituto di credito equivalentemente abilitato a quelli nazionali occorre compilare la dichiarazione da trasmettere antecedentemente in via telematica o consegnata al momento del passaggio del confine in uscita. In caso di “esportazione” di denaro occorre poi indicare le operazioni nelle sezioni III e II del Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi e pagare la “recente” imposta di bollo sugli investimenti situati all’estero.<br /><br />D. Un'impiegata con uno stipendio mensile che oscilla dai 1.100 ai 1.200 euro può riceverli in contanti? <br />R. L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento dello stipendio, superiore a detto limite, in contanti è vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.<br /><br />D. Trasferte e acconti: posso dare anticipi ai dipendenti in contanti per più di 1.000 euro? <br />R. Per gli anticipi su trasferte, il MEF conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per l’espletamento delle mansioni lavorative di quest’ultimo rientra nell’ambito applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro. Pertanto, tale trasferimento non può avvenire in contante/titoli al portatore per importi superiori a 999,99 euro.<br />Inoltre, il MEF conferma anche che il trasferimento è vietato sia se l’importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo, percepito da un unico soggetto ”capofila”, è destinato a essere ripartito tra più soggetti per valori inferiori alla soglia.<br />Per gli acconti sullo stipendio al dipendente, il MEF, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione che l’acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di 999,99 euro e che il saldo sia poi corrisposto mediante strumenti tracciabili, anche se l’importo residuo è inferiore al limite di 1.000 euro.<br />Per chiarire meglio, si riporta in tabella un esempio del MEF valido sia per lo stipendio sia per una generica fattura commerciale di valore sopra soglia.<br />Esempio stipendi/fattura da 1.500 euro<br /><br />Operatività corretta • Acconto: contante/titoli al portatore fino a 999,99 euro, anche in momenti diversi, ma complessivamente d’importo inferiore a 1.000 euro;<br />• Saldo: strumenti tracciabili 500,01 euro (es. bonifici, assegni anche in forma libera)<br /><br />D. I bollettini di conto corrente postali possono essere pagati in contanti?<br />R. Il conto corrente postale è a tutti gli effetti, uno strumento tracciabile e Poste Italiane S.p.A. è a tutti gli effetti, un intermediario finanziario, quindi si possono pagare “in contanti” anche singoli bollettini oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro).<br /><br />D. È possibile il prestito di soldi ad amici? Quali comportamenti adottare in ipotesi di eventuali donazioni e/o prestiti fatti ad amici?<br />R. I soggetti che intervengono nell’operazione di trasferimento di contanti sono ordinariamente tenuti alla regola entro/oltre soglia di 1.000 euro di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Per questo, nel caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 1.000,00 si applica ugualmente (nella misura che va dall’1% al 40% della somma trasferita).<br /><br />D. Pagamento busta paga - Nel caso di un rapporto contrattuale che prevede una busta paga ogni quindici giorni ciascuna d’importo inferiore a 1.000 euro, è possibile regolare per contanti la singola busta paga?<br />R. La possibilità è ammessa perché il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.<br /><br />D. Pagamenti di domestici - I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?<br />R. È il caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile, per cui è “ordinariamente” passibile di sanzione un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi ad una mensilità.<br />La Fondazione dei Consulenti del lavoro è dell’opinione, però, che se abitualmente è fatto un pagamento infra-mensile (settimanale, ad esempio) il singolo pagamento è inferiore a 1.000 euro, lo stesso sarà possibile, anche se la somma dei pagamenti su base mensile è superiore alla soglia di limitazione del contante.<br /><br />D. Pagamenti dilazionati - Una fattura d’importo di 2.400,00 euro prevede una modalità di pagamento a 30/60/90 giorni secondo i normali usi commerciali. È consentito pagare in contanti le singole parti?