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RAVVEDIMENTO OPEROSO UNICO

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Pubblicato da in Fisco ·
Tags: ravvedimentooperosounico8911

RAVVEDIMENTO OPEROSO - INVIO UNICO OLTRE TERMINE.

E’ possibile che per una serie di motivazioni, l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 con scadenza 30.09.2014 non sia avvenuta nei termini ovvero ci possono essere stati degli errori che si intendono sanare. A tal proposito è prevista una regolarizzazione spontanea mediante il così detto ravvedimento  operoso. Tale istituto è disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DEL RAVVEDIMENTO

Condizioni oggettive:
• le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate;
• non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Condizioni temporali:
• Entro 90 giorni nell’ipotesi di dichiarazione tardiva (art.13, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97);

• termine di presentazione della dichiarazione successiva: nell’ipotesi di dichiarazione irregolare o infedele (art.13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 472/97).
E’ evidente che nel caso di dichiarazione omessa il termine per il ravvedimento sia inferiore al caso di dichiarazione presentata nei termini ma infedele o errata.
Unico anno di riferimento 2013 scadenza naturale di invio 30.09.2014:
• Omessa presentazione: Entro 90 giorni (non tre mesi!) per cui entro il 29 dicembre 2014 termine ultimo per ravvedimento;
• Rettifica dichiarazione: entro ii termine della presentazione della dichiarazione successiva.
Come regolarizzare:
Si possono verificare situazioni a secondo che le imposte:
• siano state regolarmente versate;
• oppure non erano dovute.
In entrambe le ipotesi, poiché non vi sono imposte da versare, è sufficiente presentare la dichiarazione omessa, pagare con  modello F24 una sanzione pari a 1/10 di 258 euro, ossia 25 euro (che è pari a 1/10 del minimo previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97).
La Circ. n. 11/E/2008 dell’A.E. ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel mod. UNICO. Sarà, pertanto, necessario versare € 25 per il numero di dichiarazioni (redditi, IVA) comprese nel mod. UNICO. Lo stesso discorso dicasi per la dichiarazione IRAP. Per cui se la D.U. comprendeva sia i redditi che l’iva, il trasgressore pagherà €. 50 a mezzo F24 Codice  TRIBUTO 8911 e inserendo l’anno di riferimento (nel ns. caso 2014). Se era tenuto alla presentazione anche alla dichiarazione IRAP dovrà sommare altri 25 euro a titolo di sanzione per tale imposta, utilizzando lo stesso codice (8911) e l’anno di riferimento. Nessuna sanzione è dovuta per il modello relativo  agli studi di settore.
ATTENZIONE: Si è indicato quale anno di riferimento 2014 (e non 2013) perché la Risoluzione 338/E/2007, chiarisce le modalità di accesso al ravvedimento da parte dell'intermediario telematico in caso di presentazione di modello Unico tardivo per sua colpa, precisa che il modello F24 va compilato “con l'indicazione quale "Anno di riferimento" l'anno in cui si realizza la violazione o il ritardo, espresso nella forma AAAA”. Nello stesso senso la Guida delle Entrate 6/2005 (Errori fiscali: conseguenze e rimedi): a pagina 18 afferma che “il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento”.
• situazioni di omesso o insufficiente pagamento di imposte in presenza di regolare invio della dichiarazione (nei termini 30.09):
L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui è effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
La sanzione è del 30% che è ridotta:
- dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
- del 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.
ESEMPIO: Se si dovevano 500 euro di imposte e si decide di pagare il 10 novembre 2014 volendosi avvalere del ravvedimento la compilazione del mod. F24 sarà così:
➢ Trib. 4001 scad. 01/01/2013 -  imp. a deb. 500;
➢ Sanzione Trib, 8901-  anno 2013 - imp. a deb. 18,75
➢ Int. Trib. 1989 - ano 2013 - imp. a deb. 0,85 (*)
(*) Per quanto riguarda l’elenco degli interessi vedere la ris.
22/05/2007 n. 109.
• Omessa presentazione di UNICO con imposte dovute.
• Presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre 2014.
• Versamento della sanzione ridotta pari a 25 € (per ciascuna dichiarazione).
• Versamento delle imposte dovute.
• Versamento delle sanzioni ridotte (30%) tramite ravvedimento operoso calcolate sull’imposta dovuta (più interessi legali).
Scaduto il termine di 90 giorni la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti. In tal caso, non essendo più possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
• dal 120% al 240% con un minimo di € 258 in presenza di un debito d’imposta;
• da € 258 a € 1.032 in assenza di un debito d’imposta.

                                   RIEPIOLOGO SANZIONI

TARDIVA PRESENTAZIONE OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE A DEBITO

Entro 90 giorni dal termine

Da € 258 a € 1.032,00 + 30% imposta eventualmente dovuta
Omessa presentazione:

• Imposta dovuta:dal 120% al 240% (min. 258 €);
• Imposta non dovuta da 258,00 € e 1.032,00
                                          RAVVEDIMENTO

Entro il 29 dicembre 2014, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di € 25,00 (codice tributo 8911), pari ad 1/10 di 258,00, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non già regolarizzate.





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