STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951


Vai ai contenuti

Menu principale:

L'impresa familiare

STUDIO RUSSO commercialisti dal 1951
Pubblicato da in Fisco ·
Tags: impresafamiliareqialititàlavoro

Impresa familiare: civile e fiscale

Fini civilistici - L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del c.c. “ ….il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Possono far parte dell’impresa familiare i seguenti soggetti: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. (vedi tabella in fondo)
Da un’attenta lettura di detto comma si evince che: il familiare partecipa SOLO agli utili ed ai relativi beni acquistati con essi nonché agli incrementi patrimoniali. Non partecipa, quindi, alle perdite. In questo caso l’importo relativo sarà dedotto dal contribuente nei limiti consentiti dalla legge fiscale.

La previsione normativa - L’art. 5, comma 4, TUIR dispone che “I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ...”. Ai fini fiscali e amministrativi non cambia nulla. Resta sempre un’impresa individuale, con lo stesso numero di partita iva, stessa iscrizione INPS, INAIL ecc.
La modifica sostanziale, invece, concernente la quota di reddito che dovrà essere imputata ai collaboratori familiari dell’imprenditore nella misura massima del 49% del reddito dichiarato. Al titolare dell’impresa, in ogni caso, DEVE essere attribuita una quota minima del 51%.
La regolamentazione fiscale di questo istituto è contemplata dall’art. 5, comma 4, TUIR, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, per cui se il familiare inizi a collaborare durante l’anno 2013 avendo, contestualmente, stipulata la scrittura privata autenticata,  non avrà diritto ai fini fiscali di quella percentuale che la legge prevede di attribuire in base alla qualità e quantità del lavoro prestato. Solo a partire dal 2014, il titolare dell’impresa potrà dedursi la quota spettante al collaboratore relativa a detto anno.
Nell’atto non è necessario predeterminare la percentuale di partecipazione agli utili dei collaboratori, perché questa può variare di anno in anno, sempre nei limiti massimi di legge.
Fini previdenziali - Il collaboratore deve iscriversi all’INPS, gestione separata, seguendo lo stesso inquadramento del titolare dell’impresa.
Fini fiscali - A fine anno il titolare dell’impresa, in base alla effettiva partecipazione del familiare, tenuto conto anche della qualità e quantità del lavoro svolto, gli attribuirà una partecipazione agli utili della ditta. Tale operazione sarà documentata mediante un attestato  che dovrà essere consegnato al collaboratore per poter adempiere ai suoi obblighi fiscali e contributivi.
Accertamenti dell’Agenzia Entrate – Sia la legislazione (art. 36/bis comma 4°del DPR 600/73) che la prassi  (circolare n. 23/2006 ) hanno stabilito che un eventuale accertamento di maggior reddito, dovrà essere imputato esclusivamente e per intero al titolare dell’impresa.


Bookmark and Share

Nessun commento

  Via Cappi, 19 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)  tel. + 39 059 951399 - info@studiorusso.eu - PIVA 00242100717
Torna ai contenuti | Torna al menu