<br />R. Se si tratta di normali usi commerciali il pagamento, ad esempio nel caso in esame, in tre parti della fattura è possibile eseguirlo in contanti qualora ogni parte non superi la soglia (pari o superiore a 1.000 euro). È importante che la suddetta modalità sia riportata in fattura. &nbsp;<br /><br />D. Pagamento di tributi - È ammesso il pagamento in contanti a Equitalia o Servizio tributi di un ente locale territoriale (il Comune, ad esempio) di una cartella esattoriale di importo pari o superiore ai 1.000 euro?<br />R. Poiché il pagamento di una cartella esattoriale è fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso Equitalia od un Comune comporterebbe la violazione del divieto. Quindi, anche in questo caso, cartelle di pagamento oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) devono essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili.<br /><br />D. Chi è soggetto alle sanzioni - Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, chi paga l’importo oppure chi riceve la somma in contanti?<br /> R. In tal caso, l’Art. 58 del D.Lgs. 231/2007 non fa nessuna distinzione tra chi trasferisce il denaro o emette l’assegno e chi riceve l’assegno o i contanti, per cui entrambi hanno commesso la violazione e sono sanzionabili.<br /><br />D. Pagamento di canone di locazione - Un contratto di locazione prevede un canone annuo pari a euro 9.000. Si concorda un pagamento mensile di euro 750,00 in contanti del canone. È un comportamento compatibile con le recenti disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante?<br />R. Trattandosi di accordo tra le parti che prevede il pagamento di un canone mensile sotto la soglia dei mille euro non è violata la norma di limitazione del contante non essendo il pagamento sotto soglia di 750 euro dovuto per un obbligo contrattuale e non “artificiosamente frazionato”. Diversamente, se il canone fosse stato bimensile per un importo pari a € 1.500,00 il modo di pagamento per non incorrere in sanzioni deve essere tracciabile. Infine, nel caso in conduttore debba pagare in ritardo più mensilità e l’importo complessivo superi la soglia, il pagamento va eseguito in maniera tracciabile (banca, posta ed anche carta di credito, se n’è dotato il locatore).<br /><br />D. Il caso della società Bianchi SRL, che fino al mese di novembre del 2011, prelevava mensilmente dalla banca circa 15.000 euro (operazione possibile), per pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa 1.200 euro al mese.<br />R. A seguito dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6 dicembre del 2011 tale comportamento non è più possibile, cioè non potrà continuare ad erogare in contanti i 1.200 euro ai propri dipendenti, né per superare l’ostacolo, può erogare periodicamente un acconto di 600 euro e poi a fine mese i restanti 600 euro.<br /><br />D. Anticipo e rimborso per missione<br />R. Di solito si anticipano ai dipendenti somme in contanti, anche oltre soglia, per missioni in Italia o all'estero. Il trasferimento di denaro in questo caso configura di per sé una violazione del limite all'utilizzo del contante: ciò perché il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui il trasferimento si riferisce.<br />• Per questa ragione il datore di lavoro dovrebbe depositare presso un istituto di credito su un proprio conto corrente, ovvero direttamente su quello del dipendente beneficiario, le somme stanziate a titolo di anticipo missione indicando nella causale l'erogazione a titolo di &nbsp;anticipo e la missione per la quale le somme sono corrisposte a tale titolo.<br />• Il dipendente, prima di partire per la missione, potrà recarsi presso l'istituto a eseguire il prelievo, in contanti, degli importi a lui destinati dalla società ovvero utilizzare la propria carta di credito avvalendosi della provvista effettuata dal datore.<br />• L'intervento nella transazione di un intermediario finanziario esclude, infatti, di per sé l'operatività del limite al contante.<br />• Quanto invece ai rimborsi di spese sostenute per missioni, il limite dei mille euro deve essere considerato relativamente a ciascuna missione effettuata.<br /><br />D. Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L'importo è pari a 5.000 euro. <br />R. L’avvocato ha commesso un'infrazione, poiché il pagamento del debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento doveva essere eseguito tramite uno strumento di pagamento tracciabile.<br /><br />D. Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al proprietario, che accetta il pagamento.<br />R. Entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento.<br /><br />D. Un piccolo imprenditore, per pagare gli stipendi ai propri dipendenti, è solito recarsi presso il proprio istituto di credito e prelevare in contanti le somme necessarie. <br />R. L'operazione non viola il divieto all'utilizzo del denaro contante poiché è realizzata attraverso un intermediario finanziario, ma è sempre da tener presente che il pagamento per contanti per ogni singolo dipendente non deve superare i 1.000 euro. Inoltre, nel caso prospettato potrebbe essere contestata all'imprenditore la presunzione sui prelevamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito d’indagini finanziarie (o redditometro). Per superare tale presunzione, sarà opportuno che i pagamenti degli stipendi siano contabilizzati indicando che sono stati liquidati in contanti cui fa riferimento il prelevamento.<br /><br />D. Vendite di pacchetti turistici.<br />R. Le diverse rate del pacchetto turistico (del valore complessivo pari o superiore a 1.000 €) possono essere pagate in contanti se la singola rata è inferiore a 1.000 € in quanto lo prevede la prassi commerciale).<br /><br />D. Lista nozze<br />R. Le singole donazioni del viaggio di nozze (di valore complessivo pari o superiore a 1.000) fatte da parenti ed amici possono essere effettuate in contanti se singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 € e a condizione che venga rilasciata la quietanza di pagamento da allegare poi alla fattura intestata agli sposi.<br /><br />D. Buoni viaggio o voucher<br />R. L'acquisto del buono viaggio, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, da parte dell'azienda deve essere effettuato con strumenti tracciabili, mentre il successivo utilizzo da parte della persona fisica non è soggetto a limitazioni<br /><br />D. Un albergo ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte del cliente pari a complessivi € 1.400, tramite caparra di € 500 versata con bonifico bancario “alla conferma” e versamento in contanti per € 900 alla partenza del cliente.<br />R. Il comportamento sopra descritto non costituisce violazione al divieto in esame.<br /><br />D. Un gruppo di 20 amici va al ristorante. Il conto finale da pagare è di €. 1.200,00, in pratica 60 euro a persona. Uno di loro s’incarica di raccogliere i soldi e pagare. Si chiede è lecito questo comportamento?<br />R. Così come prospettato s’incorre nelle sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, poiché il trasferimento di denaro è superiore alla soglia dei 1.000 euro. E’ consigliabile farsi fare una ricevuta/scontrino per ogni singolo cliente ovvero, come nell’esempio ipotizzato, incaricare due amici che raccolgano le somme da pagare. In tal guisa saranno emesse due ricevute fiscali/scontrini d’importo inferiore al limite.<br /><br />D. Se nello stesso giorno sono eseguiti più acquisti dallo stesso supermercato, si può pagare in contanti, anche se l'importo complessivo è superiore a mille euro?<br />R. Sì, il consumatore che compie più acquisti nell'arco della stessa giornata presso un supermercato può fare più pagamenti in contanti a condizione che l'importo dei singoli pagamenti non sia di per sé uguale o superiore a mille euro.<br /><br />D. È ammesso l'incasso in contanti di due o più canoni mensili di locazione, singolarmente inferiori ai mille euro, ma che cumulativamente superano la soglia?<br />R. No perché l'importo trasferito in unica soluzione è superiore a mille euro. Al contrario, si può pagare in contanti le singole mensilità perché inferiori alla soglia, a condizione che tale ripartizione sia prevista contrattualmente.<br /><br />D. Il limite dell'uso di contanti vale anche per la girata di cambiali?<br />R. Sì, il divieto vale anche per la girata di cambiali.<br /><br />D. Un soggetto fallito, con divieto di aprire un conto corrente bancario per 5 anni, può incassare il suo stipendio con assegno non trasferibile?<br />R Sì, può ricevere l'assegno non trasferibile e cambiarlo in contanti presso lo sportello bancario.<br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 11:18:01 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ Impresa familiare: civile e fiscale]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_q89334vf"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Fini civilistici -<br /> L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del c.c. “ ….il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.”<br />Possono far parte dell’impresa familiare i seguenti soggetti: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. (vedi tabella in fondo)<br />Da un’attenta lettura di detto comma si evince che: il familiare partecipa SOLO agli utili ed ai relativi beni acquistati con essi nonché agli incrementi patrimoniali. Non partecipa, quindi, alle perdite. In questo caso l’importo relativo sarà dedotto dal contribuente nei limiti consentiti dalla legge fiscale.<br /><br />La previsione normativa - <br />L’art. 5, comma 4, TUIR dispone che “I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ...”. Ai fini fiscali e amministrativi non cambia nulla. Resta sempre un’impresa individuale, con lo stesso numero di partita iva, stessa iscrizione INPS, INAIL ecc.<br />La modifica sostanziale, invece, concernente la quota di reddito che dovrà essere imputata ai collaboratori familiari dell’imprenditore nella misura massima del 49% del reddito dichiarato. Al titolare dell’impresa, in ogni caso, DEVE essere attribuita una quota minima del 51%. <br />La regolamentazione fiscale di questo istituto è contemplata dall’art. 5, comma 4, TUIR, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, per cui se il familiare inizi a collaborare durante l’anno 2013 avendo, contestualmente, stipulata la scrittura privata autenticata, &nbsp;non avrà diritto ai fini fiscali di quella percentuale che la legge prevede di attribuire in base alla qualità e quantità del lavoro prestato. Solo a partire dal 2014, il titolare dell’impresa potrà dedursi la quota spettante al collaboratore relativa a detto anno. <br />Nell’atto non è necessario predeterminare la percentuale di partecipazione agli utili dei collaboratori, perché questa può variare di anno in anno, sempre nei limiti massimi di legge.<br /><br />Fini previdenziali -<br /> Il collaboratore deve iscriversi all’INPS, gestione separata, seguendo lo stesso inquadramento del titolare dell’impresa.<br /><br />Fini fiscali - <br />A fine anno il titolare dell’impresa, in base alla effettiva partecipazione del familiare, tenuto conto anche della qualità e quantità del lavoro svolto, gli attribuirà una partecipazione agli utili della ditta. Tale operazione sarà documentata mediante un attestato &nbsp;che dovrà essere consegnato al collaboratore per poter adempiere ai suoi obblighi fiscali e contributivi.<br /><br />Accertamenti dell’Agenzia Entrate – <br />Sia la legislazione (art. 36/bis comma 4°del DPR 600/73) che la prassi &nbsp;(circolare n. 23/2006 ) hanno stabilito che un eventuale accertamento di maggior reddito, dovrà essere imputato esclusivamente e per intero al titolare dell’impresa. <br /><br /></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Affinita.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 10:04:28 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Follia Italiana]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_st8q0836"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Il post di oggi riprende un mio vecchio cavallo di battaglia: E’ ancora possibile lavorare in Italia? <br />Oggi, 16 dicembre 2013, come si può constatare dal prospetto(*), vi sono 77 adempimenti fiscali da osservare, poco meno di un terzo di tutti gli adempimenti del mese di dicembre, da eseguire in un giorno che, sommati a tutti quelli previsti per il mese in corso, ammontano complessivamente a 225! <br />Per adempimenti s’intendono non solo i pagamenti di tutti i tipi d’imposte che la mente sciagurata dei vari ministri ha stratificato nei decenni ma anche una marea di comunicazioni, invii telematici da eseguire pena sanzioni da strozzinaggio.<br />Nonostante tutte le tirate d’orecchi che pervengono dalla CEE, il nostro “managment”, imperterrito, continua a sfornare idiozie su idiozie. Non c’è, oramai, una nazione al mondo più spiata e tartassata dell’Italia. Vogliono sapere tutto di tutti (alla faccia della privacy. I comuni mortali, invece, sono costretti a evoluzioni tipo mettere gli archivi sotto chiave, usare password complicatissime e da cambiare periodicamente, moduli da firmare, burocrazia infinita, adempimenti sempre più farneticanti, e se sbagli anche sanzioni di natura penale). <br />La tragi-commedia è che, nonostante gli metti tutto in bocca, parlano ancora di evasione! Delle due l’una: o i milioni di dati che hanno non sono capaci di incrociarli o più verosimilmente l’evasione è il solito totem che è eretto per distogliere l’attenzione, così si può continuare a tassare facendo ricadere sugli evasori la colpa dei continui aumenti dei pagamenti di vecchi o istituendi nuovi balzelli.<br />E veniamo agli adempimenti. Chi è quell’imprenditore, italiano o estero che può essere allettato a intraprendere impresa in Italia, sapendo che nella sola giornata odierna deve assolvere a 77 disposizioni, che nell’arco dell’anno diventano alcune migliaia? Per non parlare poi della burocrazia, altro cancro tipico italiano che ha metastatizzato tutto il pubblico. Per aprire un’attività in Slovenia, in Carinzia, a Mendrisio (in pratica a pochi chilometri dal confine italiano) nell’arco di 48 ore si può dare inizio a qualsiasi attività, senza più rotture e con una tassazione umana e sostenibile.<br />Provate ad aprire in questo sgangherato paese un’impresa. Solo per scegliere il tipo di società, quale forma di tassazione, quali implicazioni si hanno scegliendo una piuttosto che un’altra c’è da farsi venire il mal di testa.<br />Vi racconto solo l’ultima delle idiozie: un soggetto giovane e disoccupato, ha in mente di avviare l’attività di barbiere (parliamo di barbiere non di un cardio-chirurgo!), ebbene dovrà prima di tutto dimostrare di avere i titoli; se è sfornito, deve fare un corso che guarda caso, è tenuto sempre dai soliti noti); ai titoli si è aggiunta un'altra chicca: il nostro probabile barbiere deve aver frequentato un corso di specializzazione per almeno un tot di ore! Messi insieme, titoli e specializzazioni, potrà finalmente sperare di partire con il tanto sospirato lavoro. Nulla di più falso. <br />Lo sventurato, grazie alla semplificazione decantata dai tromboni, dovrà predisporre una domanda al comune conosciuta come Scia che serve a consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti. La pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. &nbsp;Come fa a sapere il meschino se quel locale ha tutti i requisiti oggettivi previsti? Chiedetelo alla mente eccelsa che ha predisposto questo documento che doveva essere di “semplificazione”. Armato di santa pazienza, necessariamente, dovrà rivolgersi a qualche professionista del settore (Geometra? Commercialista?) affinché si accerti e si verifichi se quel locale, da lui scelto, soddisfi tutto quanto contenuto nella legge agevolativa.<br />Altri soldi e tempo perso! Dimenticavo, siccome l’Italia è “una” come ci spiega pomposamente la carta costituzionale ma federalista nel rompere le scatole, ogni comune fa come gli pare; perciò a distanza di pochi chilometri si avranno situazioni completamente diverse. Ogni Ente detta le proprie condizioni. Questa è solo la parte burocratica - amministrativa. Poi si passa a quella fiscale - previdenziale. E’ consigliato un professionista del settore, perché da questo momento si entra nel girone infernale, che neppure il sommo poeta, nella sua opera magna, aveva concepito. <br />Si parte con il richiedere l’attribuzione del numero della partita IVA con relativa richiesta d’iscrizione al Vies, (non si può mai sapere: se decidesse di acquistare un rasoio all’estero tramite internet, per poterlo fare, dovrà avere quest’ulteriore requisito) e ancora, &nbsp;iscrizione varie alla CCIAA, all’Albo artigiani, all’INPS gestione separata, Dio lo stramaledica se decidesse di farsi aiutare da un apprendista (!), INAIL, acquistare immediatamente le ricevute fiscali ovvero comprare un registratore di cassa, in questo caso lo dovrà &nbsp;naturalmente “fiscalizzare”. Acquistare i registri iva (corrispettivi - acquisti), se poi decidesse di tenere la contabilità ordinaria dovrà aggiungere libro giornale, inventari, schede di mastro …e per finire prepararsi alle migliaia di adempimenti che li pioveranno tra capo e collo quasi giornalmente. Quando poi troverà anche il tempo per produrre reddito, una volta conseguitolo, dovrà pagare sullo stesso i due terzi di: tasse dirette - indirette - registro - inps - inail - cciaa - imposte comunali, consorzi - addizionali e chi più ne ha più ne metta.<br />Dopo tutto questo girovagare tra uffici fiscali - amministrativi - professionisti - banche - clienti che non pagano alla fine, non ha la liquidità per sborsare le esosissime imposte, allora scenderanno in campo i tribuni televisivi che lo additeranno quale losco evasore che va punito esemplarmente, per aver contribuito a portare allo stato fallimentare l’Italia. Il tragico è dietro l'angolo: EQUITALIA (non serve altro per qualificarla, tutti la conoscono, nessuno la vuole). Queste sono le disavventure che sicuramente accadranno a un’ipotesi di inizio di attività di barbiere!<br />Sfido chiunque a trovare una nazione dove l’oppressione fiscale è simile a quella italiana e quale pazzo furioso intenda dar corso a una minima attività, figuriamoci se poi il matto è straniero.<br /><br />(*) Fonte del MEF<br /><br /></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Scadenze_del_mese_di_Dicembre_raggruppate_per_Adempimento.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 15:56:32 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[VARIAZIONE ISTAT NOV.]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_zpy25190"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">La variazione relativa al mese di Novembre è dello 0,6%. Per gli aggiornamenti relativi ai canoni di locazione che prevedono l'aumento del 75% il canone da aggiornare è da moltiplicare per 0,45%.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 15:53:29 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[La Cassazione ritorna sull’accertamento]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0575w57e"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">La Cassazione, con la sentenza n. 27831, depositata il 12 dicembre 2013, è tornata sull'accertamento e ha stabilito la sua illegittimità se emesso prima dello scadere dei 60 giorni di tempo dal rilascio del verbale di constatazione quando la motivazione fornita dall'ufficio è errata. La pronuncia traeva origine da un provvedimento delle Entrate nei confronti di una società alla quale era stato disconosciuto il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali. L'atto veniva impugnato anche per essere stato emesso prima dei 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione delle violazioni. É la Legge 212/2000 a prevedere che l'ufficio non possa emettere l'avviso di accertamento prima che decorrano 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo delle operazioni, fatta salva l'eventuale motivata urgenza. Nel caso specifico gli 'ermellini' hanno negato l'urgenza. L'ufficio ha dunque violato il principio di cooperazione previsto dallo Statuto. Sole240re<br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:51:21 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Corte di Giustizia. Certezza del diritto]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0al80hv7"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Con la sentenza del 12 dicembre 2013, controversia n. C-362/12, la Corte di giustizia Ue ha affermato che l'introduzione con effetto retroattivo di una nuova disposizione normativa tesa a diminuire il termine entro cui far valere la ripetizione di un'imposta percepita in violazione del diritto dell'Ue, contrasta con i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Secondo i giudici comunitari l'emanazione di una nuova legge non deve pregiudicare le prerogative attese. Il caso finito sul tavolo dei giudici Ue riguarda la Gran Bretagna e fa seguito alla richiesta di rimborso dell'imposta anticipata sulle società precedentemente dichiarata incompatibile con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Sole24ore<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:48:03 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cancellazione, la scelta del liquidatore non è sindacabile da parte del conservatore.]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_l0jn5dbf"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Cancellazione, la scelta del liquidatore non è sindacabile da parte del conservatore.<br />Spetta al liquidatore decidere se cancellare la società dal registro delle imprese una volta approvato il bilancio finale. Il conservatore del registro non può sindacare la decisione. La questione è controversa perché alcuni registri delle imprese negano la cancellazione della società se nel bilancio finale residuano passività non estinte né accollate dai soci. Dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate a riguardo in modo diverso. Sul punto l'art. 2495 non conferisce al registro delle imprese un giudizio di merito sulla richiesta di cancellazione e in questo senso si è espresso un decreto del Tribunale di Catania del 9 aprile 2009. Quando la società viene cancellata in presenza di passività non estinte e i soci abbiano incassato alcunché c'è da chiedersi se il liquidatore aveva alternative possibili alla liquidazione in bonis. In altri termini, in presenza di queste condizioni lo stesso era tenuto a produrre un'istanza di fallimento per essere immune da colpa? Per il documento Oic 5 sembrerebbe di sì. Ma esiste anche una tesi contraria. Fonte Sole24ore<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:43:52 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cosa e quale anno si prescrive il 31.12.13]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bs8gnwxg"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/dichiarazione_dei_redditi_-_Cerca_con_Google.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /></span><span class="fs20 ff1 cf0"><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Prescrizione_Accertamenti.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Nella circolare sono contemplate &nbsp;le imposte che<br />si prescriveranno il 31.12.2013. </a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 10:58:07 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Nuovo ISEE]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_89160j4f"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-2 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-12-2456638-alle-11.43.24.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Circ_ISEE.pdf" target="_blank" class="imCssLink">La circolare sul NUOVO ISEE. Come si applica, chi lo<br />deve utilizzare, come fare.</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 14:50:30 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Ristrutturazioni]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_w65pv42b"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/Schermata-12-2456637-alle-11.12.57.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Ristrutturazioni_casi_concreti.pdf" class="imCssLink">RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(CASI CONCRETI) &nbsp;<br /></a></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 10:08:56 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Detrazioni fiscali.]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_43c44143"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/agevolazioni_fiscali_ristrutturazione_-_Cerca_con_Google.png"  title="" alt=""/></span></span><span class="ff1 fs20 cf0"><br /><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/Detrazione_36-50_per_cento.pdf" class="imCssLink">Le detrazioni del 36 e 50% </a></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:23:26 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[La Cedolare Secca]]></title>
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			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_v3zh9452"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><img class="image-1 fleft" src="http://www.studiorusso.eu/images/cedolare_secca_affitto_-_Cerca_con_Google_a5drgu69.png"  title="" alt=""/></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/feed/CEDOLARE.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Come pagarla, a chi conviene.</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.studiorusso.eu/x5feed.php" class="imCssLink">.</a></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:59:12 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Lo Studio su Facebook]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_31b05631"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Lo Studio su <a href="http://www.facebook.com/StudioRussoCommercialisti" target="_blank" class="imCssLink">facebook</a></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 13:43:30 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rassegna stampa settimanale.]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/le-news-della-settimana.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_b93140rd"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Clicca l'icona per vedere la rassegna stampa di<a href="http://www.studiorusso.eu/le-news-della-settimana.html" class="imCssLink"> oggi</a></span><span class="ff1 fs20">. <br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 11:45:52 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il nostro blog]]></title>
			<link>http://www.studiorusso.eu/info-blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_093cs08l"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Per vedere tutti i blog <a href="http://studiofelicerusso.blogspot.it/" target="_blank" class="imCssLink">pubblicati</a></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 11:42:43 GMT</pubDate>
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